Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 29 Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Art. 1(Finalita) 1. La presente legge regionale, in attuazione dell
articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Art. 2(Composizione, elezione e durata) 1. Il Consiglio
regionale elegge, all inizio della legislatura, il Comitato regionale per i
servizi radiotelvisivi con voto limitato a sette degli undici membri da
eleggere, scelti fra esperti di
comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato dura in
carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all
insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una
sola volta.
3. Qualora durante il
mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi
procede entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa
del Comitato.
4. Il Comitato elegge
nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componente, il Presidente e due Vice
Presidenti. Per l elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato
vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
5. Il Comitato, entro
novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi
dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 3(Incompatibilita) 1. La carica di
componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi e incompatibile con
quella di Consigliere regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi
titolo, di Societa o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o
privato.
2. Per tutta la durata
del mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere
incarichi per conto della societa concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di
produzione e distribuzione di programma o di produzione e gestione di
pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o
indirettamente controllate o collegate.
Art. 4(Funzioni) 1. Il Comitato per i
servizi radiotelevisi e organo di consulenza della Regione in materia
radiotelevisiva.
In
particolare:
a) esprime il parere e
collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di
assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla
Regione, così come previsto dall art. 3 comma 14, della legge 6- 6- 1990, n.
223;
b) collabora all
adeguamento o all adozione del piano territoriale di coordinamento per la
localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione
di cui all art. 3, comma 19, della legge 6- 6- 1990, n.
223;
c) esprime il parere
sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di
cui all art. 9, primo comma, della legge 6- 6- 90, n.
223;
d) esprime il parere
sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore
della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell art. 23,
comma 2, della legge 6- 6- 90, n. 223;
e) formula proposte al
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a
programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale
che regionale ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223; tali
proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove e
prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale
della concessionaria pubblica;
f) regola l accesso
radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione
parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla
programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato
disposto dell art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223 e dell art. 4
della legge 14 aprile 93;
g) definisce i
contenuti e coordina l attuazione delle collaborazioni e la convenzioni che la
Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell art. 7, comma 2,
della legge 6- 6- 90, n. 223;
h) svolge, altresì,
attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone l affidamento della
esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati.
Art. 5(Attivita di
collaborazione) 1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua
idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private
operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei
soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso
incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i parere fondamentali che la
presente legge gli demanda, anche proponendo l istituzione di conferenze
regionali sull informazione e le comunicazioni di massa.
Art. 6(Rapporti con
altri organi) 1. In attuazione dell
art. 7, comma 5, della legge 6- 6- 90, n. 223, il Comitato per i servizi
radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Garante per la
radiodiffusione e l editoria nello svolgimento delle loro
funzioni.
2. Ai fini di cui al
precedente comma il Comitato:
a) formula proposte
operative nell ambito del programma di cui al successivo art.
7;
b) intrattiene
rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all art. 28 della
legge 6- 6- 90 n. 223 e con la Commissione nazionale per la parita e le pari
opportunita tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per
quanto previsto dall art. 11 della legge 6- 6- 90, n. 223.
Art. 7(Programma
dell attività) 1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi
presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, un programma -
quadro della attivita che intende svolgere nell anno successivo, unitamente al
consultivo dell attivita svolta nell anno precedente.
Art. 8(Relazione
annuale) 1. Il Comitato per i
servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell attivita svolta previsto dal
precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti
del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale
del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e
proposte agli organi regionali.
2. Tale relazione
viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed e sottoposta all esame del Consiglio
regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e
puo essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su
decisione del Consiglio regionale.
Art. 9(Funzionamento) 1. Sulla base del
programma di cui al precedente articolo 7, l Ufficio di Presidenza, con propria
deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato.
L impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall applicazione della
presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del
regolamento interno di amministrazione e contabilita.
2. Il Comitato per i
servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette e a
disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che
per l espletamento delle relative attivita.
Art. 10(Indennita e
rimborso spese) 1. AI membri del
Comitato per i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle riunioni, una indennita nella seguente
misura:
a) L. 100.000 al
Presidente;
b) L. 85.000 ai Vice
Presidenti;
c) L. 70.000 a ciascun
componente.
2. AI componenti del
Comitato residenti in localita diversa da quella fissata per le riunioni
spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del
mezzo proprio, una indennita chilometrica pari ad un quinto del costo della
benzina super.
3. Ai componenti del
Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in localita diversa da
quella di residenza compete il trattamento di missione previsto per i
Consiglieri regionali.
4. Le missioni sono
autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del
Consiglio.
Art. 11(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge, quantificabili per l anno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul
cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale 1993 (001120).
Art. 12(Abrogazioni) 1. Sono abrogate le leggi regionali 17 marzo 1977, n.
6 recante << Norme per il funzionamento del comitato per il Servizio
radiotelevisivo >> e 28 novembre 1977, n. 35, recante <<
Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977
>>.
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