Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 2
Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.
Art. 11. Allo scopo di
favorire l attivita di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate
ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali
indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali
della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali
riconosciute:
- Unione Italiana
Ciechi 25%
- Ente nazionale per
la protezione assistenza ai sordomuti 9%
- Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9%
- Associazione
nazionale vittime civili di guerra 4%
- Unione nazionale
mutilati per servizio 13%
- Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra 19%
- Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili 16%
- Associazione
nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5%