Anno 1993
Numero 29
Data 28/12/1993
Abrogato No
Materia Informazione;
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Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 29

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.



Art. 1

(Finalita)


1. La presente legge regionale, in attuazione dell articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.




Art. 2

(Composizione, elezione e durata)


1. Il Consiglio regionale elegge, all inizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi radiotelvisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere,  scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.
3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi procede entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.
4. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componente, il Presidente e due Vice Presidenti. Per l elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.



Art. 3

(Incompatibilita)


1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi e incompatibile con quella di Consigliere regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di Societa o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere incarichi per conto della societa concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programma o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.



Art. 4

(Funzioni)


1. Il Comitato per i servizi radiotelevisi e organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva.
In particolare:
a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla Regione, così come previsto dall art. 3 comma 14, della legge 6- 6- 1990, n. 223;
b) collabora all adeguamento o all adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all art. 3, comma 19, della legge 6- 6- 1990, n. 223;
c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all art. 9, primo comma, della legge 6- 6- 90, n. 223;
d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell art. 23, comma 2, della legge 6- 6- 90, n. 223;
e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove e prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
f) regola l accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell art. 7, comma 1, della legge 6- 6- 90, n. 223 e dell art. 4 della legge 14 aprile 93;
g) definisce i contenuti e coordina l attuazione delle collaborazioni e la convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell art. 7, comma 2, della legge 6- 6- 90, n. 223;
h) svolge, altresì, attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone l affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati.



Art. 5

(Attivita di collaborazione)


1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i parere fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo l istituzione di conferenze regionali sull informazione e le comunicazioni di massa.




Art. 6

(Rapporti con altri organi)


1. In attuazione dell art. 7, comma 5, della legge 6- 6- 90, n. 223, il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Garante per la radiodiffusione e l editoria nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Comitato:

a) formula proposte operative nell ambito del programma di cui al successivo art. 7;

b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all art. 28 della legge 6- 6- 90 n. 223 e con la Commissione nazionale per la parita e le pari opportunita tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall art. 11 della legge 6- 6- 90, n. 223.




Art. 7

(Programma dell attività)


1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, un programma - quadro della attivita che intende svolgere nell anno successivo, unitamente al consultivo dell attivita svolta nell anno precedente.




Art. 8

(Relazione annuale)


1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell attivita svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.
2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed e sottoposta all esame del Consiglio regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e puo essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.



Art. 9

(Funzionamento)


1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, l Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall applicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento interno di amministrazione e contabilita.
2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette e a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l espletamento delle relative attivita.



Art. 10

(Indennita e rimborso spese)


1. AI membri del Comitato per i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, una indennita nella seguente misura:
a) L. 100.000 al Presidente;
b) L. 85.000 ai Vice Presidenti;
c) L. 70.000 a ciascun componente.
2. AI componenti del Comitato residenti in localita diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del mezzo proprio, una indennita chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.
3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in localita diversa da quella di residenza compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.
4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio.



Art. 11

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, quantificabili per l anno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale 1993 (001120).


Art. 12

(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le leggi regionali 17 marzo 1977, n. 6 recante << Norme per il funzionamento del comitato per il Servizio radiotelevisivo >> e 28 novembre 1977, n. 35, recante << Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977 >>.