Anno 1994
Numero 5
Data 04/02/1994
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 5

Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.



Articolo unico


1. Le agenzie di viaggi e turismo - gia classificati di cat. A, B e C ai sensi dell abrogata normativa statale e che non hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui all art. 4 della lr 11- 12- 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della lr 11- 12- 1984, n. 52, pena la decadenza della licenza in possesso.