Legge Regionale 24 maggio 1994, n. 16 Costituzione dell' albo regionale dei direttori d' albergo.
Art. 1(Obiettivi
e finalita) 1.
La Regione Puglia riconosce la qualificazione dell offerta turistica come
essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale dell intera
Regione.
2.
In attuazione della legge 17 luglio 1983, n. 217 Legge Quadro per il Turismo
ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell offerta turistica
la presente legge disciplina la figura del direttore di
albergo.
Art. 2(Definizione) 1.
Il direttore di albergo e colui il quale presta la propria attivita con
compiti di direzione tecnica ed amministrativa, presso unita ricettive
alberghiere.
Art. 3(Idoneita
tecnico - professionale) 1.
Per esercitare la professione di direttore di albergo e necessario possedere l
attestato di idoneita professionale rilasciato dalla Regione sulla base della
presente normativa.
2.
L attestato si consegue mediante superamento di apposito esame, periodicamente
indetto dalla Regione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - 4°
comma.
3.
E facolta della Regione organizzare corsi di formazione o seminari specifici,
anche mediante convenzione con altri enti pubblici o privati, purche in
conformita a quanto previsto dall art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
Art. 4(Requisiti
di ammissione all esame) 1.
Per poter partecipare all esame di idoneita all esercizio della professione
di direttore di albergo e necessario che gli aspiranti posseggano i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b)
godimento dei diritti civili e politici;
c)
non aver riportato condanne penali che comportino l interdizione, anche
temporanea, dell esercizio della professione salvo che non sia intervenuta
amnistia;
d)
diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
e)
anzianita professionale nel settore alberghiero di almeno cinque anni e
anzianita di almeno tre anni nella qualifica di secondo livello. Per coloro che
sono in possesso del titolo di maturita professionale, unitamente alla relativa
qualifica professionale, conseguito presso un Istituto di Stato per i servizi
turistici, o di laurea o diploma universitario in economia e gestione dei
servizi turistici, e sufficiente una anzianita di due anni nella qualifica di
secondo livello prevista dal vigente CCNL dei lavoratori del settore
turismo;
f)
idoneita psico - fisica all attivita professionale accertata con certificato
medico rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
g)
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue estere tra quelle piu diffuse
in campo turistico.
Art. 5(Domanda
di partecipazione all esame) 1.
Per partecipare all esame di idoneita all esercizio della professione di
direttore di albergo l interessato deve produrre domanda di ammissione alla
Regione Puglia - Assessorato al Turismo.
2.
Alla domanda, gli aspiranti devono allegare, pena l esclusione, i documenti di
cui al precedente art. 4 e comunicare le lingue estere, di cui alla lettera g)
dello stesso articolo, nelle quali intendono sostenere le prove di
esame.
3.
Eventuali partecipanti stranieri saranno ammessi all esame previo accertamento,
effettuato dalla Commissione di esame, della conoscenza della lingua italiana
scritta e parlata.
Art. 6(Prove
di esame - Commissione) 1.
L esame di idoneita professionale consiste in due prove:
a)
prova scritta:
-
organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi
reparti;
-
tecnica alberghiera;
-
elementi di contabilita obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo
gestionale;
-
elementi di marketing turistico e ricettivo;
-
elementi giuridici relativi alle diverse possibili forme
societarie;
-
traduzione di un brano in una delle lingue prescelte;
b)
prova orale:
-
argomenti delle prove scritte;
-
legislazione turistica nazionale e regionale;
-
elementi di diritto privato;
-
elementi di legislazione del lavoro e di legislazione
tributaria;
-
nozioni di informatica applicata ai servizi alberghieri;
- l
immagine e il controllo di qualita;
-
geografia turistica nazionale e regionale;
-
colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all
esame;
-
elementi di igiene e di sicurezza ambientale;
-
merceologia dei prodotti alimentari, manipolazione e conservazione delle
derrate.
2.
La Commissione di esame e nominata dalla Giunta regionale con decreto del
Presidente della stessa ed e composta da:
-
Coordinatore Assessorato regionale al Turismo o Dirigente regionale, suo
delegato, con funzioni di Presidente;
- un
direttore di albergo, regolarmente abilitato ad esercitare in Puglia, designato
dall Associazione regionale dei direttori di albergo piu rappresentativa in
Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un
titolare di albergo designato dall Associazione regionale di categoria piu
rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala
nazionale;
- un
esperto in materia di legislazione turistica e di diritto
privato;
- un
esperto in amministrazione, gestione ed organizzazione di imprese alberghiere
indicato dall Associazione albergatori di categoria piu rappresentativa in
Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un
esperto in materia di igiene e scienze dell
alimentazione;
-
due esperti nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all
esame.
3.
Con lo stesso Decreto la Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore
alla VI qf, in servizio presso l Assessorato regionale al Turismo, con funzioni
di Segretario.
4.
Gli esami vengono svolti, in linea di massima, ogni sei mesi e, comunque, almeno
una volta l anno.
5.
Gli esami vengono indetti con provvedimento di Giunta regionale, su proposta
dell Assessore regionale al Turismo (pubblicato sul BURP) e, con lo stesso
atto, vengono stabiliti i criteri e le modalita di
svolgimento.
6.
Ai componenti la Commissione d esame, che non siano dipendenti regionali, e
attribuito un gettone di presenza, per giornata di seduta ai sensi di quanto
previsto dall art. 4 della lr 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali modifiche ed
integrazioni.
7.
Agli stessi componenti che risiedono fuori dalla sede di esame compete, altresì,
il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici e l indennita di
missione equiparata a quella spettante ai funzionari regionali del piu alto
livello retributivo e funzionale.
Art. 7(Albo
regionale) 1. Presso la Regione Puglia -
Assessorato al Turismo - e istituito l Albo regionale dei direttori d
albergo.
2.
Il provvedimento di iscrizione all Albo e deliberato dalla Giunta regionale ed
e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
3.
All albo sono iscritti tutti i soggetti che hanno conseguito l attestato di
cui al precedente art. 3.
4.
Possono essere, altresì, iscritti d ufficio all Albo regionale tutti coloro
che hanno conseguito analoga abilitazione presso le altre Regioni o altro Stato
membro della CEE.
5. I
soggetti di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Assessorato
al Turismo - domanda corredata di tutta la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.
6.
La domanda e sottoposta al parere favorevole della Commissione di cui al
precedente art. 6.
Art. 8(Sospensione
e cancellazione dall Albo) 1.
Ogni tre anni il direttore di albergo, iscritto allAlbo, deve presentare all
Assessorato regionale al Turismo una dichiarazione, vistata da un titolare di
esercizio, attestante l attivita prestata presso l azienda alberghiera di cui
al 1o comma dell art. 10 della presente legge.
2.
Nel caso in cui la funzione di direttore di albergo coincida con quella del
titolare della licenza d esercizio, l interessato dovra produrre
autocertificazione comprovante l attivita svolta.
3.
Qualora l interessato non presenti la certificazione di cui al comma
precedente, la Giunta regionale puo, su proposta dell Assessorato al Turismo,
adottare un provvedimento di cancellazione dall albo.
4.
La cancellazione viene adottata anche nel caso di perdita di uno dei requisiti
di cui al precedente art. 4 e nei casi di trasgressione alle norme di
deontologia professionale e/o ai principi di ospitalita turistica. In quest
ultimo caso la proposta di cancellazione dall Albo deve essere formulata dal
titolare dell esercizio mediante dettagliata e documentata relazione
scritta.
5.
Nel caso in cui il direttore di albergo dovesse coincidere con il titolare della
licenza di esercizio, il provvedimento di cancellazione e adottato dalla Giunta
regionale sulla base di eventuali ricorsi denunciati dagli ospiti dell albergo
ovvero da accertamenti riscontrati da funzionari dell Assessorato regionale al
Turismo, appositamente delegati.
Art. 9(Ricorso
avverso la cancellazione dell Albo) 1.
Avverso il provvedimento di cancellazione e ammesso ricorso al Presidente della
Giunta regionale.
2. I
ricorsi devono essere presentati entro e non oltre trenta giorni dalla data di
notifica del provvedimento di cancellazione e sono esaminati da una apposita
Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, operante
presso l Assessorato regionale al Turismo e composta da:
-
Dirigente dell Assessorato regionale al Turismo che la
presiede;
-
due rappresentanti della categoria degli albergatori, di cui uno designato dall
Associazione regionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello
nazionale presente in Puglia e l altro designato dal Comitato Provinciale della
stessa organizzazione operante nella provincia in cui ha sede la struttura
alberghiera presso la quale il direttore ha svolto la sua ultima
attivita;
- un
rappresentante dell Associazione regionale dei direttori di albergo
maggiormente rappresentativa su scala nazionale presente in
Puglia;
- un
rappresentante delle agenzie di viaggio designato dall Associazione regionale
di categoria piu rappresentativa a livello nazionale operante in
Puglia;
-
direttore dell Ente Turistico competente per territorio.
3.
Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale nomina un funzionario
non inferiore alla VI qf, in servizio presso il Settore Turismo, con funzioni di
Segretario.
4.
Avverso la decisione negativa della Commissione e ammesso ricorso agli Organi
della Magistratura competente.
Art. 10(Obblighi
dei titolari di esercizi) 1.
Ad ogni struttura alberghiera o residenza turistica alberghiera, di cui al
secondo e quarto comma dell art. 6 della legge 17- 7- 83, n. 217, classificata,
ai sensi della normativa regionale, a tre stelle con almeno 160 posti letto, a
quattro stelle con almeno 140 posti letto ed a quelle classificate a cinque
stelle, e obbligatoriamente preposto un direttore abilitato ed iscritto all
Albo, che puo essere anche persona diversa dal titolare dell
esercizio.
2.
Qualora la struttura alberghiera di cui al comma precedente sia gestita
direttamente dal titolare della licenza di esercizio, questi deve essere
obbligatoriamente iscritto all Albo regionale di direttori di
albergo.
3.
Fermo restando quanto previsto dall ultimo comma dell art. 3 della lr 26
giugno 1981, n. 37 e successive modificazioni, il certificato di iscrizione all
Albo e condizione indispensabile ed obbligatoria per il rilascio della licenza
di esercizio.
Art. 11(Divieti
e sanzioni) 1.
E fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo
in violazione delle norme della presente legge.
2.
E fatto divieto a qualsiasi unita ricettiva alberghiera di cui al precedente
art. 10 di esercitare l attivita senza direttore di albergo, abilitato ai
sensi della presente legge per un periodo superiore a sessanta
giorni.
3.
Durante la vacanza nella direzione dell unita ricettiva di cui al precedente
comma, il titolare dell autorizzazione di esercizio puo affidare la supplenza
ad altro soggetto che, anche se non iscritto all Albo, abbia i titoli previsti
dall art. 4 della presente legge.
4.
E fatto divieto ad un direttore di albergo di esercitare l attivita
contemporaneamente in piu esercizi alberghieri di cui al precedente art. 10. La
direzione congiunta, limitatamente a non piu di due aziende ricettive, e
consentita solo se le stesse sono ubicate nella medesima area metropolitana o in
Comuni contigui, purche facenti parte di un contesto gestionale con
amministrazioni unificate.
5.
Ferme restando le sanzioni previste dalle norme fiscali e da quelle di PS, l
inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e passibile di
ammenda amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire sei
milioni.
6.
E soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinque milioni il titolare di
esercizio, di cui all art. 10, che eserciti l attivita senza direttore di
albergo abilitato per un periodo superiore a sessanta
giorni.
7.
E soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di
esercizio, di cui al precedente art. 10, che si avvalga della prestazione di un
direttore di albergo non iscritto all Albo regionale ovvero la cui iscrizione
sia sospesa, revocata o cancellata.
8.
Nel caso di recidiva alle violazioni di cui ai commi precedenti la comminazione
della sanzione si raddoppia e, ove mai dovesse ulteriormente persistere, il
Sindaco puo disporre la revoca temporanea della licenza di esercizio per un
periodo minimo di tre mesi.
9.
Nei casi di particolare gravita si applica una sanzione amministrativa di lire
sei milioni e la revoca della licenza di esercizio anche in via
definitiva.
Art. 12(Vigilanza
e controllo) 1.
La vigilanza ed il controllo sull osservanza delle norme di cui alla presente
legge sono esercitati dalla Regione - Assessorato al Turismo, che puo avvalersi
anche dell ausilio degli Enti Turistici regionali, mediante controlli
ispettivi.
2.
Il relativo regime sanzionatorio e di competenza della Regione Puglia ai sensi
della normativa vigente in materia di contenzioso.
Art. 13(Norma
transitoria) 1.
Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano
di fatto le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive alberghiere di
cui all art. 10 della presente legge, da almeno due anni, nonche coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in
modo continuativo ovvero stagionale per almeno due anni negli ultimi due
quinquenni, sono iscritti, a domanda, nell Albo regionale dei direttori di
albergo.
2.
La domanda, con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza,
alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo - entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
L interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal titolare delle aziende ricettive alberghiere di cui all
art. 10 presso le quali ha prestato servizio o, in mancanza di attestati in cui
risultino tutti gli estremi del servizio svolto.
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