Anno 1994
Numero 16
Data 24/05/1994
Abrogato No
Materia Turismo;
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Legge Regionale 24 maggio 1994, n. 16

Costituzione dell' albo regionale dei direttori d' albergo.



Art. 1

(Obiettivi e finalita)


1. La Regione Puglia riconosce la qualificazione dell offerta turistica come essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale dell intera Regione.

2. In attuazione della legge 17 luglio 1983, n. 217 Legge Quadro per il Turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell offerta turistica la presente legge disciplina la figura del direttore di albergo.




Art. 2

(Definizione)


1. Il direttore di albergo e colui il quale presta la propria attivita con compiti di direzione tecnica ed amministrativa, presso unita ricettive alberghiere.




Art. 3

(Idoneita tecnico - professionale)


1. Per esercitare la professione di direttore di albergo e necessario possedere l attestato di idoneita professionale rilasciato dalla Regione sulla base della presente normativa.
2. L attestato si consegue mediante superamento di apposito esame, periodicamente indetto dalla Regione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - 4° comma.
3. E facolta della Regione organizzare corsi di formazione o seminari specifici, anche mediante convenzione con altri enti pubblici o privati, purche in conformita a quanto previsto dall art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.



Art. 4

(Requisiti di ammissione all esame)


1. Per poter partecipare all esame di idoneita all esercizio della professione di direttore di albergo e necessario che gli aspiranti posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali che comportino l interdizione, anche temporanea, dell esercizio della professione salvo che non sia intervenuta amnistia;
d) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
e) anzianita professionale nel settore alberghiero di almeno cinque anni e anzianita di almeno tre anni nella qualifica di secondo livello. Per coloro che sono in possesso del titolo di maturita professionale, unitamente alla relativa qualifica professionale, conseguito presso un Istituto di Stato per i servizi turistici, o di laurea o diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, e sufficiente una anzianita di due anni nella qualifica di secondo livello prevista dal vigente CCNL dei lavoratori del settore turismo;
f) idoneita psico - fisica all attivita professionale accertata con certificato medico rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
g) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue estere tra quelle piu diffuse in campo turistico.



Art. 5

(Domanda di partecipazione all esame)


1. Per partecipare all esame di idoneita all esercizio della professione di direttore di albergo l interessato deve produrre domanda di ammissione alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo.
2. Alla domanda, gli aspiranti devono allegare, pena l esclusione, i documenti di cui al precedente art. 4 e comunicare le lingue estere, di cui alla lettera g) dello stesso articolo, nelle quali intendono sostenere le prove di esame.
3. Eventuali partecipanti stranieri saranno ammessi all esame previo accertamento, effettuato dalla Commissione di esame, della conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.



Art. 6

(Prove di esame - Commissione)


1. L esame di idoneita professionale consiste in due prove:
a) prova scritta:
- organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti;
- tecnica alberghiera;
- elementi di contabilita obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo gestionale;
- elementi di marketing turistico e ricettivo;
- elementi giuridici relativi alle diverse possibili forme societarie;
- traduzione di un brano in una delle lingue prescelte;
b) prova orale:
- argomenti delle prove scritte;
- legislazione turistica nazionale e regionale;
- elementi di diritto privato;
- elementi di legislazione del lavoro e di legislazione tributaria;
- nozioni di informatica applicata ai servizi alberghieri;
- l immagine e il controllo di qualita;
- geografia turistica nazionale e regionale;
- colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all esame;
- elementi di igiene e di sicurezza ambientale;
- merceologia dei prodotti alimentari, manipolazione e conservazione delle derrate.
2. La Commissione di esame e nominata dalla Giunta regionale con decreto del Presidente della stessa ed e composta da:
- Coordinatore Assessorato regionale al Turismo o Dirigente regionale, suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un direttore di albergo, regolarmente abilitato ad esercitare in Puglia, designato dall Associazione regionale dei direttori di albergo piu rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un titolare di albergo designato dall Associazione regionale di categoria piu rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di legislazione turistica e di diritto privato;
- un esperto in amministrazione, gestione ed organizzazione di imprese alberghiere indicato dall Associazione albergatori di categoria piu rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di igiene e scienze dell alimentazione;
- due esperti nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all esame.
3. Con lo stesso Decreto la Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla VI qf, in servizio presso l Assessorato regionale al Turismo, con funzioni di Segretario.
4. Gli esami vengono svolti, in linea di massima, ogni sei mesi e, comunque, almeno una volta l anno.
5. Gli esami vengono indetti con provvedimento di Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale al Turismo (pubblicato sul BURP) e, con lo stesso atto, vengono stabiliti i criteri e le modalita di svolgimento.
6. Ai componenti la Commissione d esame, che non siano dipendenti regionali, e attribuito un gettone di presenza, per giornata di seduta ai sensi di quanto previsto dall art. 4 della lr 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
7. Agli stessi componenti che risiedono fuori dalla sede di esame compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici e l indennita di missione equiparata a quella spettante ai funzionari regionali del piu alto livello retributivo e funzionale.



Art. 7

(Albo regionale)


1. Presso la Regione Puglia - Assessorato al Turismo - e istituito l Albo regionale dei direttori d albergo.
2. Il provvedimento di iscrizione all Albo e deliberato dalla Giunta regionale ed e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. All albo sono iscritti tutti i soggetti che hanno conseguito l attestato di cui al precedente art. 3.
4. Possono essere, altresì, iscritti d ufficio all Albo regionale tutti coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso le altre Regioni o altro Stato membro della CEE.
5. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Assessorato al Turismo - domanda corredata di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.
6. La domanda e sottoposta al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6.



Art. 8

(Sospensione e cancellazione dall Albo)


1. Ogni tre anni il direttore di albergo, iscritto allAlbo, deve presentare all Assessorato regionale al Turismo una dichiarazione, vistata da un titolare di esercizio, attestante l attivita prestata presso l azienda alberghiera di cui al 1o comma dell art. 10 della presente legge.
2. Nel caso in cui la funzione di direttore di albergo coincida con quella del titolare della licenza d esercizio, l interessato dovra produrre autocertificazione comprovante l attivita svolta.
3. Qualora l interessato non presenti la certificazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale puo, su proposta dell Assessorato al Turismo, adottare un provvedimento di cancellazione dall albo.
4. La cancellazione viene adottata anche nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 e nei casi di trasgressione alle norme di deontologia professionale e/o ai principi di ospitalita turistica. In quest ultimo caso la proposta di cancellazione dall Albo deve essere formulata dal titolare dell esercizio mediante dettagliata e documentata relazione scritta.
5. Nel caso in cui il direttore di albergo dovesse coincidere con il titolare della licenza di esercizio, il provvedimento di cancellazione e adottato dalla Giunta regionale sulla base di eventuali ricorsi denunciati dagli ospiti dell albergo ovvero da accertamenti riscontrati da funzionari dell Assessorato regionale al Turismo, appositamente delegati.



Art. 9

(Ricorso avverso la cancellazione dell Albo)


1. Avverso il provvedimento di cancellazione e ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
2. I ricorsi devono essere presentati entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione e sono esaminati da una apposita Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, operante presso l Assessorato regionale al Turismo e composta da:
- Dirigente dell Assessorato regionale al Turismo che la presiede;
- due rappresentanti della categoria degli albergatori, di cui uno designato dall Associazione regionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente in Puglia e l altro designato dal Comitato Provinciale della stessa organizzazione operante nella provincia in cui ha sede la struttura alberghiera presso la quale il direttore ha svolto la sua ultima attivita;
- un rappresentante dell Associazione regionale dei direttori di albergo maggiormente rappresentativa su scala nazionale presente in Puglia;
- un rappresentante delle agenzie di viaggio designato dall Associazione regionale di categoria piu rappresentativa a livello nazionale operante in Puglia;
- direttore dell Ente Turistico competente per territorio.
3. Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla VI qf, in servizio presso il Settore Turismo, con funzioni di Segretario.
4. Avverso la decisione negativa della Commissione e ammesso ricorso agli Organi della Magistratura competente.



Art. 10

(Obblighi dei titolari di esercizi)


1. Ad ogni struttura alberghiera o residenza turistica alberghiera, di cui al secondo e quarto comma dell art. 6 della legge 17- 7- 83, n. 217, classificata, ai sensi della normativa regionale, a tre stelle con almeno 160 posti letto, a quattro stelle con almeno 140 posti letto ed a quelle classificate a cinque stelle, e obbligatoriamente preposto un direttore abilitato ed iscritto all Albo, che puo essere anche persona diversa dal titolare dell esercizio.
2. Qualora la struttura alberghiera di cui al comma precedente sia gestita direttamente dal titolare della licenza di esercizio, questi deve essere obbligatoriamente iscritto all Albo regionale di direttori di albergo.
3. Fermo restando quanto previsto dall ultimo comma dell art. 3 della lr 26 giugno 1981, n. 37 e successive modificazioni, il certificato di iscrizione all Albo e condizione indispensabile ed obbligatoria per il rilascio della licenza di esercizio.



Art. 11

(Divieti e sanzioni)


1. E fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.
2. E fatto divieto a qualsiasi unita ricettiva alberghiera di cui al precedente art. 10 di esercitare l attivita senza direttore di albergo, abilitato ai sensi della presente legge per un periodo superiore a sessanta giorni.
3. Durante la vacanza nella direzione dell unita ricettiva di cui al precedente comma, il titolare dell autorizzazione di esercizio puo affidare la supplenza ad altro soggetto che, anche se non iscritto all Albo, abbia i titoli previsti dall art. 4 della presente legge.
4. E fatto divieto ad un direttore di albergo di esercitare l attivita contemporaneamente in piu esercizi alberghieri di cui al precedente art. 10. La direzione congiunta, limitatamente a non piu di due aziende ricettive, e consentita solo se le stesse sono ubicate nella medesima area metropolitana o in Comuni contigui, purche facenti parte di un contesto gestionale con amministrazioni unificate.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme fiscali e da quelle di PS, l inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e passibile di ammenda amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire sei milioni.
6. E soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinque milioni il titolare di esercizio, di cui all art. 10, che eserciti l attivita senza direttore di albergo abilitato per un periodo superiore a sessanta giorni.
7. E soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio, di cui al precedente art. 10, che si avvalga della prestazione di un direttore di albergo non iscritto all Albo regionale ovvero la cui iscrizione sia sospesa, revocata o cancellata.
8. Nel caso di recidiva alle violazioni di cui ai commi precedenti la comminazione della sanzione si raddoppia e, ove mai dovesse ulteriormente persistere, il Sindaco puo disporre la revoca temporanea della licenza di esercizio per un periodo minimo di tre mesi.
9. Nei casi di particolare gravita si applica una sanzione amministrativa di lire sei milioni e la revoca della licenza di esercizio anche in via definitiva.



Art. 12

(Vigilanza e controllo)


1. La vigilanza ed il controllo sull osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitati dalla Regione - Assessorato al Turismo, che puo avvalersi anche dell ausilio degli Enti Turistici regionali, mediante controlli ispettivi.

2. Il relativo regime sanzionatorio e di competenza della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente in materia di contenzioso.




Art. 13

(Norma transitoria)


1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano di fatto le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive alberghiere di cui all art. 10 della presente legge, da almeno due anni, nonche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo ovvero stagionale per almeno due anni negli ultimi due quinquenni, sono iscritti, a domanda, nell Albo regionale dei direttori di albergo.
2. La domanda, con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare delle aziende ricettive alberghiere di cui all art. 10 presso le quali ha prestato servizio o, in mancanza di attestati in cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto.