Anno 1993
Numero 15
Data 09/08/1993
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 15

Abrogazione delle leggi regionali n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 1


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali n° 22 del 13- 06- 1078 e n. 1 del 05- 01- 1985 e successive modifiche ed integrazioni.




Art. 2


1. Le istanze di contributo delle imprese artigiane, presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono stati assunti, con formale delibera di concessione della Giunta, i relativi impegni di spesa per la mancanza di apposito stanziamenti nei bilanci regionali, devono ritenersi non ammissibili e quindi respinte.