Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27 Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.
Art. 1(Autorizzazione) 1. L esercizio delle
attivita di trasporto di infermi e di feriti e soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti
servizi delle unita sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e
le sedi operative.
2. Sono escluse dalla
disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa
Italiana, dalle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonche dalle unita
sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e
42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. L autorizzazione
di cui al precedente primo comma riporta le generalita del soggetto
autorizzato, le sedi operative, il tipo di attivita esercitata (se di trasporto
o di soccorso), l individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di
attivita, le generalita del medico responsabile, nonche il numero degli altri
addetti distinti per professionalita e con l indicazione del tipo di
rapporto.
Art. 2(Domanda di
autorizzazione) 1. Ai fini del
rilascio dell autorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante
dell ente, societa, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al
Presidente della Giunta regionale, tramite l Assessore alla sanita, indicando
il tipo di attivita che intende esercitare nonche le generalita e corredando
la stessa della seguente documentazione:
a) in caso di ente,
societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello statuto,
nonche, ove prevista, della dimostrazione di iscrizione in pubblici
registri;
b) del regolamento
disciplinare l espletamento del servizio;
c) planimetria in
scala 1: 100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista,
ivi compreso il deposito garage dell autoambulanza e mezzi
mobili;
d) dell elenco dei
mezzi adibiti al trasporto, debitamente omologati, con descrizione degli stessi,
del tipo e del numero di targa o di registrazione nei pubblici registri, della
titolarita ovvero del titolo di disponibilita, della specificazione delle
caratteristiche tecniche;
e) dell elenco del
materiale sanitario e della attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di
quello presente e disponibile in ciascuna sede ed in particolare di quelle
esistenti all interno del deposito garage al fine delle periodiche disinfezioni
e lavaggi di carattere ordinario, nonche di quelle previste per il trasporto di
pazienti affetti da malattie infettive e diffuse;
f) dell indicazione
del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da
parte dello stesso, con lo specifico impegno di pronta
disponibilita;
g) delle indicazioni
degli altri medici, del personale paramedico e di quello addetto alla guida e
ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impegno o di
volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione e l impegno
della pronta disponibilita;
h) dei titoli
professionali di abilitazione del personale addetto al
servizio;
i) della
documentazione idonea a dimostrare l iscrizione alle assicurazioni sociali del
personale a rapporto d impiego o comunque dipendente;
l) in caso di
associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di
ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dell Associazione,
circa la gratuita del servizio;
m) della copia delle
polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilita civile per danni
a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo
svolgimento dell attivita di trasporto e di soccorso estranee alla
circolazione stradale, nonche per infortuni al personale addetto alle attivita
di trasporto e di soccorso a beneficio del personale
stesso.
2. Le sottoscrizioni e
le copie di cui al precedente comma vanno debitamente
autenticate.
Art. 3(Requisiti
tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di
soccorso) 1. Per quanto riguarda
la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle
autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei
trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive
modificazioni.
2. Le autoambulanze
devono essere dotate della strumentazione prevista nell allegato alla presente
legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto
primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto
secondario.
3. Il personale
addetto a ciascun mezzo di trasporto e costituito almeno da due guidatori in
possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di
barelliere, e da un infermiere.
4. A ciascun mezzo di
soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti
per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, da un infermiere e da un
medico.
Art. 4(Tariffa) 1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti
disciplinato dalla presente legge e stabilita dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta.
Art. 5(Pubblicita) 1. Ogni forma di pubblicita delle attivita
disciplinate dalla presente legge e soggetta ad autorizzazione della Giunta
regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o
fotografia che si intende divulgare e quantaltro sia necessario per valutare il
contenuto del messaggio pubblicitario.
Art. 6(Vigilanza) 1. Le unita sanitarie
locali esercitano la vigilanza sull espletamento del servizio autorizzato a
norma della presente legge.
2. In caso di
inadempienze ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui e
stata rilasciata l autorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore regionale della sanita, sospende l
efficacia
dellautorizzazione.
Art. 7(Termini per
l adeguamento) 1. I soggetti
esercitanti l attivita di trasporto di infermi e di feriti, gia titolari di
autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi
alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di un anno
dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. In mancanza ovvero
in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su
deliberazione della stessa, provvede alla revoca dell
autorizzazione.
Art. 8(Tasse sulle
concessioni regionali) 1. L autorizzazione e l esercizio dell attivita
di cui alla presente legge nonche la licenza per la pubblicita sono soggetti
al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.
Allegato A 1. MEZZO PER IL TRASPORTO AUTOAMBULANZA DI TIPO
B.
Il
mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura
portante completamente metallica.
La cabina di
guida dovrà essere
separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita
di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la
predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa
antenna; dovrà altresì avere lestintore al lato opposto della guida, nonché sei
torce di segnalazione a mano per nebbia.
Sul
tetto del mezzo devono essere sistemati due fari blu e una
sirena.
Il
compartimento sanitario dovrà possedere:
1) buona illuminazione artificiale;
2) pareti
fonoassorbenti e isotermiche;
3) impianto di areazione e riscaldamento con
elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
4) cristalli smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico
lavabili e disinfettabili;
6) altezza minimo dal pavimento al tetto di cm.
150;
7) contenitore per aghi usati e rifiuti
sanitari;
8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore
asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
9) armadietto di servizio per la conservazione della
biancheria, ricoperto in laminato plastico;
10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in
laminato plastico;
11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di
medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata
da una cornice per piano appoggio, ricoperta in laminato
plastico;
12) presa per ossigeno terapeutico con
umidificatore;
13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno
amovibile;
14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di
sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile
accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta
regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di
fissaggio di incorporato;
16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia
infusionale, applicato al centro del tetto;
17) barella a rotella scorrevoli;
18) barella in tela con sei manici;
19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia
allinfermiere di bordo:
a) alcool denaturato;
b) laccio emostatico;
c) laccio emostatico di Bismarch;
d) forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10
cc.;
f) pinze di Klimmer;
g) bende - garza 5x5 cm. E 5x10 cm.;
h) cerotto da 5x5 cm.;
i) cotone idrofilo;
j) farmaci di pronto soccorso.
20) strumenti per primo intervento:
a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;
b) sfigmomanometro e bracciale;
c) fonendoscopio;
d) cannule orofaringee;
e) aspirale e pedale.
2. MEZZO DI SOCCORSO AUTOAMBULANZA TI TIPO
A.
La dimensione minima del
compartimento sanitario, con esclusione
di attrezzature e arredi, deve avere una capacità non inferiore a sei
mc.
Il
mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente
attrezzatura così distinta:
Cabina
di guida:
a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di
raccordo;
b) faro ad alta intensità, fissato sul tetto della cabina di
guida, con comando interno;
c) due maschere antigas a visone totale;
d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona
di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti
di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e
bretelle fosforescenti.
Compartimento sanitario.
a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e
funzionante anche con batterie autonome;
b) respiratore automatico, a pressione e volume
regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia
cemtralizzato;
d) maschere per ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per aspirazione;
f) sete per intubazione endotracheale con
laringoscopio;
g) set per tracheotomia;
h) barella a cucchiaio;
i) collari cervicali di varie misure;
j) steccobende per immobilizzazione;
m) set di piccolo
strumento chirurgico, in confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso calibro;
o) soluzione per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%,
plasma - expander e polisalina;
p) farmaci specifici per le più comuni situazioni di
urgenza.
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