Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 19
Modificazione dell' art. 30 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.
Articolo unico 1. Il secondo comma
dell art. 30 (vincolo di destinazione delle quote del FNS) della legge
regionale 19- 6- 1993 n. 9 e sostituito dal seguente:
<< 2. La Giunta
regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, puo individuare
una sola unita sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa
sanitaria convenzionata e farmaceutica >>.