Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 28
Integrazione all' art. 43 (autorizzazione allo scarico) della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».
Articolo unico 1. Dopo il 4° comma
dell art. 43 della lr 19- 12- 83, n. 24, e introdotto il seguente
comma:
<< L
autorizzazione di cui al comma precedente si intende gia assentita per gli
scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi
provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamento civili e produttivi,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali e
stata presentata all autorita denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi
della legge 10- 5- 1976 n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell
autorita rifiuto o revoca >>.
2. Il rilascio della
suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l allineamento delle
acque di scarico ai limiti di accettabilita prescritti dalla
legge.