Anno 1993
Numero 21
Data 01/09/1993
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
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Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 21

Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 « Disciplina delle cooperative sociali ».



Art. 1

(Finalita)


1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 177 della Costituzione nonche dell art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo.




Art. 2

(Cooperative sociali - Definizione)


1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dell art.1 della legge 8- 11- 91, n. 381, gestiscono servizi socio - sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio - sanitari ed educativo - assistenziali.
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attivita finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del I comma dell art. 1 della legge 8- 11- 91, n. 381.
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attivita nei seguenti campi:
A - agricoltura, agriturismo, industria agro - alimentare
B - industria
C - artigianato
D - ambiente e beni culturali
E - salvaguardia del territorio
F - commercio
G - attivita integrate che riguardano due o piu dei settori sopracitati
H - servizi.
4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalita coerente con l attivita svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni - tipo.
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilita dello status di socio con il loro status soggettivo.
6. Si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all art. 3 della legge 5- 2- 92, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13- 5- 78, n. 180 e lr 20- 6- 1980, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni;
- i tossicodipendenti di cui alla legge 26- 6- 90, n.162 e DPR 9- 10- 90 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutti gli altri soggetti di cui al I comma dell art. 4 della legge 8- 11- 91, n. 381.
7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.



Art. 3

(Soci volontari)


1. I soci volontari di cui all art. 2 della Legge 8- 11- 91, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.




Art. 4

(Albo regionale)


1. La Regione istituisce presso l Assessorato al lavoro e cooperazione l Albo regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita diverse, finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all art. 8 della legge 8- 11- 91, n. 381.
2. Possono chiedere l iscrizione all Albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell apposita << Sezione Cooperazione Sociale >> del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.
3. L iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l automatica iscrizione all Albo regionale delle cooperative sociali.
4. La richiesta di iscrizione all Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all Assessorato regionale al lavoro  e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:
- atto costitutivo e statuto che specifichi l oggetto dell attivita sociale rientrante o nell una o nell altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell art. 2;
- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l attivita;
- relazione sull attivita svolta ove si tratti di cooperative gia operanti;
- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al precedente art. 2.
5. L iscrizione all Albo regionale delle cooperative e disposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell istanza, con DPGR da pubblicare per estratto sul BURP.
6. Il termine di cui al precedente comma e sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione all Albo e disposto con provvedimento motivato dell Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento e comunicato a mezzo lettera raccomandata all ente cooperativo. L ente cooperativo puo presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. L Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l aggiornamento dell albo regionale, nonche gli  adempimenti previsti dall art. 6 della legge 8.11.91, n. 381.
9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o piu dei requisiti richiesti per l iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente, In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dall Albo regionale con DPGR da pubblicare per estratto sul BURP.
11. L Albo regionale delle cooperative sociali e annualmente pubblicato sul BURP, che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell anno.
12. L iscrizione all Albo regionale costituisce la condizione per l accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonche per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.



Art. 5

(Raccordi)


1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attivita socio - sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all interesse pubblico, di imprenditorialita e di democraticita che le sono proprie.
2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all aggiornamento degli operatori, anche attraverso l individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell ambito delle attivita di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;
c) l attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del profilo personale e degli amministratori.
3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di intervento volti a favorire l affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell ambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.



Art. 6

(Convenzioni)


1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita di cui al II comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purche finalizzate a creare opportunita di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico piu cooperative sociali iscritte all Albo di cui al 1o comma dell art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara dappalto.
3. L Amministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui  allart. 8 della legge 8- 11- 1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da  quelli socio - sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunita di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell art. 2 della presente legge.
4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall approvazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalita degli operatori e l applicazione delle norme contrattuali vigenti.
5. Il Settore lavoro e cooperazione dell Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale.



Art. 7

(Consulta regionale della cooperazione)


1. La Consulta regionale della cooperazione istituita dalla lr 12-8-1988, n. 23 e integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.
2. Al comma II dell art. 2 della lr 12- 8- 1988, n. 23 e aggiunta la seguente lettera:
<< g) da quattro rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni nel movimento cooperativo piu rappresentative a livello regionale >>.
Il numero delle rappresentanze sara assegnato alle Associazioni sulla base delle cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione.



Art. 8

(Relazione annuale)


1. L Assessorato al lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
2. A tal fine:
- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative;
- individua le possibili attivita ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;
- si avvale del contributo dell agenzia regionale per l impiego, d intesa con la Commissione regionale per l impiego.



Art. 9

(Relazione biennale)


La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.