Legge Regionale 23 agosto 1993, n. 18 Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale.
Art. 11. Fino all adozione della legge di riordino delle attivita di formazione professionale, in deroga a quanto previsto della lr 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attivita formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 1. La
Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti
gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56
del 16- 7- 91, con la quale e stato approvato il piano di formazione
professionale 1990/ 91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino
al 30 giugno 1993, delle attivita formative previste in tale piano e delle
quali e stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della lr
17 ottobre 1978, n. 54.
2.
Sono altresì riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano
1993, le spese sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati per il
mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilito dall art. 3 della lr 8
settembre 1988, n. 26.
3. La
Regione riconosce le attivita formative straordinarie realizzate con
finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 delle aziende per le
quali e stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della lr
17 ottobre 1978, n. 54.
Le
relative spese sono riconosciute nell ambito dei rendiconti prodotti dalle
aziende ed ammontanti a L. 6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico
delle aziende) per l anno 1991 e a L. 6.587.858.250 (al netto degli sgravi
fiscali a carico delle aziende) per l
anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili
operate sugli stessi dall Ufficio Riscontro e
rendicontazione.
I
pagamenti relativi si effettuano a intervenuta riscossione da parte della
Regione dei fondi comunitari F.S.E. e nazionali Fondo di
rotazione.
4. La
Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dell art. 24 della Legge
21 dicembre 1978, n. 845, l attivita formativa straordinaria realizzata dagli
Enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali e stata accertata la
regolare attuazione ai sensi dell art. 17 della LR 17 ottobre 1978, n.
54.
5. La liquidazione
degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla
Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta
presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei
competenti uffici dellAssessorato alla
formazione professionale.
Art. 3 1. Il
piano di formazione professionale dell esercizio finanziario 1993 comprende
tutte le attivita formative e le attivita di aggiornamento del personale
relative al periodo luglio 1993 aprile 1994.
2. Il
Consiglio regionale approva il piano di formazione professionale contestualmente
all approvazione del Bilancio di previsione della
Regione.
3. Di
norma, le attivita di formazione si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 4 1. Il
secondo comma dell art. 8 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, e sostituito dai
seguenti:
<< Il piano annuale prevede tutte le
attivita di formazione professionale comprese tra il 1o gennaio ed il 31
dicembre dellanno
successivo.
Il Consiglio regionale puo autorizzare l
avvio immediato delle attivita formative ricomprese nel Piano ad intervenuta
esecutivita del provvedimento di approvazione dello
stesso.
L attivita formativa potra proseguire nel
primo semestre dell anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel
piano>>.
Art. 5 1.
Dopo il primo comma dell art. 12 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, viene
aggiunto il seguente:
<< Agli Enti gestori convenzionati e
delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per
cento dellimporto complessivo assegnato
ad intervenuto avvio dell attivita formativa, previa stipula della convenzione
>>.
2.
Sono fatte salve le disposizioni particolari per l anno 1993 di cui al
precedente art. 3.
Art. 6 1. L
art. 14 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, gia sostituito dall art. 1 della lr 8
settembre 1988, n. 26, e così nuovamente sostituito:
<<1. Gli Enti gestori delegati e
convenzionati devono presentare all Assessorato alla formazione professionale
la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell anno
formativo.
2 Oltre tale termine, sulle eventuali
differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell ente, l interesse
maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione
monetaria.
3 Lo schema di rendicontazione e definito
dall Assessorato alla formazione professionale.
4. La
documentazione originale delle spese e trattenuta dall Ente gestore e resta a
disposizione dellAssessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro -
Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione
Professionale, provvedera al controllo di competenza, La Regione, tramite lo
stesso Ufficio Riscontro - Rendicontazione, dispone i dovuti riscontri contabili
presso l Ente gestore, verificando la regolarita delle spese esposte a
rendiconto ed annullando i relativi titoli.
5. La
mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell erogazione
dei finanziamenti con l esclusione di quelli relativi al personale
>>.
Art. 7 1. In attesa
del trasferimento delle Amministrazioni Provinciali delle funzioni in materia di
formazione professionale in adempimento a quanto previsto dall art. 14 della
Legge 8- 6- 90, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli
d intesa con le stesse per l attuazione di procedure di adempimenti tecnici
preparatori dell indicato trasferimento.
Art. 8 1. Il
secondo comma dell art. 25 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 e così
integrato:
<< Dette attivita possono essere
svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle
Universita, ad Istituzioni Scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli
Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa
Regione >>.
Art. 9 1.
Dopo il terzo comma dell art. 4 della lr 8 settembre 1988, n. 26, viene
aggiunto il seguente:
<< Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali
vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attivita
corsuali >>.
2. Il primo comma
dell art. 5 della lr 8 settembre 1988, n. 26, e così
sostituito:
<< Il riscontro delle rendicontazioni viene
effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini
temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunita
Europea. A tal fine, la Regione adotta
ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente
>>.
Art. 10 1. La
Regione organizza le attivita di formazione professionale in coerenza con le
norme e le direttive della Comunita Europea, anche ai fini
finanziari.
2. La
Regione, per la realizzazione delle attivita relative alla progettazione
formativa, all orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del
lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni
provinciali.
3. A tale scopo gli
operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell
Albo di cui all art. 26 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi
dell art. 1 della lr 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi
corsi di riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati
funzionalmente dalle Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza
giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.
4. Le
modalita di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni
stipulate tra le Amministrazioni provinciali e gli Enti gestori
interessati.
5. Le attivita
relative alle progettazioni formative, all orientamento professionale e alle
osservazioni del mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica
della finanziabilita dei progetti da parte della CEE e del Fondo Nazionale
della Formazione Professionale.
Art. 11 1. Il
comma terzo dell art. 6 della lr 17 giugno 1983, n. 9, gia sostituito dal
comma secondo dell art.1 della lr 25
febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:
<< Esperite le procedure della
mobilita con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono
assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario
per lo svolgimento delle attivita formative previa utilizzazione di tutto il
personale docente in attivita amministrative se non impegnato in attivita di
insegnamento. Il personale assunto con
contratto a termina non ha titolo alla iscrizione nell Albo o nell elenco di
cui all art. 26 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 >>.
2. Il
reclutamento del personale docente e non docente si applica nel rispetto delle
normative nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Il
secondo comma dell art. 1 della lr 25 febbraio 1986, n. 5 e
abrogato.
Art. 12 1. Per l esame dei rendiconti di cui all art.
14 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall
art. 6 della lr 8 settembre 1988, n. 26 .
Art. 13 1. L
art. 17 della LR 17- 10- 1978, n. 54 e integrato dai seguenti
commi:
<< L Assessore alla formazione
professionale predispone un sistema di controlli sul funzionamentodei centri
delegati e convenzionati.
Il sistema di controlli e cosi
articolato:
a)
controllo di gestione concernente l efficienza e l efficacia di impegno delle
risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli
obiettivi del piano;
b) controllo ispettivo sulle azioni
amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto
delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura
operativa.
Il dirigente responsabile dei controlli
predispone, a conclusione delle attivita formative, una relazione sulla
gestione dei corsi e segnala all Assessore, anche durante il periodo di
attivita eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta
amministrazione.
IL controllo di gestione assume a riferimento
le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e
gli enti formatori. L Assessore alla
formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce
modalita e contenuti dei controlli di gestione >>.
Art. 14 1.
Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall attuazione della
presente legge, previsti in L.109.191.971.260, si provvede mediante imputazione
della somma di L. 94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del
bilancio 1992 nn.0961010 e 0962010 e della somma di L.14.637.829.510 sul
capitolo n. 0961015 del bilancio 1993.
2. Per
il finanziamento FSE alle imprese anno 1991 viene utilizzato l impegno di spesa
di L. 7.979.959.857 assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/ 91 sul
cap. 0962050/ RP 91 esercizio 1993 del bilancio regionale.
3. Per
il finanziamento FSE alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di
stanziamento del cap. 0962050 del bilancio 1992 ammontanti a L.
6.587.858.250.
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