Anno 1994
Numero 9
Data 17/02/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 17 febbraio 1994, n. 9

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.



Art. 1


1. E istituita l imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall art. 6, lettera c), della legge 14- 6- 1990, n. 158 ed al capo III del Decreto Legislativo 21- 12- 1990, n. 398.




Art. 2


1. L imposta e dovuta nella misura massima consentita dalla legge 14- 6- 1990, n. 158, dai soggetti consumatori della benzina ed e riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all articolo 3 del Decreto Legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.




Art. 3


1. Le modalita di accertamento, le sanzioni, le indennita di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.




Art. 4


1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione