Anno 1993
Numero 17
Data 13/08/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17

Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.



TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI URBANI





Art. 1

(Ambito di applicazione)


1. La presente legge definisce la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformita alle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 251 del 30/ 06/ 93 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.
2. I rifiuti urbani oggetto della presente legge comprendono, oltre quelli propriamente detti, i fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani nonche quelli speciali assimilabili agli urbani secondo i criteri definiti dalla normativa vigente. Di seguito  linsieme delle categorie su definite viene denominato rifiuti urbani.
3. Il piano regionale comprende:
- l analisi statistica regionale della produzione di rifiuti urbani, con relativa previsione di sviluppo;
- l analisi delle piu adeguate ed affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- i criteri generali per la organizzazione dei servizi di raccolta di competenza comunale o di consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei diversi ambiti del territorio regionale;
- la definizione del modello organizzativo dei servizi di smaltimento finale e/ o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale, con la individuazione di bacini di utenza e della tipologia degli impianti;
- le condizioni fisico - territoriali - ambientali ed i criteri per la individuazione dei siti degli impianti;
- l analisi dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli organizzativi previsti.
4. La presente legge stabilisce inoltre il procedimento amministrativo per la individuazione dei siti e la localizzazione degli impianti.




Art. 2

(Piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani)


1. Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito dall attivazione di specifiche  raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di utenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e consentita la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo, trattamento o smaltimento finale di rifiuti urbani, se non in attuazione del piano regionale.




Art. 3

(Durata modifiche o revisioni del piano regionale)


1. Il piano regionale e riferito al periodo 1993/2011.

2. Ogni tre anni la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano. La relazione deve contenere indicazioni in merito:

a) alla verifica delle previsioni di piano in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali pubblicati dall ISTAT;

b) all andamento della realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi previsti, nonche agli eventuali ostacoli oggettivi registrati in sede di attuazione del piano;

c) all aggiornamento dell analisi statistica della composizione quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani prodotti e smaltiti nella regione;

d) alle innovazioni tecnologiche di smaltimento o di recupero intervenute in materia di tutela dell ambiente e della convenienza economica;

e) alla evoluzione della situazione economica e sociale dei bacini, con riferimento anche al processo di attuazione di programmi e progetti di carattere generale e settoriale che interagiscano con gli interventi del piano di cui alla presente legge.

3. Ove, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, emerga la necessita di procedere a modifiche o revisioni del piano regionale, anche in tempi diversi rispetto a quelli della relazione triennale della Giunta regionale, le stesse vengono assunte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le province ed i comuni interessati.

4. I comuni titolari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano alla Regione ed alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati riferiti alla qualita e quantita dei rifiuti prodotti e raccolti nell anno precedente.

I gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano agli enti suindicati, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, i dati riferiti alla quantita, qualita e provenienza dei rifiuti smaltiti nel semestre precedente, relazionando sull attivita complessiva dell impianto. Copia delle suddette comunicazioni semestrali sara affissa per una durata minima di 15 gg. all albo pretorio del comune sede dell impianto di smaltimento. Le eventuali osservazioni scritte dei cittadini e delle associazioni degli stessi saranno trasmesse, per gli adempimenti di competenza, alla Regione Puglia e alla provincia interessata.




Art. 4

(Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti)


1. Per le finalita indicate nel precedente articolo 3, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, e istituito il comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il comitato e presieduto dall Assessore regionale al ramo ed e costituito dal dirigente dell ufficio regionale smaltimento rifiuti e da un esperto laureato ovvero docente universitario per ciascuna delle seguenti discipline:

- ingegneria impiantistica;

- ingegneria chimica;

- chimica applicata;

- biologia;

- fisica;

- agraria;

- igiene;

- merceologia;

- geologia;

- economia del territorio;

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate ad un funzionario di 8° livello in servizio presso l ufficio regionale competente.

4. Il comitato di cui al presente articolo e nominato con delibera della Giunta regionale e dura in carica per un triennio.

5. Ai componenti il comitato sono attribuiti i compensi e le indennita previsti dall art. 4 lr 12 agosto 1981, n. 45.




TITOLO 2

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI





Art. 5

(Svolgimento delle attivita di raccolta)


1. Le attivita di smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita e trasporto fino alle stazioni di trasferimento o direttamente agli impianti di stoccaggio, trattamento o smaltimento finale, sono svolte dai comuni singoli, associati o consorziati con le modalita previste dall art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I comuni approvano i regolamenti per la disciplina delle attivita di cui al precedente comma secondo le norme previste dai commi 2 e 3 dell art. 12 della lr 3 ottobre 1986, n. 30.




Art. 6

(Raccolta differenziata rifiuti urbani pericolosi)


1. Ai sensi dell art. 3, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, i comuni sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:

- pile e batterie esauste;

- prodotti farmaceutici;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con << T >> (tossici) e << F >> (infiammabili).

2. All attivita di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di tali rifiuti si applica la normativa vigente per i rifiuti urbani. I comuni effettuano la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi mediante la individuazione di punti di conferimento e raccolta differenziati secondo la tipologia del rifiuto ed in particolare:

- per pile e batterie esauste, presso gli operatori specializzati e le organizzazioni commerciali disponibili;

- per i prodotti farmaceutici, presso le farmacie e le strutture sanitarie pubbliche;

- per gli etichettati << T >> ed << F >>, di norma, presso i grandi centri di commercializzazione degli stessi.

3. I comuni provvedono altresì ad attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

4. L attivita di trattamento o stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui al presente articolo e disciplinata dal successivo art. 14.




Art. 7

(Raccolta differenziata di materiali utili)


1. Ai sensi dell art. 9 quater, primo comma della legge 9 novembre 1988, n. 475, i comuni sono tenuti ad organizzare le attivita di smaltimento dei rifiuti urbani secondo le modalita volte ad assicurare la raccolta differenziata dei materiali.

2. In adempimento al decreto del Ministro dellambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nel piano regionale di cui al precedente art. 1 relative all esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono regolamentazione dei relativi servizi; tale regolamentazione definisce per ciascun bacino di utenza individuato specifiche modalita organizzative della raccolta differenziata, in relazione alle tipologie impiantistiche di smaltimento finale dei rifiuti urbani.

3. Le amministrazioni provinciali, nell ambito delle funzioni proprie di cui all art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicono, per ciascun bacino di utenza individuato dal piano regionale, conferenze dei comuni al fine di assicurare l attivazione dei servizi di raccolta differenziata nel rispetto della regolamentazione di cui al comma precedente.




Art. 8

(Raccolta dei rifiuti ingombranti)


1. Nell ambito dei propri regolamenti per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, i comuni provvedono altresì ad attivare un servizio di raccolta diversificata dei rifiuti ingombranti che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori comunemente usati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonche ad assumere idonee iniziative per prevenire e punire  labbandono dei rifiuti e per ripristinare le aree interessate dall abbandono stesso, anche ai sensi dell art. 9 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

2. Le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripulire i relitti delle strade di propria competenza dai rifiuti accumulati, convertendoli altresì in banchine di sosta attrezzate o alienandoli ai confinanti con vincolo di inglobamento con recinzione.




TITOLO 3

LOCALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE,

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI





Art. 9

(Individuazione dei siti degli impianti)


1. La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere effettuata ai sensi del DM 28 dicembre 1987, n. 559 e con l osservanza dei criteri prescritti dal piano regionale nonche secondo le tipologie impiantistiche e i fabbisogni di smaltimento previsti dal piano stesso per ciascun bacino.

2. Per la individuazione dei siti in attuazione delle previsioni del piano regionale smaltimento r.s.u, le province promuovono accordi di programma ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i comuni ricadenti in ciascun bacino di utenza.

3. La individuazione dei siti deve comunque essere effettuata dall amministrazione provinciale, anche in assenza di accordo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In presenza di impianti di smaltimento di rifiuti urbani autorizzati ed in esercizio, il fabbisogno di bacino e calcolato sottraendo da quello complessivo le quote smaltibili dai medesimi impianti, nei limiti dell autorizzazione concessa, ove compatibili con il Piano regionale.

5. Nell ambito di ciascun bacino di utenza, le potenzialita e/ o volumetrie riferite alle diverse tipologie impiantistiche da realizzare dovranno essere opportunamente accorpate. Le potenzialita di impianti a tecnologia complessa non potranno essere frazionate in piu impianti, mentre le volumetrie delle discariche potranno essere distribuite al massimo in due siti distinti.

6. Contestualmente alla localizzazione degli impianti, le amministrazioni provinciali, nell ambito delle funzioni di cui all art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle previsioni temporali indicate nel piano regionale per la realizzazione degli impianti secondo le diverse tipologie, definiscono i termini entro i quali i singoli impianti dovranno essere progettati e realizzati.

7. I comuni e le amministrazioni provinciali, per gli adempimenti di cui al presente articolo, possono avvalersi degli studi, rilevazioni ed indagini effettuati dalla Regione per la redazione del piano regionale di smaltimento r.s.u.




Art. 10

(Enti competenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti)


1. Alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente art.9, compresa l acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie, provvedono obbligatoriamente:
a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale;
b) il comune nel cui territorio e stabilita la localizzazione dell impianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma precedente il comune e tenuto a rendere disponibile l impianto a servizio di tutti i comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti fra i comuni interessati, in base ad apposite convenzioni, in proporzione alla quantita dei rifiuti conferiti all impianto da ciascun comune. A tal fine il comune obbligato alla realizzazione e gestione dell impianto definisce un quadro analitico dei costi di smaltimento, con separata indicazione di quelli relativi alla gestione e di quelli relativi all ammortamento dell impianto.
3. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attivita di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi.
4. Agli obblighi previsti dal presente articolo i comuni, singoli o consorziati, provvedono con le modalita indicate dall art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 9, i consorzi o i comuni obbligati alla realizzazione degli impianti provvedono alla elaborazione dei relativi progetti esecutivi ed alla presentazione degli stessi  allamministrazione provinciale competente per territorio per l approvazione ai sensi dell art. 6, lettera c), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, dell art. 6 della lr 3 ottobre 1986, n. 30 e dell art. 3 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441.




Art. 11

(Approvazione dei progetti e realizzazione degli impianti)


1. I progetti di cui al precedente art. 10 devono essere conformi alle caratteristiche indicate nel piano regionale e devono essere corredati della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge a seconda si tratti di stazioni di trasferimento, impianti di stoccaggio provvisorio, trattamento o smaltimento finale ovvero di discariche controllate.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto, l amministrazione provinciale competente per territorio approva lo stesso, previo accertamento dell idoneita delle soluzioni proposte anche in riferimento all efficienza della gestione ed alla continuita del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il provvedimento di approvazione del progetto stabilisce il termine entro il quale i lavori debbono essere iniziati ed ultimati.

3. Entro i successivi trenta giorni dalla data di approvazione, il consorzio dei comuni ovvero il comune interessato invia alla Regione la relazione generale del progetto con l indicazione degli estremi dell intervenuta approvazione dello stesso e delibera in ordine alla realizzazione e gestione dell impianto mediante una delle modalita indicate dall art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il consorzio dei comuni ovvero il comune interessato da notizie alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro dieci giorni dalla data della stessa; entro i successivi trenta giorni la Regione nomina la commissione di collaudo delle opere nei modi previsti dal combinato disposto dagli articoli 13 e 55 della lr 19 dicembre 1983, n. 24 e dell art. 59 della lr 16 maggio 1985, n. 27.




Art. 12

(Esercizio delle attivita di smaltimento dei rifiuti urbani)


1. Le attivita di smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le fasi indicate all art. 1 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, sono gestite dai comuni o loro consorzi nelle forme previste dall art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani costituisce anche autorizzazione all esercizio, successivamente al collaudo favorevole dell opera.
3. Nel caso in cui, per l esercizio delle attivita di smaltimento di cui al precedente primo comma, i comuni o loro consorzi ricorrano alla costituzione di societa miste o all affidamento in concessione ad enti od imprese specializzate, questi devono essere muniti di preventiva autorizzazione.
4. Le istanze di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere presentate all amministrazione provinciale competente per territorio corredate della documentazione di cui all allegato C della presente legge. La sospensione o la cancellazione dall albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, istituito ai sensi dell art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, comporta rispettivamente l automatica sospensione o decadenza dell autorizzazione.
5. E fatta salva l applicazione della disposizione di cui all art. 10, secondo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui e previsto che l iscrizione all albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sostituisce  lautorizzazione all esercizio delle attivita di trasporto rifiuti.
6. La direzione tecnica degli impianti di smaltimento e affidata esclusivamente a personale dotato di diploma di laurea e di documentata capacita professionale nella specifica attivita di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti.




Art. 13

(Obbligo al conferimento)


1. Ad avvenuta realizzazione e funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani in attuazione del piano i comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani provenienti dal proprio territorio, ad esclusione di quelli definiti pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento a servizio del bacino di cui fanno parte.

2. I sovvalli provenienti dagli impianti di compostaggio a servizio di bacini di utenza nei quali non sono presenti linee di incenerimento, possono essere sia smaltiti negli impianti di discarica controllata dello stesso bacino sia conferiti ad impianti di incenerimento in esercizio in bacini diversi.

3. Ove ricorrano particolari temporanee esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di smaltimento, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali interessate, puo disporre il conferimento dei rifiuti urbani da parte di comuni, e per il tempo strettamente necessario, ad impianti di smaltimento situati al di fuori del rispettivo bacino di utenza individuato dal piano regionale.

4. Negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio e fatto divieto di smaltire rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani, provenienti da altre Regioni.

5. Ove ricorrano esigenze legate a particolari situazioni contingenti, la Giunta regionale, sulla base di specifici accordi interregionali e d intesa con le amministrazioni provinciali interessate, puo disporre, per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione contingente, il conferimento di rifiuti urbani provenienti da fuori regione ad impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale, ovvero il conferimento dei rifiuti urbani da parte di comuni della Regione ad impianti di smaltimento situati al di fuori del territorio regionale.




Art. 14

(Rifiuti urbani pericolosi)


1. Alle attivita di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, di cui al precedente art. 6, i comuni provvedono mediante conferimento agli impianti di incenerimento realizzati in attuazione del piano di cui alla presente legge o a quelli di stoccaggio o trattamento che saranno realizzati in attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, ovvero del programma di emergenza di cui all art. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Nelle more dell attivazione degli impianti di cui al precedente comma, i comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al presente articolo ovvero al conferimento degli stessi ad imprese specializzate autorizzate, ai fini della loro destinazione ad altri impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti, ubicati sia nel territorio regionale che al di fuori dello stesso.




TITOLO 4





Art. 15

(Chiusura delle discariche esistenti)


1. Nelle more della definizione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui all art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, contestualmente all attivazione degli impianti di smaltimento previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il comune dispone l immediata chiusura delle discariche esercitate in assenza di progetti approvati ai sensi del DPR 10 settembre 1982, n. 915, della lr 3 ottobre 1986, n. 30 e della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. La chiusura delle discariche consiste nella loro disattivazione e nell approntamento, ove non gia previsto, di misure finalizzate a:

a) isolare, con opportune opere di recinzione, il sito di discarica dall ambiente circostante in modo da impedire l accesso a persone o animali;

b) ricoprire la superficie di discarica con opportuno materiale per evitare fenomeni di combustione, emissione di cattivi odori e sviluppo di insetti;

c) assicurare una adeguata vigilanza al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e per l ambiente.

3. E vietata l individuazione di siti nei quali siano state attivate discariche in assenza di idonee ed efficaci misure di coibentazione ed isolamento, finalizzate ad evitare infiltrazioni e percolamenti nel suolo.

Dette discariche vanno chiuse secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi.




Art. 16

(Poteri sostitutivi)


1. In caso di omissione o ritardo da parte degli enti obbligati per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 9, 3° e 6° comma, art. 10, 2° e 4° comma, art. 11, 2° e 3° comma e art. 15, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva con nomina di commissario ad acta.




Art. 17

(Garanzie finanziarie)


1. Fino alla effettiva operativita dell albo nazionale della legge 29 ottobre 1987, n. 441 le societa miste, gli enti e le imprese specializzate autorizzate, per l esercizio degli impianti sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza della autorizzazione stessa, a prestare garanzie finanziarie idonee ad assicurare la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate dall impianto, delle installazioni e delle attrezzature impiegate.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce l entita e le modalita di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che devono essere garantiti e dei rischi che debbono essere coperti, compreso il danno ambientale.

3. E a carico dei gestori degli impianti l onere delle analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso e fisico - chimiche sui prodotti effluenti, nonche del monitoraggio delle emissioni. I risultati delle analisi devono essere resi pubblici mediante affissione agli albi pretori dei comuni che ospitano gli impianti.




Art. 18

(Acquisizione risorse finanziarie)


1. Per la realizzazione degli impianti, i comuni obbligati, singoli, associati o consorziati, attivano ogni utile iniziativa per  lacquisizione delle risorse finanziarie all uopo previste dalle vigenti leggi statali o da norme comunitarie, ovvero utilizzano propri mezzi di bilancio o dispongono l affidamento delle opere in concessione con finanziamento a carico del concessionario.
2. Nei casi in cui l esercizio degli impianti venga effettuato tramite concessionari, in qualunque modo siano state acquisite le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli impianti stessi, le relative convenzioni devono prevedere separati conti economici rispettivamente per l ammortamento dei costi di realizzazione dell impianto e per quelli d esercizio.




Art. 19

(Riduzione della produzione dei rifiuti)


1. La regione, le province, i comuni, nonche tutti gli enti, istituti, aziende ed amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della regione, delle province e dei comuni, privilegiano, per le necessita dei propri uffici, strutture, laboratori, etc., la utilizzazione di materiali e beni derivanti dal riciclaggio di materie prime seconde.

2. Gli enti di cui al comma precedente prevedono, nelle procedure di approvvigionamento di materiali e beni, specifiche clausole volte al fine suddetto.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1985, n. 283 e successive norme di attuazione concernenti l obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di prevedere nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartacei l acquisto e l utilizzazione di prodotti ottenuti anche con l impiego di fibre di recupero.

4. I Comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e di volontariato, promuovono e/o praticano attivita di studio, sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolta a conseguire la massima riduzione nella formazione dei rifiuti e la massima efficacia della raccolta differenziata.

5. I Comuni stessi promuovono e/o praticano attivita ed iniziative rivolte a consolidare ed estendere il mercato delle materie prime secondarie, anche attraverso specifici accordi con i Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica istituiti ai sensi dell art. 9/ quater della legge 9/ 11/ 1988, n. 475.

6. Per le attivita di cui ai due precedenti commi 4 e 5, i Comuni utilizzano i fondi all uopo espressamente previsti tra i costi di gestione al precedente art. 10.




Art. 20

(Osservatorio smaltimento rifiuti)


1. L ufficio smaltimento rifiuti svolge i compiti di osservatorio, assicurando la raccolta e la divulgazione dei dati sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e sul recupero ed impiego delle materie prime seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.
2. Nell ambito di detti compiti l osservatorio raccoglie e tiene aggiornati i dati relativi ai costi di smaltimento ed alle tariffe applicate, assumendo iniziative e proponendo provvedimenti che tendano a ridurre le difformita tariffarie in ambito regionale.
3. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici e servizi e definita la struttura organizzativa e funzionale  dellOsservatorio nonche della struttura per la gestione del catasto regionale dei rifiuti speciali di cui all art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475.




Art. 21

(Sanzioni)


1. Le violazioni ai divieti di cui al comma 4° del precedente art. 13 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dell attivita autorizzata per un periodo fino a sei mesi oppure con la revoca  dellautorizzazione in caso di reiterata violazione.




Art. 22

(Norma transitoria)


1. Per i comuni l obbligo di cui al primo comma dell art. 13 interviene alla scadenza dell autorizzazione provvisoria degli impianti cui il Comune stesso, sulla base di contratto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce i propri rifiuti.




Art. 23

(Disciplina generale)


1. Per tutti gli aspetti inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani non disciplinati dalla presente legge, si rinvia alle leggi statali vigenti in materia ed alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30.


Allegato A


ALLEGATO A

 

I progetti relativi agli impianti destinati allo svolgimento di una o piu fasi dell attivita di smaltimento rifiuti urbani, ad esclusione delle discariche controllate di I categoria, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 Relazione generale

2.00 Relazione di impatto ambientale

3.00 Elaborati tecnici

4.00 Certificazioni integrative

 

1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

 

1.01 Considerazioni di base del progetto.

1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.03 Indicazione delle utenze da servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantita di rifiuti.

1.04 Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.05 Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell area interessata dall impianto.

1.06 Modalita di eliminazione dei residui derivanti dall esercizio dell impianto (solidi, liquidi e gassosi).

1.07 Definizione, ad esclusione che per le stazioni di trasferimento, di una fascia di rispetto circostante l impianto, vincolata fino alla definitiva bonifica dell area dell impianto di smaltimento a seguito di cessazione dell esercizio.

1.08 Piano per la bonifica ed il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.09 Previsione dell utilizzazione finale di energia e/o calore e/o materie seconde eventualmente recuperate dall attivita di smaltimento rifiuti.

1.10 Modalita di esercizio, incluso il regolamento di gestione, con indicazione del quadro economico sia per la realizzazione che per la gestione dell impianto.

 

2.00 RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

Analisi dei fattori ambientali che caratterizzano l area interessata alla localizzazione dell impianto con particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilita, al clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all analisi di tali fattori la relazione fara corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad evitare o mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all esercizio dell impianto.

 

3.00 ELABORATORI TECNICI

 

3.01 Schema a blocchi dell impianto, compresi i sistemi di regolazione, supervisione e controllo e suo dimensionamento.

3.02 Planimetria dell area interessata in scala almeno 1: 5000, con indicazione della fascia di rispetto prevista dal progetto.

3.03 Disegni dell impianto in scala almeno 1: 200.

3.04 Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari, in scala almeno 1: 100.

3.05 Disegni in pianta e sezione dei particolari piu significativi in scala adeguata.

3.06 Disegni di installazione di macchinari.

3.07 Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo per l ottimale funzionamento dell impianto.

3.08 Computo metrico estimativo delle opere e delle forniture, comprensivo delle spese per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell impianto nonche delle spese per imprevisti e spese generali.

3.09 Relazione geologica e geotecnica.

 

4.00 CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

 

4.01 Parere del servizio di igiene pubblica dell unita sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e cautele previste nel progetto a tutela dell igiene e della salute pubblica.

4.02 Dichiarazione sottoscritta dal Sindaco del comune interessato, dalla quale risulti che e stata inoltrata la richiesta di autorizzazione di cui all art.6 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e che sono state attivate le procedure in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n.27, in quanto applicabili al progetto presentato.




Allegato B


ALLEGATO B

 

I progetti relativi agli impianti di discarica controllata di I categoria, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

1.00 Relazione generale

2.00 Relazione di impatto ambientale

3.00 Elaborati tecnici

4.00 Certificazioni integrative

 

1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE

 

1.01 Considerazioni di base del progetto.

1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.

1.03 Indicazione delle utenze da servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantita di rifiuti.

1.04 Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

1.05 Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell area interessata dall impianto, con particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche e con riguardo anche alla viabilita di accesso all impianto stesso.

1.06 Modalita di eliminazione dei residui derivanti dall esercizio dell impianto (solidi, liquidi e gassosi).

1.07 Definizione di una fascia di rispetto circostante l impianto, vincolata fino alla definitiva bonifica dell area dell impianto di smaltimento, a seguito di cessazione dell esercizio.

1.08 Piano per la bonifica ed il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.09 Previsione dell utilizzazione finale di energia e/o calore e/o materie seconde eventualmente recuperate dall attivita di smaltimento rifiuti.

1.10 Modalita di esercizio, incluso il regolamento di gestione, con indicazione del quadro economico sia per la realizzazione che per la gestione dell impianto.

 

2.00 RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

Analisi dei fattori ambientali che caratterizzano l area interessata alla localizzazione dell impianto con particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilita, al clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all analisi di tali fattori la relazione fara corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad evitare o mitigare i possibili  effetti negativi ricollegabili all esercizio dell impianto.

 

3.00 ELABORATI TECNICI

 

3.01 Planimetria in scala almeno 1: 5000 con l esatta localizzazione dell area destinata a discarica ed indicazione della fascia di rispetto prevista in progetto.

3.02 Planimetria quotata dell area interessata dalla discarica in scala almeno 1: 1000.

3.03 Planimetria contenente i caratteri dell idrologia superficiale e dell acclivita dell area interessata e di quelle circostanti in scala almeno 1: 2000.

3.04 Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dell area interessata dalla discarica e di quelle circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri idrogeologici, termici, chimici, e batteriologici della falda acquifera.

3.05 Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica in scala almeno 1: 100.

3. 06 Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata, con specificazione delle modalita di applicazione dei materiali impermeabilizzanti, delle saldature occorrenti nonche delle prove di tutela delle saldature medesime.

3.07 Specifiche dettagliate dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonche degli strumenti di misura, regolazione, controllo e loro accessori.

3.08 Sistema di monitoraggio per il controllo dellinquinamento fisico, chimico, batteriologico delle acque e dell area.

3.09 Opere di carattere geologico - tecnico, idrogeologico ed idraulico.

3.10 Computo metrico estimativo delle opere e delle forniture, comprensivo delle spese per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell impianto nonche delle spese per imprevisti e spese generali.

3.11 Relazione geotecnica.

 

4.00 CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

 

4.01 Parere del servizio di igiene pubblica dell unita sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e cautele previste nel progetto a tutela dell igiene e della salute pubblica.

4.02 Dichiarazione sottoscritta dal Sindaco del comune interessato, dalla quale risulti che sono state attivate le procedure in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, in quanto applicabili al progetto presentato.




Allegato C


ALLEGATO C

 

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 12, 4° comma, della presente legge, devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati:

1.00 Relazione generale

2.00 Idoneita tecnico - economica: documentazione

3.00 Certificazioni integrative

 

1.00 RELAZIONE GENERALE

 

1.01 Progetto di massima della organizzazione dei servizi di smaltimento con riferimento all ipotesi dello svolgimento delle attivita negli ambiti territoriali previsti e comunque nell ambito del territorio regionale pugliese.

1.02 Individuazione quantitativa dei rifiuti urbani che si prevede di trattare, in relazione alle utenze che si intendono servire.

1.03 Descrizione delle varie fasi di smaltimento per le quali si richiede l autorizzazione.

1.04 Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all ambiente considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumita.

 

2.00 IDONEITA TECNICO - ECONOMICA: DOCUMENTAZIONE

 

2.01 Curriculum dei servizi di smaltimento rifiuti gia svolti dall impresa con l indicazione quali - quantitativa delle utenze servite e dei periodi di svolgimento del servizio.

2.02 Curriculum professionale del direttore tecnico dell impresa con indicazione dei titoli di studio posseduti.

2.03 Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle relative qualifiche professionali.

2.04 Elenco delle attrezzature, mezzi d opera ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone e relazione tecnica sul loro stato duso.

2.05 Preventivo economico di esercizio con analisi di costi e ricavi, in riferimento alle tipologie d impianto previste dal piano e/o all espletamento di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto relativamente ai quali viene richiesta l autorizzazione.

2.06 Referenze bancarie e/ o bilanci e/ o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente normativa.

 

3.00 CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

 

3.01 Certificato d iscrizione all albo nazionale delle imprese esercenti attivita di smaltimento rifiuti di cui all art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Tale certificazione dovra essere prodotta a partire dalla data di effettiva operativita dell albo.

3.02 Certificato d iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

3.03 Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, lo stato di famiglia, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o presidente e/ o amministratori dell impresa, societa o ente che, comunque qualificati, siano responsabili dell esercizio delle attivita.

3.04 Atto costitutivo e statuto nonche estratto del libro dei soci (solo per le societa regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

3.05 Certificato d iscrizione nell apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

3.06 Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente Tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo.

3.07 Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente Tribunale di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda, dalla quale risulti, in base ad atti depositati, l indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l impresa richiedente.

3.08 Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonche certificato dei carichi pendenti in Pretura e dei carichi pendenti in Tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3