Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 33 Variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993.
Art. 11. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale
n. 9 del 19- 6- 1993, sono introdotte le variazioni di cui all allegato
<< A >>.
Art. 21. Per le variazioni di cui all articolo 1 della
presente legge, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1993 risulta aumentato
di lire 80.671.900.687 in termini di competenza e di lire 205.838.056.630 in
termini di cassa, sia nella parte I - entrata che nella parte II -
spesa.
Art. 31. L art. 15 della lr n. 9 del 19- 6- 1993 e
soppresso.
Art. 4(Mutui per il
risanamento della situazione debitoria) 1. In applicazione
della legge regionale 23 luglio 1992, n. 12 << Piano di risanamento della
situazione debitoria della regione Puglia al 31- 12- 1990 >>, in ossequio
alle condizioni imposte per la contrazione del mutuo dal Governo centrale in
sede di esame della legge regionale n. 9 del 19- 6- 1993 di approvazione del
bilancio di previsione della regione ed a seguito della intervenuta
presentazione al Consiglio dei rendiconti generali relativi agli esercizi 1991 e
1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1993 e
iscritta al capitolo 0001010 la somma di L. 1.203.303.535.957, al capitolo
1110095 la somma di L. 169.169.211.000 e al capitolo 1110096 la somma di L.
133.000.000.000 per un totale di
L.1.505.472.746.947.
2. Al finanziamento
della spesa autorizzata al primo comma del presente articolo per l ammontare
complessivo di L.1.505.472.746.947 si
provvede mediante la contrazione di mutui con ammortamento comprensivo di quota
capitale e quota interessi con riferimento al tasso ufficiale di sconto annuo e
per una durata di ammortamento di 20 anni massimo, da contrarre a termini del 1o
comma dell articolo 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni
nella legge 19- 3- 1993, n. 689.
3. La Giunta regionale
assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei
limiti di cui ai precedenti commi.
4. L ammortamento dei
mutui di cui al presente articolo non potra decorrere da data anteriore al 1°
luglio 1994.
5. L onere derivante
dall ammontare dei mutui sopraddetti, valutati in L. 128,27 milioni per ogni
1.000 milioni di prestito contratto, sarà posto a carico dei pertinenti capitoli
da iscrivere nello stato di previsione delle spese di bilancio a decorrere dallesercizio finanziario
1994.
6. Per gli esercizi
successivi il relativo onere troverà copertura nel bilancio pluriennale al
settore di intervento 11
<<accantonamenti oneri finanziari e rimborso prestiti
>>.
Art. 51. Alla legge
regionale << Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a
tributi erTimes New Romani >>, approvata con deliberazione del Consiglio
regionale n. 623 del 10- 11- 1993, sono apportate le seguenti
integrazioni:
<< All art. 1
dopo la parola corrispondenti tributi deve leggersi vigenti alla data del
31 dicembre 1992, con decorrenza 1o gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti
relativi a periodi fissi da eseguire successivamente a tale
data.
All art. 2 dopo le
parole per cento deve leggersi con decorrenza 1 gennaio 1995
>>.
ALL.
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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