Anno 1993
Numero 18
Data 23/08/1993
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale 23 agosto 1993, n. 18

Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale.



Art. 1


1.  Fino all adozione della legge di riordino delle attivita di formazione professionale, in deroga a quanto previsto della lr 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attivita formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.




Art. 2


 1.  La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56 del 16- 7- 91, con la quale e stato approvato il piano di formazione professionale 1990/ 91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attivita formative previste in tale piano e delle quali e stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della lr 17 ottobre 1978, n. 54.
 
 2.  Sono altresì riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a  quanto stabilito dall art. 3 della lr 8 settembre 1988, n. 26.
 
 3.  La Regione riconosce le attivita formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 delle aziende per le quali e stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della lr 17 ottobre 1978, n. 54.
 
Le relative spese sono riconosciute nell ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed ammontanti a L. 6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l anno 1991 e a L. 6.587.858.250 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende)  per l anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dall Ufficio Riscontro e rendicontazione.
 
I pagamenti relativi si effettuano a intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari F.S.E. e nazionali Fondo di rotazione.
 
 4.  La Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dell art. 24 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, l attivita formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali e stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della LR 17 ottobre 1978, n. 54.
 
5.  La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici  dellAssessorato alla formazione professionale.




Art. 3


 1.  Il piano di formazione professionale dell esercizio finanziario 1993 comprende tutte le attivita formative e le attivita di aggiornamento del personale relative al periodo luglio 1993 aprile 1994.
 
 2.  Il Consiglio regionale approva il piano di formazione professionale contestualmente all approvazione del Bilancio di previsione della Regione.
 
 3.  Di norma, le attivita di formazione si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.




Art. 4


 1.  Il secondo comma dell art. 8 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, e sostituito dai seguenti:
 
 << Il piano annuale prevede tutte le attivita di formazione professionale comprese tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre  dellanno successivo.
  Il Consiglio regionale puo autorizzare l avvio immediato delle attivita formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutivita del provvedimento di approvazione dello stesso.
  L attivita formativa potra proseguire nel primo semestre dell anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano>>.




Art. 5


 1.  Dopo il primo comma dell art. 12 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, viene aggiunto il seguente:
 
 << Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento  dellimporto complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell attivita formativa, previa stipula della convenzione >>.
 
 2.  Sono fatte salve le disposizioni particolari per l anno 1993 di cui al precedente art. 3.




Art. 6


 1.  L art. 14 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, gia sostituito dall art. 1 della lr 8 settembre 1988, n. 26, e così nuovamente sostituito:
 
 <<1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare all Assessorato alla formazione professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell anno formativo.
 2 Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell ente, l interesse maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione monetaria.
 3 Lo schema di rendicontazione e definito dall Assessorato alla formazione professionale.
 4.  La documentazione originale delle spese e trattenuta dall Ente gestore e resta a disposizione dellAssessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro - Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione Professionale, provvedera al controllo di competenza, La Regione, tramite lo stesso Ufficio Riscontro - Rendicontazione, dispone i dovuti riscontri contabili presso l Ente gestore, verificando la regolarita delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.
 5.  La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell erogazione dei finanziamenti con l esclusione di quelli relativi al personale >>.




Art. 7


 1. In attesa del trasferimento delle Amministrazioni Provinciali delle funzioni in materia di formazione professionale in adempimento a quanto previsto dall art. 14 della Legge 8- 6- 90, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d intesa con le stesse per l attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dell indicato trasferimento.




Art. 8


 1.  Il secondo comma dell art. 25 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 e così integrato:
 
  << Dette attivita possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle Universita, ad Istituzioni Scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione >>.




Art. 9


 1.  Dopo il terzo comma dell art. 4 della lr 8 settembre 1988, n. 26, viene aggiunto il seguente:
 
<< Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attivita corsuali >>.
 
2.  Il primo comma dell art. 5 della lr 8 settembre 1988, n. 26, e così sostituito:
 
<< Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunita Europea.  A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente >>.





Art. 10


 1.  La Regione organizza le attivita di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive della Comunita Europea, anche ai fini finanziari.
 
 2.  La Regione, per la realizzazione delle attivita relative alla progettazione formativa, all orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.
 
3.  A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell Albo di cui all art. 26 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell art. 1 della lr 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.
 
 4.  Le modalita di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni provinciali e gli Enti gestori interessati.
 
5.  Le attivita relative alle progettazioni formative, all orientamento professionale e alle osservazioni del mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica della finanziabilita dei progetti da parte della CEE e del Fondo Nazionale della Formazione Professionale.




Art. 11


 1.  Il comma terzo dell art. 6 della lr 17 giugno 1983, n. 9, gia sostituito dal comma secondo dell art.1  della lr 25 febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:
 
  << Esperite le procedure della mobilita con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attivita formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attivita amministrative se non impegnato in attivita di insegnamento.  Il personale assunto con contratto a termina non ha titolo alla iscrizione nell Albo o nell elenco di cui all art. 26 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 >>.
 
 2.  Il reclutamento del personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
 
 3.  Il secondo comma dell art. 1 della lr 25 febbraio 1986, n. 5 e abrogato.




Art. 12


 1.  Per l esame dei rendiconti di cui all art. 14 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall art. 6 della lr 8 settembre 1988, n. 26 .




Art. 13


 1.  L art. 17 della LR 17- 10- 1978, n. 54 e integrato dai seguenti commi:
 
  << L Assessore alla formazione professionale predispone un sistema di controlli sul funzionamentodei centri delegati e convenzionati.
  Il sistema di controlli e cosi articolato:
  a) controllo di gestione concernente l efficienza e l efficacia di impegno delle risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi del piano;
  b) controllo ispettivo sulle azioni amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura operativa.
  Il dirigente responsabile dei controlli predispone, a conclusione delle attivita formative, una relazione sulla gestione dei corsi e segnala all Assessore, anche durante il periodo di attivita eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione.
  IL controllo di gestione assume a riferimento le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e gli enti formatori.  L Assessore alla formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce modalita e contenuti dei controlli di gestione >>.




Art. 14


 1.  Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall attuazione della presente legge, previsti in L.109.191.971.260, si provvede mediante imputazione della somma di L. 94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn.0961010 e 0962010 e della somma di L.14.637.829.510 sul capitolo n. 0961015 del bilancio 1993.
 
 2.  Per il finanziamento FSE alle imprese anno 1991 viene utilizzato l impegno di spesa di L. 7.979.959.857 assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/ 91 sul cap. 0962050/ RP 91 esercizio 1993 del bilancio regionale.
 
 3.  Per il finanziamento FSE alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap. 0962050 del bilancio 1992 ammontanti a L. 6.587.858.250.