Anno 1993
Numero 20
Data 01/09/1993
Abrogato No
Materia Commercio;
Note
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Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 20

Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l' esercizio delle funzioni amministrative.



Art. 1


1. Al titolo della lr 20 aprile 1990 n. 13, e apportata la sostituzione del termine << Realizzazione >> con il termine << razionalizzazione >>.


Art. 2


1. Il comma 2 dell art. 12 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< 2. L autorizzazione e fornita con deliberazione della Giunta comunale>>.



Art. 3


1. Alla fine del comma 1 dell articolo 14 della LR 20 aprile 1990, n. 13, sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole << del decreto di concessione o di voltura >>.


Art. 4


1. Il comma 3 dell articolo 16 della LR 20 aprile 1990, n. 13, e così sostituito:
<< 3. Si ricorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33, attestante la sospensione dell esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in sui si viene a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l impianto o, in alternativa, chiedere l autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalle lettera di diffida senza che l esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d ufficio sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza >>.



Art. 5


1. Il comma 1 dell art. 17 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< 1. L impianto puo essere potenziato con l aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attivita risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada >>.
2. Il comma 3 dell art. 17 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< 3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti gia erogati ai sensi del comma 3 dell art. 7 DPCM 11 settembre 1989.
La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del parere favorevole dei Vigili del Fuoco, dell UTIF e dell ANAS o dell Amministrazione provinciale, qualora l impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonche del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per impianti installati su suolo del demanio comunale.
Prima della messa in esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall apposita Commissione >>.
3. Alla fine del comma 6 dell art. 17 della lr 20 aprile 1990, n. 13, dopo il punto e aggiunto il seguente periodo:
<< Alla stessa procedura dei punti a), c), d) e soggetta l inversione d uso dei distributori >>.



Art. 6


1. Il comma 4 dell art. 18 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< 4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non e consentito il trasferimento di un solo impianto nell ambito dello stesso comune o della stessa provincia.
Detto trasferimento su nuova posizione puo essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale >>.
2. Al comma 9 dell art. 18 della lr 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole << di cui >>, le parole << terzo comma >> sono sostituite con le parole << comma 2 >>.



Art. 7


1. Il comma 1 dell art. 19 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< 1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l esercizio degli impianti non puo essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori previste dall art. 19 della lr 23 maggio 1980, n. 49>>.



Art. 8


1. La lett. b) del comma 6 dell art. 22 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
<< b) l erogato medio annuo di GPL dell impianto piu vicino non sia stato inferiore a due milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda >>.



Art. 9


1. Il comma 4 dell art. 26 della lr 20 aprile 1990, n. 13, e così  sostituito:
<< 4. Ai fini dell istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione dell avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell art. 5 del DL 29 marzo 1993, n. 82 convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162 >>.



Art. 10


1. Il termine previsto per l adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell art. 30 della lr 20 aprile 1990, n. 13, e prorogato a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11


1. Il comma 2 dell art. 32 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e sostituito dal seguente:
<< 2. Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessita e su richiesta del concessionario, puo essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi >>.



Art. 12


1. Il comma 3 dell art. 33 della lr 20 aprile 1990, n. 13, e così sostituito:
<< 3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattivita sia superiore a quindici giorni consecutivi >>.



Art. 13


1. Il termine previsto per le domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1 dell art. 36 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e prorogato a mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 14


1. Il comma 3 dell art. 37 della lr 20 aprile 1990, n. 13, e così sostituito:
<< 3. Fino all entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l espletamento delle funzioni nonche gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell Assessorato - Ufficio carburanti >>.