Anno 1993
Numero 27
Data 15/12/1993
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27

Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.



Art. 1

(Autorizzazione)


1. L esercizio delle attivita di trasporto di infermi e di feriti e soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unita sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.
2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonche dalle unita sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. L autorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalita del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attivita esercitata (se di trasporto o di soccorso), l individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attivita, le generalita del medico responsabile, nonche il numero degli altri addetti distinti per professionalita e con l indicazione del tipo di rapporto.



Art. 2

(Domanda di autorizzazione)


1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dell ente, societa, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, tramite l Assessore alla sanita, indicando il tipo di attivita che intende esercitare nonche le generalita e corredando la stessa della seguente documentazione:
a) in caso di ente, societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello statuto, nonche, ove prevista, della dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;
b) del regolamento disciplinare l espletamento del servizio;
c) planimetria in scala 1: 100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito garage dell autoambulanza e mezzi mobili;
d) dell elenco dei mezzi adibiti al trasporto, debitamente omologati, con descrizione degli stessi, del tipo e del numero di targa o di registrazione nei pubblici registri, della titolarita ovvero del titolo di disponibilita, della specificazione delle caratteristiche tecniche;
e) dell elenco del materiale sanitario e della attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede ed in particolare di quelle esistenti all interno del deposito garage al fine delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario, nonche di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffuse;
f) dell indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da parte dello stesso, con lo specifico impegno di pronta disponibilita;
g) delle indicazioni degli altri medici, del personale paramedico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impegno o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione e l impegno della pronta disponibilita;
h) dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;
i) della documentazione idonea a dimostrare l iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d impiego o comunque dipendente;
l) in caso di associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dell Associazione, circa la gratuita del servizio;
m) della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilita civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dell attivita di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonche per infortuni al personale addetto alle attivita di trasporto e di soccorso a beneficio del personale stesso.
2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.




Art. 3

(Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso)


1. Per quanto riguarda la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive modificazioni.
2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nell allegato alla presente legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto secondario.
3. Il personale addetto a ciascun mezzo di trasporto e costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un infermiere.
4. A ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, da un infermiere e da un medico.



Art. 4

(Tariffa)


1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti disciplinato dalla presente legge e stabilita dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.




Art. 5

(Pubblicita)


1. Ogni forma di pubblicita delle attivita disciplinate dalla presente legge e soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o fotografia che si intende divulgare e quantaltro sia necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario.




Art. 6

(Vigilanza)


1. Le unita sanitarie locali esercitano la vigilanza sull espletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge.
2. In caso di inadempienze ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui e stata rilasciata l autorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale della sanita, sospende l efficacia  dellautorizzazione.



Art. 7

(Termini per l adeguamento)


1. I soggetti esercitanti l attivita di trasporto di infermi e di feriti, gia titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca dell autorizzazione.



Art. 8

(Tasse sulle concessioni regionali)


1. L autorizzazione e l esercizio dell attivita di cui alla presente legge nonche la licenza per la pubblicita sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.




Allegato A


1. MEZZO PER IL TRASPORTO AUTOAMBULANZA DI TIPO B.
 
Il mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
La  cabina  di  guida  dovrà  essere  separata dal  compartimento  sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovrà altresì avere lestintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari blu e una sirena.
Il compartimento sanitario dovrà possedere:
1)      buona illuminazione artificiale;
2)      pareti  fonoassorbenti e isotermiche;
3)      impianto di areazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
4)      cristalli smerigliati;
5)      padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6)      altezza minimo dal pavimento al tetto di cm. 150;
7)      contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;
8)      armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
9)      armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;
10)  armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;
11)  armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano appoggio, ricoperta in laminato plastico;
12)  presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;
13)  alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;
14)  almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
15)  guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio di incorporato;
16)  gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;
17)  barella a rotella scorrevoli;
18)  barella in tela con sei manici;
19)  borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia allinfermiere di bordo:
a)      alcool denaturato;
b)      laccio emostatico;
c)      laccio emostatico di Bismarch;
d)      forbici;
e)      siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;
f)        pinze di Klimmer;
g)      bende - garza 5x5 cm. E 5x10 cm.;
h)      cerotto da 5x5 cm.;
i)        cotone idrofilo;
j)        farmaci di pronto soccorso.
20)  strumenti per primo intervento:
a)      pallone AMBU per adulti e pediatrico;
b)      sfigmomanometro e bracciale;
c)      fonendoscopio;
d)      cannule orofaringee;
e)      aspirale e pedale.
 
2. MEZZO DI SOCCORSO AUTOAMBULANZA TI TIPO A.
 
La  dimensione   minima del  compartimento  sanitario, con  esclusione  di attrezzature e arredi, deve avere una capacità non inferiore a sei mc.
Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta:
Cabina di guida:
a)      attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;
b)      faro ad alta intensità, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;
c)      due maschere antigas a visone totale;
d)      due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e)      borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti.
 
Compartimento sanitario.
 
a)      monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;
b)      respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;
c)      impianto di ossigenoterapia cemtralizzato;
d)      maschere per ossigenoterapia;
e)      sondini nasogastrici per aspirazione;
f)        sete per intubazione endotracheale con laringoscopio;
g)      set per tracheotomia;
h)      barella a cucchiaio;
i)        collari cervicali di varie misure;
j)        steccobende per immobilizzazione;
m)   set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;
n)      aghi cannula di diverso calibro;
o)      soluzione per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e polisalina;
p)      farmaci specifici per le più comuni situazioni di urgenza.