Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 5
Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.
Articolo unico 1. Le agenzie di viaggi e
turismo - gia classificati di cat. A, B e C ai sensi dell abrogata normativa
statale e che non hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui
all art. 4 della lr 11- 12- 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della lr 11- 12- 1984, n. 52, pena
la decadenza della licenza in possesso.