Legge Regionale 17 febbraio 1994, n. 9 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 11. E istituita l imposta regionale sulla benzina
per autotrazione, prevista dall art. 6, lettera c), della legge 14- 6- 1990, n.
158 ed al capo III del Decreto Legislativo 21- 12- 1990, n.
398.
Art. 21. L imposta e dovuta nella misura massima
consentita dalla legge 14- 6- 1990, n. 158, dai soggetti consumatori della
benzina ed e riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione
Puglia, entro 30 giorni dall introito della somma, sulla base dei quantitativi
erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all articolo 3 del
Decreto Legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge
2 luglio 1957, n. 474.
Art. 31. Le modalita di accertamento, le sanzioni, le
indennita di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge
regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello
Stato.
Art. 41. Le disposizioni previste dalla presente legge in
merito all imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994,
sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le
disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione
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