Anno 1994
Numero 2
Data 11/01/1994
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 2

Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.



Art. 1


1. Allo scopo di favorire l attivita di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali riconosciute:

- Unione Italiana Ciechi 25%

- Ente nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti 9%

- Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9%

- Associazione nazionale vittime civili di guerra 4%

- Unione nazionale mutilati per servizio 13%

- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 19%

- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 16%

- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5%




Art. 2


1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;

b) bilancio consuntivo dell anno precedente approvato dagli organi statutari;

c) relazione sull attivita svolta.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarita e rispondenza alle vigenti norme amministrativo - contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta lautomatica esclusione dellassociazione inadempiente dalla assegnazione del contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dall erogando contributo.




Art. 3


1. Per l anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 4


1. E abrogata la lr 30 dicembre 1974, n. 46 << Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell Unione Italiana Ciechi della Puglia >>,




Art. 5


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, quantificati per l anno 1993 in L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 << Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi >> del bilancio per l esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

2. Per gli anni successivi si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.