Anno 1993
Numero 24
Data 07/12/1993
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 24

Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell' art.1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.



Art. 1


1. Nelle more della emanazione della legge – quadro nazionale che regolera la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico - finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla LR 14- 11- 72, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico annuale del Fondo e affidata al Coordinatore dell Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilita, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.
2. Detto documento attuTimes New Romane, con le eventuali integrazioni e modifiche, e fatto proprio dell Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell art. 1 della LR 30- 12- 87, n. 34.



Art. 2


1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico - attuTimes New Romane di cui al precedente art. 1 per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali sono inseriti nell apposito capitolo di spesa del bilancio  annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla  indennita di carica e di missione dei Consiglieri regionali.




Art. 3


1. L Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell esercizio finanziario annuale, sottoporra all Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.
2. L Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporra in favore del Fondo l assegnazione dell eventuale disavanzo finanziario risultante con una  corrispondente contribuzione << una tantum >>.



Art. 4


1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell anno 1993, determinati presuntivamente in  L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap.001020  << Spese per indennita di carica e di missione dei Consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza  (art. 1 LR 30- 12- 87, n. 34) >>, di cui al bilancio di previsione  dell anno 1993, pprovato con LR 19- 6- 1993, n. 9.
2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno  copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera in vigore il primo giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.