Anno 1994
Numero 1
Data 11/01/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 1

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994.



Art. 1


1. Sino al 31 marzo 1994 e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione dell entrata e della spesa per l anno 1993, come approvati con legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e successive modificazioni.




Art. 2


1. L autorizzazione di cui al precedente art. 1 e limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

2. L annessa tabella << A >> individua le spese obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono autorizzati l impegno e la liquidazione.




Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria ad eccezione degli interventi a rendicontazione.




Art. 4


1. Le spese delle Unita Sanitarie Locali a carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per il 1993, e autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio per le forniture di beni e servizi e del 95% per il personale, fermo restando il 100% per le altre funzioni.

2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UUSSLL rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e non puo essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della Regione.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al bilancio.




Art. 5


1. In applicazione alla normativa di cui alla legge regionale 23- 8- 93, n. 18, ed a parziale modifica delle disposizioni di cui alle leggi regionali 17- 10- 78, n. 54; 17- 6- 83, n. 9; 25- 1- 84, n. 8 e 8- 9- 88, n. 26, la Regione per il 1994 non riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attivita assegnate nonche quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nell attivita di formazione professionale e/o in corsi di riqualificazione, riconversione ed aggiornamento, se non ammissibili a cofinanziamento comunitario e/o statale, con esclusione delle spese relative al mantenimento delle strutture operative ordinarie ed agli interessi per anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale ed alle spese di funzionamento.
2. L ammissibilita al finanziamento comunitario e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano annuale di Formazione di cui all art. 8 della legge regionale 17- 10- 78, n. 54.
3. La Giunta regionale e autorizzata ad assumere provvedimenti urgenti tendenti a:
a) prevedere l impegno del personale iscritto nell albo e nell elenco di cui all art. 26 della lr 17- 10- 78, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto all attivita formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale:
b) programmare attivita di riqualificazione o riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni amministrative, secondo quanto previsto all art. 11 della legge regionale 23- 8- 93, n. 18;
c) trasferire attivita formative previste nel piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato,  allaltro.




Art. 6


1. L articolo 2 della legge regionale << Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erTimes New Romani>>, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10- 11- 1993, così come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n°684 del 30- 11- 93, e abrogato e sostituito dalla seguente norma:

<< In attuazione dell art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi n. 230 del 22 giugno 1991 e n. 31 del 23 gennaio 1992, relativamente alle tasse di rilascio, e aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, della stessa percentuale stabilita dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell art. 10, comma 1, del decreto legge luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

La tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa ai decreti legislativi n. 230 del 22- 6- 91 e n° 31 del 23- 1- 92, relativamente alle tasse annuali, e aumentata nella stessa misura del 1° gennaio 1995 >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.