Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 24 Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell' art.1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.
Art. 11. Nelle more della emanazione
della legge – quadro nazionale che regolera la materia per il pareggio annuale
della gestione tecnico - finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla LR 14-
11- 72, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico annuale del Fondo e
affidata al Coordinatore dell Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale,
previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilita, il quale
provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.
2. Detto documento attuTimes
New Romane, con le eventuali integrazioni e modifiche, e fatto proprio dell
Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun
anno, così come stabilito dal comma 1 dell art. 1 della LR 30- 12- 87, n.
34.
Art. 21. I disavanzi finanziari
del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico - attuTimes New Romane di cui al
precedente art. 1 per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali sono
inseriti nell apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale
relativo alla indennita di carica e di
missione dei Consiglieri regionali.
Art. 31. L Ufficio di Ragioneria del
Consiglio, alla chiusura dell esercizio finanziario annuale, sottoporra all
Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di
Previdenza.
2. L Ufficio di Presidenza,
pertanto, con propria deliberazione, disporra in favore del Fondo l
assegnazione dell eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione << una
tantum >>.
Art. 41. Gli oneri relativi al
disavanzo finanziario dell anno 1993, determinati presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme
dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap.001020 << Spese per indennita di carica e di
missione dei Consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano
disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza
(art. 1 LR 30- 12- 87, n. 34) >>, di cui al bilancio di
previsione dell anno 1993, pprovato con
LR 19- 6- 1993, n. 9.
2. Gli oneri relativi agli
esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2,
troveranno copertura nel corrispondente
capitolo di bilancio.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera in vigore il primo giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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