Anno 1993
Numero 28
Data 15/12/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 28

Integrazione all' art. 43 (autorizzazione allo scarico) della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».



Articolo unico


1. Dopo il 4° comma dell art. 43 della lr 19- 12- 83, n. 24, e introdotto il seguente comma:
<< L autorizzazione di cui al comma precedente si intende gia assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamento civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali e stata presentata all autorita denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10- 5- 1976 n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell autorita rifiuto o revoca >>.
2. Il rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilita prescritti dalla legge.