Anno 1993
Numero 19
Data 31/08/1993
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 19

Modificazione dell' art. 30 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.



Articolo unico


1. Il secondo comma dell art. 30 (vincolo di destinazione delle quote del FNS) della legge regionale 19- 6- 1993 n. 9 e sostituito dal seguente:

<< 2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, puo individuare una sola unita sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica >>.