Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 15
Abrogazione delle leggi regionali n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogate le leggi regionali n° 22 del 13- 06- 1078 e n. 1
del 05- 01- 1985 e successive modifiche ed integrazioni.