Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 11 Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato.
Art. 1Finalita e ambiti di
intervento 1. La Regione Puglia riconosce
il valore sociale e la funzione dell attivita di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarieta e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il
conseguimento di finalita di carattere sociale, civile e
culturale.
2. La Regione Puglia individua,
come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attivita del
volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle
pubbliche istituzioni, i seguenti settori di intervento:
a) l area socio - sanitaria,
con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della
salute mentale, delle tossicodipendenze e dell alcoolismo, della donazione di
sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e
delle malattie sociali, dei tumori, dell AIDS ricomprendendo inoltre tutte le
iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualita
dell assistenza e al reinserimento sociale;
b) l area della solidarieta
sociale, in rapporto alle problematiche dell infanzia, della terza eta, degli
immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti,
della poverta e della emarginazione;
c) l area educativa e del
diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell evasione scolastica
e dell abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunita
educative per tutti i cittadini;
d) l area culturale, con
specifico riferimento alla tutela del territorio, dell ambiente, del patrimonio
storico - artistico;
e) l area dei diritti civili,
della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del
riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e
culturali, dell azione a favore della pace e del rispetto tra i
popoli;
f) l area della protezione
civile.
Art. 2Registro delle organizzazioni di
volontariato 1. In attuazione della legge -
quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, e istituito presso l
assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle
organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale
autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalita di cui al precedente
art. 1.
2. L iscrizione al Registro
delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno
un anno e che siano gia operative, e disposta su domanda, redatta in carta
semplice ai sensi dell art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale
rappresentante dell organizzazione di volontariato e corredata della seguente
documentazione:
a) atto
costitutivo;
b)
statuto;
c) verbale di nomina del legale
rappresentante;
d) relazione sull attivita e
sull articolazione della organizzazione; e) bilancio
consuntivo;
f) elenco nominativo dei
soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del
personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l
organizzazione;
g) dichiarazione dalla quale
risulti la marginalita delle attivita commerciali e produttive eventualmente
svolte.
3. L elenco nominativo di cui
alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalita,
anche la qualificazione professionale e l attivita svolta nell ambito dell
organizzazione.
4. Nel corso dell istruttoria
delle domande, finalizzata allaccertamento dei requisiti previsti dalla legge
11 agosto 1991, n.266, e in particolare dall art. 3, puo essere richiesta
documentazione integrativa e o possono essere effettuate verifiche
dirette.
5. L iscrizione e disposta
entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell istanza con decreto dell
Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul
Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il termine e sospeso in caso
di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione
degli elementi richiesti.
7. Non sono iscrivibili, in
particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che
svolgono le loro attivita prevalentemente a favore dei propri aderenti, le
associazioni sportive, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono
attivita produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli
culturali e ricreativi.
8. Le organizzazioni debbono
essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell atto
costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata
registrata, dall assenza di fini di lucro nonche di remunerazione degli
associati sotto qualsiasi forma, dall elettivita e gratuita delle cariche
associative nonche dalla gratuita delle prestazioni personali e spontanee
fornite dagli aderenti, dall obbligatorieta del bilancio e dalla
democraticita della struttura. L atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre
prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l indicazione
dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarita dell organizzazione
e consentita l integrazione dell organo esecutivo con un solo componente di
nomina esterna all assemblea.
Art. 3Revisione periodica del
Registro 1. Perche si possa verificare
la permanenza dei requisiti e l effettivo svolgimento delle attivita di
volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art.
2 trasmettono annualmente all Assessorato regionale ai servizi sociali copia
del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e,
comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il
permanere dei requisiti necessari per l iscrizione; entro lo stesso termine
trasmettono una relazione sulle attivita svolte e danno comunicazione di ogni
variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art.
2.
2. La cancellazione di un
organizzazione dal Registro e disposta, con decreto dell Assessore ai servizi
sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per
l iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell organizzazione interessata.
La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al
precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei
requisiti.
3. Contro il provvedimento di
diniego dell iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di
cancellazione dallo stesso e ammesso ricorso ai sensi dell art. 6, comma 5,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il Registro generale
regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 4Prestazioni all interno di
strutture pubbliche 1. Le prestazioni delle
organizzazioni di volontariato all interno delle strutture pubbliche sono
regolate da convenzioni redatte ai sensi dell art. 7 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
2. Le stesse convenzioni
disciplinano le modalita di accesso, i rapporti con il personale della
struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilita tra gli operatori
pubblici ed i volontari, le modalita di svolgimento delle attivita di
volontariato.
3. Gli enti pubblici, in ogni
caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al
volontariato.
Art. 5Convenzioni 1. Nella scelta delle
organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall art. 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di
priorita:
a) l incidenza di
professionalita in ordine alle attivita oggetto della
convenzione;
b) l esperienza maturata nello
stesso settore di attivita, opportunamente documentata;
c) la prevalenza di operatori
volontari nello svolgimento dell attivita oggetto della
convenzione;
d) il collegamento associativo
con altre organizzazioni di volontariato e l interazione con altri soggetti
sociali e con servizi pubblici;
e) la sede dell organizzazione
e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l
attivita;
f) il tipo e la qualita della
formazione curata dall organizzazione.
2. Le convenzioni sono suddivise
in due parti.
Nella prima parte devono essere
indicati:
a) i parametri atti a definire
l attitudine e la capacita operativa dell organizzazione di volontariato con
riguardo all attivita oggetto della convenzione;
b) la disciplina dei requisiti e
dei criteri che hanno dato titolo di priorita nella scelta della organizzazione
per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di
volontariato federate o comunque collegate;
c) le disposizioni idonee a
garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita le
attivita oggetto della convenzione;
d) la garanzia del rispetto dei
diritti e della dignita degli utenti.
La seconda parte deve
contenere:
a) la disciplina delle modalita
cui dovra attenersi l organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell attivita all interno della struttura
convenzionata;
b) la previsione delle modalita
e dei tempi per il rimborso delle spese;
c) la disciplina relativa all
affidamento di mezzi e strutture di proprieta pubblica in comodato gratuito
alle organizzazioni di volontariato;
d) le modalita di accesso e di
utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche
istituzioni interessate dall attivita;
e) la disciplina della copertura
assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza
nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte
diverse;
f) le forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita, nonche le modalita di
reciproca consultazione periodica.
3. L ente pubblico contraente
e tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della
convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto
della reale dignita della persona senza discriminazioni di carattere etnico,
politico e religioso.
4. Le convenzioni devono
prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche
mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonche eventuali contribuzioni
e/ o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute
necessarie in relazione all entita e alla durata del rapporto
convenzionato.
Art. 6Organi e forme di
controllo 1. nei confronti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale viene effettuata,
a cura dell Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo
almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli uffici e dei servizi dei
Comuni.
2. Le visite di controllo
avranno per oggetto:
a) la
contabilita;
b) il perdurare dei requisiti
per l iscrizione al Registro regionale;
c) l effettivo svolgimento
dell attivita di volontariato;
d) il riscontro della
marginalita delle attivita commerciali e produttive eventualmente
svolte.
3. Le organizzazioni di
volontariato hanno l obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i
libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e
i chiarimenti richiesti.
4. Di ogni visita di controllo
deve essere redatto processo verbale. Il verbale e stilato in tre originali
datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante
dell organizzazione di volontariato, il quale puo farvi iscrivere le proprie
osservazioni.
5. Entro quindici giorni dalla
data del verbale, l organizzazione di volontariato controllata puo presentare
ulteriori osservazioni.
6. Uno degli originali del
verbale rimane presso l organizzazione di volontariato; un altro e trasmesso
all Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art.
10.
7. Le visite di controllo non
pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da
altre amministrazioni pubbliche competenti.
8. Al fine di consentire l
attivita di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato,
indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri
dei verbali di assemblea e di cassa.
9. Le amministrazioni comunali
sono tenute ad informare l Assessorato regionale ai servizi sociali su
eventuali irregolarita, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni
operanti nell ambito del territorio di competenza.
Art. 7Risorse
economiche 1. Le organizzazioni di
volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento di specifiche attivita dai proventi di cui all art. 5, comma 1,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le organizzazioni di
volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attivita
spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei
registri di cassa di cui al precedete art. 6, comma 8.
Art. 8Formazione 1. La Regione, su proposta dell
Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la
formazione e laggiornamento dei
volontari che svolgono la loro attivita nell ambito di organizzazioni iscritte
al Registro di cui al precedente art. 2.
2. Ai volontari e altresì
consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di
posti appositamente riservati.
Art. 9Assemblea regionale del
volontariato 1. E istituita l Assemblea
regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i
responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa assemblea possono
partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto
consultivo.
2. L assemblea e convocata
dall Assessore ai servizi sociali.
La prima convocazione e
effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L assemblea si riunisce
almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte o
valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui
rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto
attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di
emarginazione.
4. L assemblea elegge al suo
interno il presidente ogni volta che si riunisce.
5. L assemblea elegge i sette
rappresentanti presso l Osservatorio regionale.
Art. 10Osservatorio regionale del
volontariato 1. Con decreto del Presidente
della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei
componenti da parte dell assemblea di cui al precedente art. 9, e istituito l
Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall Assessore regionale ai
servizi sociali o da un suo delegato e composto da:
n. 2 rappresentanti del
Consiglio regionale;
n. 1 rappresentate della sezione
regionale pugliese dell ANCI;
n. 1 rappresentante della
sezione regionale pugliese dell UPI;
il responsabile dell unita
organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all art.
2;
n. 7 rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato espressi dall assemblea regionale del
volontariato.
2. Qualora tutte le designazioni
non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della
Giunta regionale, il presidente stesso provvedera comunque alla costituzione
dell Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive
integrazioni.
3. I componenti dell
Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della
legislatura.
4. L osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno
ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti:
a) valutare l applicazione
della presente legge su tutto il territorio regionale;
b) avanzare proposte alla
Regione sulle materie che interessano le attivita delle organizzazioni di
volontariato;
c) esprimere parere sulle
proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive
e sulle materie, che interessano le attivita delle organizzazioni di
volontariato;
d) promuovere studi e ricerche
per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio
regionale;
e) esprimere parere in ordine a
particolari casi di iscrivibilita al
registro di cui all art. 2 sottoposti dall Assessorato ai servizi
sociali.
Nell espletamento delle sue
funzioni, l Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle
valutazioni espresse dall Assemblea regionale del
volontariato.
5. La partecipazione agli organi
previsti dalla presente legge e gratuita.
Art. 11Norma
transitoria 1. In sede di prima applicazione
della presente legge il disposto di cui all art. 7, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia
abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere
adeguate a quanto previsto all art. 7 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
Art. 12Abrogazione 1. E abrogata la legge
regionale 24 maggio 1985, n. 44.
Art. 13Rinvio 1. Per tutto quanto non
disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge - quadro sul volontariato
11 agosto 1991, n. 266.
Art. 14Norma
finale 1. Restano salve le
iscrizioni effettuate nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 3481 del 22 giugno 1992, nonche le domande presentate in epoca anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.
|