Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 26
Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali.
Art. 11. In attuazione dell art. 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, i tributi regionali elencati all art. 23
della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all
ammontare dei corrispondenti tributi vigenti alla data del 31 dicembre
1992.