Anno 1994
Numero 12
Data 06/04/1994
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 aprile 1994, n. 12

Integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3.



Art. 1


1. All art. 7 (Abrogazioni) della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, concernente << Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari >>, dopo la settima linea viene aggiunta la seguente:

<<- la legge regionale 17 gennaio 1988, n. 5 >>.




Art. 2


1. Il 3° comma dell art. 3 della legge regionale n. 3 dell 11 gennaio 1994 e così integrato:

<< Il presidente del Gruppo consiliare conferisce l incarico di responsabile d ufficio ad uno dei dirigenti assegnati a norma del primo comma o, in mancanza, provvisoriamente, ad un dipendente in possesso almeno del settimo livello >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.