Legge Regionale 8 febbraio 1994, n. 8 Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attivita' di ricerca e sperimentazione.
Art. 1(Scopi) 1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonche favorisce le connesse attivita di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalita contenute nel Regolamento CEE n. 270/ 79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricolo in Italia. 2. L intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all agricoltura mediante lincremento della produttivita e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di piu stabili e sicure condizioni di vita e l ammodernamento del sistema agro - alimentate, nonche quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.
Art. 2(Configurazione dei servizi di sviluppo
agricolo) 1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano
quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi
sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in
forma autogestita, con l indirizzo, il coordinamento e il controllo della
Regione.
Art. 3(Finalita
dei servizi di sviluppo agricolo) 1. Le finalita principali dei servizi di sviluppo agricolo sono: a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati; b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio - economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE 797/ 85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalita previste dalle direttive CEE; c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalita del settore; d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguite la piu rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico - scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo; e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni; f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicita compatibili con la programmazione e in conformita dell esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilita di occupazione e di reddito dei coltivatori; g) assistere gli agricoltori nell opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonche nellelaborazione e nella tenuta della contabilita aziendale; h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le innovazioni colturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonche i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione di prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale. 2. Le attivita connesse con le finalita di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i proprio organi tecnici o da altri Enti pubblico all uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.
Art. 4(Programmi
poliennali e progetti annuali esecutivi) 1. Le finalita della presente legge si conseguono attraverso programmi pluriennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalita di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l onere finanziario che la Regione dovra sostenere. 2. I programmi poliennali, predisposti dall Assessore all Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l approvazione. 3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall Assessorato allAgricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale
Art. 5(Comitato
regionale di sviluppo agricolo) 1. E istituito un
Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo( CoReSa), con
compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organismi
regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di
sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse
regionale.
2. Il Comitato ha sede
presso l Assessorato regionale all Agricoltura, si riunisce almeno tre volte
l anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unita
appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non
inferiore al sesto.
3. Il CoReSa e
costituito da:
a) l Assessore
regionale all agricoltura e foreste o un suo delegato, che lo
presiede;
b) gli Assessori
provinciali all agricoltura delle cinque province pugliesi o loro
delegati;
c) un rappresentante
dell Assessorato alla programmazione, designato dallo
stesso;
d) il dirigente
responsabile del Settore dei servizi regionali di sviluppo
agricolo;
e) due rappresentanti
degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, piu un
rappresentante dell Istituto Agronomico Mediterraneo di
Valenzano;
f) due rappresentanti
della facolta di Agraria dellUniversita di Bari, dei quali uno del corso di
laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;
g) un rappresentante
dalla facolta di Veterinaria dell Universita di Bari, designato dalla
stessa;
h) un rappresentante
del Centro Interregionale di Formazione e Divulgazione Agricola di Bernalda (
MT), designato dallo stesso;
i) un rappresentante
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo
stesso;
l) un rappresentante
per ogni organizzazione regionale professionale agricola presente a livello
nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;
m) un rappresentante
per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle
stesse, presente a livello nazionale nel CNEL;
4. Il Comitato puo
avvalersi, per problemi specifici, di esperti di riconosciuto valore del mondo
scientifico, tecnico ed economico della Regione.
Art. 6(Durata in
carica del Comitato) 1. Il Comitato di cui
al precedente art. 5 e costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore
regionale all Agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati
possono essere riconfermati solo per una volta.
2. Ai componenti del
predetto Comitato si applicano le norme di cui all art. 4 della lr 12- 08-
1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di
designazione da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione da parte dell Assessorato regionale all Agricoltura,
provvedera il Presidente della Giunta regionale.
Art. 7(Funzionamento del Comitato) 1. Il Comitato e
chiamato ad elaborare proposte per la materia regolata dalla presente legge e a
formulare pareri non vincolanti per l Amministrazione regionale sui programmi
predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione
agraria per aree di rispettiva competenza.
2. Le decisioni del
Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L
eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovra essere dettagliatamente
motivato.
3. Nel caso di
richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si
intendera acquisito in senso favorevole se il CoReSa non si sara pronunciato
entro trenta giorni dalla richiesta dell Amministrazione
regionale.
4. L Assessore
regionale all agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio
regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle
iniziative incentivate dalla Regione.
5. Per il primo anno
di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti
commi.
6. Dopo la seduta di
insediamento, il Comitato si intende validamente costituito qualsiasi sia il
numero dei presenti nella seconda convocazione.
Art. 8(Campi
sperimentali) 1. Al fine di
costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale
ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzati le aziende agricole e gli
appezzamenti di terreno pervenuti in proprieta od in possesso della Regione,
ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attivita definiti dallart.
3 della presente legge.
2. La gestione delle
aziende e affidata ad un Comitato di gestione costituito nell ambito del
CoReSa.
3. La Giunta regionale
puo stipulare convenzioni con le Universita pugliesi e Centri di ricerca e
sperimentazione ed altri Enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di
sviluppo agricolo ed i Centri di assistenza specialistica - per la temporanea
cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di
attivita di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per lagricoltura pugliese. I risultati delle
predette attivita dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo
agricolo della Puglia.
4. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
definisce la << rete di aziende dimostrative >> e formula il
disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in
vigore.
Art. 9(Associazione
di assistenza interaziendale e di gestione aziendale) 1. Nel quadro delle
misure a favore delle aziende agricole, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del
regolamento CEE n. 2328/ 91, la Regione favorisce la costituzione di
associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati, per perseguire le
seguenti finalita:
a) fornire assistenza
interaziendale per l applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi
per tutelare e migliorare l ambiente e per conservare lo spazio
naturale;
b) favorire l
introduzione di sistemi agricoli alternativi e innovativi;
c) utilizzare
razionalmente gli strumenti di produzione agricola;
d) razionalizzare la
gestione dell azienda agricola, anche mediante l orientamento delle scelte
relative all ordinamento produttivo.
2. Le Associazioni tra
imprenditori agricoli possono costituirsi in Centri di Sviluppo Agricolo e in
Centri di Assistenza Tecnica Specialistica.
3. Alla costituzione
dei Centri di Sviluppo Agricolo provvedono le Organizzazioni di cui al
regolamento CEE n. 270/ 79, come modificato dall art. 2 punto 1, del
regolamento CEE n. 1760/ 87. Ogni Centro deve dotarsi di un proprio statuto,
avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli
iscritti ai rispettivi albi professionali, con priorita dei divulgatori
agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai CIFDA.
4. Alla costituzione
dei Centri di Assistenza Tecnica Specialistica possono provvedere: le
Associazioni di produttori agricoli, legalmente riconosciute, comprese le
Associazioni Bieticole a carattere nazionale; le Comunita Montane; i Consorzi
di Bonifica; i Consorzi di Difesa delle produzioni Intensive, Ogni Centro
deve perseguire gli obiettivi e le finalita connesse con i propri compiti
statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento e di
aggiornamento tecnologico delle coltivazioni agricole e delle formazioni
forestali, per l irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per
il servizio agro - meteorologico. Ogni Centro deve dotarsi di un proprio
statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni e avvalersi di tecnici
laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in veterinaria, in ingegneria
idraulica, in scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi Albi
professionali.
5. Gli aiuti
concedibili alle associazioni riconosciute sono quelli previsti dai richiamati
articoli del Regolamento CEE n. 2328/ 91, aggiornati negli importi come da
successivi Regolamenti della Commissione CEE.
6. Le domande per il
riconoscimento delle associazioni fra produttori e per la concessione degli
aiuti sono presentate allAssessorato
regionale all Agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno
fissate dalla Giunta regionale.
Art. 10(Registro dei
tecnici agricoli) 1. Per conseguire un
qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del regolamento
CEE n. 270/ 79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di
sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura
dell Assessorato regionale all Agricoltura.
2. I richiedenti l
iscrizione al registro devono possedere i seguenti titoli:
- diploma di laurea in
scienze agrarie, forestali, dell alimentazione, delle produzioni animali, in
medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di
agrotecnico;
- titolo di
divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai
sensi del regolamento CEE n. 270/ 79 oppure di corsi svolti con analoga
metodologia che saranno promossi dalla Regione.
3. Sono iscritti nel
registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1°
gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto
attivita di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici
regionali centrali e periferici per almeno un triennio. Tale requisito sara
attestato da apposita certificazione dell Assessore all agricoltura su parere
espresso dal dirigente dell ufficio presso il quale l interessato ha prestato
servizio. L iscrizione avviene su domanda dell interessato da presentare al
Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Possono essere
iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della formazione
professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo
insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto
ai corsi di riqualificazione promossi dall Assessorato alla formazione
professionale.
5. Possono essere
iscritti al Registro i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori
svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei
regolamenti CEE n. 270/ 79 e n. 1760/ 87.
6. Gli iscritti al
Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento
organizzati dalla Regione.
Art. 11(Attivita
lavorativa dei tecnici agricoli) 1. I dipendenti
regionale impegnati nei servizi si sviluppo agricolo, la cui attivita
professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di
ufficio, possono svolgere l attivita lavorativa ordinaria di trentasei ore
settimanali in orari diversi rispetto all orario unico in vigore negli uffici
regionali, a condizione che tale attivita si svolga per almeno cinque giornate
lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale
svolgimento di attivita lavorativa.
2. In deroga al
Regolamento degli automezzi regionali 18- 07- 1978, n. 1, i tecnici agricoli
impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati,
limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture
regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curera la stipula di
specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone
o a cose che dovesse verificarsi nell espletamento del
servizio.
Art. 12(Attivita di
ricerca e sperimentazione) 1. Le attivita di
ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da
qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e
successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e
sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonche con Enti pubblici
nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di
essi.
2. La Regione Puglia
stipulera con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite
convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in
vigore.
Art. 13(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo
regionale) 1. La dotazione
organizza complessiva per l applicazione della presente legge e fissata nei
limiti di sessanta unita tecniche agricole (laureati e diplomati) in deroga a
quanto stabilito per la Puglia dal Programma Quadro Nazionale per la
Divulgazione Agricola, in esecuzione del reg. CEE 270/ 79 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Con la legge
regionale di organizzazione degli uffici sara determinata la dotazione
organizza dei singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il
settimo livello.
Art. 14(Norma
transitoria) 1. La Regione, al fine
dell immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo
regionale, dispone l assunzione dei tecnici agricoli successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge e della legge di bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1994.
2. La Giunta
regionale, successivamente all entrata in vigore della legge regionale del
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994, con proprio
provvedimento determina tempi e procedure relative all assunzione dei tecnici
per i servizi agricoli che:
a) siano in possesso
dei requisiti di cui al regolamento n. 270/ 1979 della Comunita Economica
Europea;
b) siano stati ammessi
a corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) di Bernalda e del FORMEZ a seguito
di pubblico concorso bandito dagli stessi Enti;
c) abbiano superato le
prove finali dei corsi di cui alla precedente lettera b).
Art. 15(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri
rivenienti dall applicazione della presente legge, quantificati in lire 2
miliardi annui, si fara fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla
Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all attuazione
di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunita
Europea per il cofinanziamento delle specifiche attivita.
2. Per il 1994 si
fara fronte in termini di competenza e cassa, per lire 1 miliardo con il
recupero del residuo di stanziamento del cap. 0112054 Interventi regionali per
il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attivita di
ricerca e sperimentazione del bilancio di previsione 1992 di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1556 del 28- 5- 1993 e per lire 1 miliardo
con i fondi di cui al comma precedente.
3. Per gli anni
successivi si provvedera in sede di approvazione della legge regionale dei
corrispondenti bilanci di previsione, con esclusivo riferimento ai fondi di cui
al precedente comma 1.
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