Anno 1993
Numero 33
Data 28/12/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 33

Variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993.



Art. 1


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale n. 9 del 19- 6- 1993, sono introdotte le variazioni di cui all allegato << A >>.


Art. 2


1. Per le variazioni di cui all articolo 1 della presente legge, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1993 risulta aumentato di lire 80.671.900.687 in termini di competenza e di lire 205.838.056.630 in termini di cassa, sia nella parte I - entrata che nella parte II - spesa.




Art. 3


1. L art. 15 della lr n. 9 del 19- 6- 1993 e soppresso.


Art. 4

(Mutui per il risanamento della situazione debitoria)


1. In applicazione della legge regionale 23 luglio 1992, n. 12 << Piano di risanamento della situazione debitoria della regione Puglia al 31- 12- 1990 >>, in ossequio alle condizioni imposte per la contrazione del mutuo dal Governo centrale in sede di esame della legge regionale n. 9 del 19- 6- 1993 di approvazione del bilancio di previsione della regione ed a seguito della intervenuta presentazione al Consiglio dei rendiconti generali relativi agli esercizi 1991 e 1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1993 e iscritta al capitolo 0001010 la somma di L. 1.203.303.535.957, al capitolo 1110095 la somma di L. 169.169.211.000 e al capitolo 1110096 la somma di L. 133.000.000.000 per un totale di  L.1.505.472.746.947.
2. Al finanziamento della spesa autorizzata al primo comma del presente articolo per l ammontare complessivo di  L.1.505.472.746.947 si provvede mediante la contrazione di mutui con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi con riferimento al tasso ufficiale di sconto annuo e per una durata di ammortamento di 20 anni massimo, da contrarre a termini del 1o comma dell articolo 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 689.
3. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.
4. L ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potra decorrere da data anteriore al 1° luglio 1994.
5. L onere derivante dall ammontare dei mutui sopraddetti, valutati in L. 128,27 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, sarà posto a carico dei pertinenti capitoli da iscrivere nello stato di previsione delle spese di bilancio a decorrere  dallesercizio finanziario 1994.
6. Per gli esercizi successivi il relativo onere troverà copertura nel bilancio pluriennale al settore di intervento 11  <<accantonamenti oneri finanziari e rimborso prestiti >>.



Art. 5


1. Alla legge regionale << Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erTimes New Romani >>, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10- 11- 1993, sono apportate le seguenti integrazioni:
<< All art. 1 dopo la parola corrispondenti tributi deve leggersi vigenti alla data del 31 dicembre 1992, con decorrenza 1o gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti relativi a periodi fissi da eseguire successivamente a tale data.
All art. 2 dopo le parole per cento deve leggersi con decorrenza 1 gennaio 1995 >>.

ALL. OMISSIS




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.