Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 « Disciplina delle cooperative sociali ».
Art. 1(Finalita) 1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e
177 della Costituzione nonche dell art. 17 dello Statuto, in armonia con la
normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e
ne favorisce lo sviluppo.
Art. 2(Cooperative
sociali - Definizione) 1. Si considerano
cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma
dell art.1 della legge 8- 11- 91, n. 381, gestiscono servizi socio - sanitari,
educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai
programmi regionali in materia di interventi socio - sanitari ed educativo -
assistenziali.
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che
svolgono attivita finalizzate all inserimento lavorativo di persone
svantaggiate ai sensi della lettera b) del I comma dell art. 1 della legge 8-
11- 91, n. 381.
3. Le cooperative
sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attivita nei
seguenti campi:
A - agricoltura,
agriturismo, industria agro - alimentare
B -
industria
C -
artigianato
D - ambiente e beni
culturali
E - salvaguardia del
territorio
F -
commercio
G - attivita
integrate che riguardano due o piu dei settori
sopracitati
H -
servizi.
4. I soci delle
cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalita
coerente con l attivita svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con
quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni -
tipo.
5. Le persone
svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei
lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i
casi di accertata e documentata incompatibilita dello status di socio con il
loro status soggettivo.
6. Si considerano persone
svantaggiate:
- gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali di cui all art. 3 della legge 5- 2- 92, n. 104 e
successive modifiche ed integrazioni;
- gli ex degenti di
istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla
legge 13- 5- 78, n. 180 e lr 20- 6- 1980, n. 72 e successive modifiche ed
integrazioni;
- i tossicodipendenti
di cui alla legge 26- 6- 90, n.162 e DPR 9- 10- 90 n. 309 e successive modifiche
ed integrazioni;
- tutti gli altri
soggetti di cui al I comma dell art. 4 della legge 8- 11- 91, n.
381.
7. La condizione di
persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Art. 3(Soci
volontari) 1. I soci volontari di cui all art. 2 della Legge 8-
11- 91, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo dei
soci.
Art. 4(Albo
regionale) 1. La Regione
istituisce presso l Assessorato al lavoro e cooperazione l Albo regionale
delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti
sezioni:
a) sezione A, nella
quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed
educativi;
b) sezione B, nella
quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita diverse, finalizzate
allinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella
quale sono iscritti i consorzi di cui all art. 8 della legge 8- 11- 91, n.
381.
2. Possono chiedere l
iscrizione all Albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano
iscritti nell apposita << Sezione Cooperazione Sociale >> del
Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio
regionale.
3. L iscrizione al
Registro Prefettizio non comporta l automatica iscrizione all Albo regionale
delle cooperative sociali.
4. La richiesta di
iscrizione all Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all
Assessorato regionale al lavoro e
cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:
- atto costitutivo e
statuto che specifichi l oggetto dell attivita sociale rientrante o nell una
o nell altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell art.
2;
- libro dei soci
comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci
volontari;
- certificazione
attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge
per avviare e attuare l attivita;
- relazione sull
attivita svolta ove si tratti di cooperative gia
operanti;
- certificato di
iscrizione al Registro Prefettizio;
- certificato
rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona
svantaggiata di cui al precedente art. 2.
5. L iscrizione all
Albo regionale delle cooperative e disposta, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dell istanza, con DPGR da pubblicare per estratto sul
BURP.
6. Il termine di cui
al precedente comma e sospeso in caso di richiesta di integrazione della
documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi
richiesti.
7. Il rigetto della
domanda di iscrizione all Albo e disposto con provvedimento motivato dell
Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento e comunicato a mezzo
lettera raccomandata all ente cooperativo. L ente cooperativo puo presentare
ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda
di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione.
La Giunta regionale
decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso.
8. L Assessorato
regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l aggiornamento dell albo
regionale, nonche gli adempimenti
previsti dall art. 6 della legge 8.11.91, n. 381.
9. Le cooperative di
cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso
del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2
mediante invio di documentazione apposita.
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o piu dei
requisiti richiesti per l iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a
ripristinare lo stato preesistente, In caso di inottemperanza, dispone la
cancellazione dall Albo regionale con DPGR da pubblicare per estratto sul
BURP.
11. L Albo regionale
delle cooperative sociali e annualmente pubblicato sul BURP, che riporta le
singole variazioni che intervengono nel corso dell anno.
12. L iscrizione all
Albo regionale costituisce la condizione per l accesso agli interventi previsti
dalla Regione Puglia, nonche per la stipula delle convenzioni di cui al
successivo art. 6.
Art. 5(Raccordi) 1. La Regione, nella
predisposizione degli atti di programmazione delle attivita socio - sanitarie
ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione
sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all interesse
pubblico, di imprenditorialita e di democraticita che le sono
proprie.
2. La Regione, nella predisposizione degli atti di
programmazione in materia di formazione professionale,
favorisce:
a) la realizzazione di
uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali
riguardo alla formazione di base e all aggiornamento degli operatori, anche
attraverso l individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili
professionali nell ambito delle attivita di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati;
b) lo sviluppo,
attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore
dei lavoratori svantaggiati;
c) l attuazione di
autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione
professionale e manageriale del profilo personale e degli
amministratori.
3. La Regione
riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l attuazione
di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare
possono essere previste forme di intervento volti a favorire l affidamento alle
cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell ambito della Regione, lo
sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
Art. 6(Convenzioni) 1. Gli Enti pubblici
possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le
attivita di cui al II comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purche finalizzate a
creare opportunita di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Se sono presenti
nel territorio di competenza del committente ente pubblico piu cooperative
sociali iscritte all Albo di cui al 1o comma dell art. 4, che provvedono alla
fornitura dei beni e servizi richiesti, per l individuazione del contraente,
viene fatto ricorso alla gara dappalto.
3. L Amministrazione
regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla
vigilanza dell Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle
cooperative iscritte all Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di
cui allart. 8 della legge 8- 11- 1991,
n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici
diversi da quelli socio - sanitari ed
educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunita di lavoro per
le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell art. 2 della presente
legge.
4. La Giunta
regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente,
provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall
approvazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le
cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale,
prevedendo in particolare i requisiti di professionalita degli operatori e l
applicazione delle norme contrattuali vigenti.
5. Il Settore lavoro e
cooperazione dell Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione
degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale.
Art. 7(Consulta
regionale della cooperazione) 1. La Consulta
regionale della cooperazione istituita dalla lr 12-8-1988, n. 23 e integrata
con rappresentanti delle cooperative sociali.
2. Al comma II dell
art. 2 della lr 12- 8- 1988, n. 23 e aggiunta la seguente
lettera:
<< g) da quattro
rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni nel
movimento cooperativo piu rappresentative a livello regionale
>>.
Il numero delle
rappresentanze sara assegnato alle Associazioni sulla base delle cooperative
sociali iscritte a ciascuna associazione.
Art. 8(Relazione
annuale) 1. L Assessorato al
lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale sullo stato di
attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente
Commissione consiliare.
2. A tal
fine:
- analizza la
tipologia e le caratteristiche delle cooperative;
- individua le
possibili attivita ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo
delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di
aggiornamento dei soci;
- si avvale del
contributo dell agenzia regionale per l impiego, d intesa con la Commissione
regionale per l impiego.
Art. 9(Relazione
biennale) La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una
relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni
necessaria modificazione della legge stessa.
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