Anno 1994
Numero 7
Data 04/02/1994
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7

Modifica dell' art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, concernente le segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio.



Articolo unico


L art. 9 (Segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti) della lr 25 marzo 1974, n. 18 e sostituito dal seguente:

Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano) Il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura delle corrispondenza e degli affari connessi all esercizio delle proprie funzioni.

L incarico dei Segretario particolare e conferito a dipendente della Regione su indicazione del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano;

Tale incarico cessa con la cessazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il Piano.

Le unita costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare il n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n. 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, 1 per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano.