Anno 1994
Numero 11
Data 16/03/1994
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 11

Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato.



Art. 1

Finalita e ambiti di intervento


1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell attivita di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento di finalita di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attivita del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti settori di intervento:
a) l area socio - sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell alcoolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell AIDS ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualita dell assistenza e al reinserimento sociale;
b) l area della solidarieta sociale, in rapporto alle problematiche dell infanzia, della terza eta, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della poverta e della emarginazione;
c) l area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell evasione scolastica e dell abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunita educative per tutti i cittadini;
d) l area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell ambiente, del patrimonio storico - artistico;
e) l area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) l area della protezione civile.



Art. 2

Registro delle organizzazioni di volontariato


1. In attuazione della legge - quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, e istituito presso l assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalita di cui al precedente art. 1.
2. L iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano gia operative, e disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) verbale di nomina del legale rappresentante;
d) relazione sull attivita e sull articolazione della organizzazione; e) bilancio consuntivo;
f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l organizzazione;
g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalita delle attivita commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. L elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalita, anche la qualificazione professionale e l attivita svolta nell ambito dell organizzazione.
4. Nel corso dell istruttoria delle domande, finalizzata allaccertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n.266, e in particolare dall art. 3, puo essere richiesta documentazione integrativa e o possono essere effettuate verifiche dirette.
5. L iscrizione e disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell istanza con decreto dell Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il termine e sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attivita prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono attivita produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.
8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall assenza di fini di lucro nonche di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall elettivita e gratuita delle cariche associative nonche dalla gratuita delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall obbligatorieta del bilancio e dalla democraticita della struttura. L atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarita dell organizzazione e consentita l integrazione dell organo esecutivo con un solo componente di nomina esterna all assemblea.



Art. 3

Revisione periodica del Registro


1. Perche si possa verificare la permanenza dei requisiti e l effettivo svolgimento delle attivita di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l iscrizione; entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attivita svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.
2. La cancellazione di un organizzazione dal Registro e disposta, con decreto dell Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.
3. Contro il provvedimento di diniego dell iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso e ammesso ricorso ai sensi dell art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



Art. 4

Prestazioni all interno di strutture pubbliche


1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalita di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilita tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalita di svolgimento delle attivita di volontariato.
3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.



Art. 5

Convenzioni


1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorita:
a) l incidenza di professionalita in ordine alle attivita oggetto della convenzione;
b) l esperienza maturata nello stesso settore di attivita, opportunamente documentata;
c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell attivita oggetto della convenzione;
d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
e) la sede dell organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l attivita;
f) il tipo e la qualita della formazione curata dall organizzazione.
2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.
Nella prima parte devono essere indicati:
a) i parametri atti a definire l attitudine e la capacita operativa dell organizzazione di volontariato con riguardo all attivita oggetto della convenzione;
b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorita nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;
c) le disposizioni idonee a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita le attivita oggetto della convenzione;
d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignita degli utenti.
La seconda parte deve contenere:
a) la disciplina delle modalita cui dovra attenersi l organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell attivita all interno della struttura convenzionata;
b) la previsione delle modalita e dei tempi per il rimborso delle spese;
c) la disciplina relativa all affidamento di mezzi e strutture di proprieta pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;
d) le modalita di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall attivita;
e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse;
f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita, nonche le modalita di reciproca consultazione periodica.
3. L ente pubblico contraente e tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignita della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.
4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonche eventuali contribuzioni e/ o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all entita e alla durata del rapporto convenzionato.



Art. 6

Organi e forme di controllo


1. nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale viene effettuata, a cura dell Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli uffici e dei servizi dei Comuni.
2. Le visite di controllo avranno per oggetto:
a) la contabilita;
b) il perdurare dei requisiti per l iscrizione al Registro regionale;
c) l effettivo svolgimento dell attivita di volontariato;
d) il riscontro della marginalita delle attivita commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Le organizzazioni di volontariato hanno l obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale e stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell organizzazione di volontariato, il quale puo farvi iscrivere le proprie osservazioni.
5. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l organizzazione di volontariato controllata puo presentare ulteriori osservazioni.
6. Uno degli originali del verbale rimane presso l organizzazione di volontariato; un altro e trasmesso all Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.
7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.
8. Al fine di consentire l attivita di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.
9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarita, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell ambito del territorio di competenza.



Art. 7

Risorse economiche


1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attivita dai proventi di cui all art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attivita spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedete art. 6, comma 8.



Art. 8

Formazione


1. La Regione, su proposta dell Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e  laggiornamento dei volontari che svolgono la loro attivita nell ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente art. 2.
2. Ai volontari e altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.



Art. 9

Assemblea regionale del volontariato


1. E istituita l Assemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo.
2. L assemblea e convocata dall Assessore ai servizi sociali.
La prima convocazione e effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte o valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.
4. L assemblea elegge al suo interno il presidente ogni volta che si riunisce.
5. L assemblea elegge i sette rappresentanti presso l Osservatorio regionale.



Art. 10

Osservatorio regionale del volontariato


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell assemblea di cui al precedente art. 9, e istituito l Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:
n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale;
n. 1 rappresentate della sezione regionale pugliese dell ANCI;
n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell UPI;
il responsabile dell unita organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all art. 2;
n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi dall assemblea regionale del volontariato.
2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il presidente stesso provvedera comunque alla costituzione dell Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.
3. I componenti dell Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.
4. L osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti:
a) valutare l applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale;
b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attivita delle organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attivita delle organizzazioni di volontariato;
d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale;
e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilita  al registro di cui all art. 2 sottoposti dall Assessorato ai servizi sociali.
Nell espletamento delle sue funzioni, l Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall Assemblea regionale del volontariato.
5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge e gratuita.



Art. 11

Norma transitoria


1. In sede di prima applicazione della presente legge il disposto di cui all art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.



Art. 12

Abrogazione


1. E abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 44.


Art. 13

Rinvio


1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge - quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.




Art. 14

Norma finale


1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992, nonche le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.