Anno 1993
Numero 26
Data 15/12/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 26

Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali.



Art. 1


1. In attuazione dell art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, i tributi regionali elencati all art. 23 della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all ammontare dei corrispondenti tributi vigenti alla data del 31 dicembre 1992.




Art. 2


1. In attuazione dell art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 188, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 e 23 gennaio 1992, n. 31, in vigore dal 1° gennaio 1992, e aumentata del 20 per cento.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.