Legge Regionale 24 maggio 1994, n. 17
Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5.
Articolo unico 1.
All art. 10 della lr 15- 2- 85, n. 5 recante Modifiche e integrazioni alla lr
9- 6- 80, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale, tra il
terzultimo ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti
commi:
Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta contestazione
successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto -
esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito
da una commissione regionale di 2° grado.
La
Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e
composta:
1)
dal Presidente della Giunta o dall Assessore al patrimonio, se delegato, che la
presiede;
2)
dal Dirigente superiore dell Ufficio tecnico Erariale di
Bari;
3)
dall Ingegnere capo dell Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale
territorialmente competente;
4)
dal Coordinatore dell Assessorato regionale all
Agricoltura;
5)
dal Coordinatore del Settore Demanio;
6)
da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di
Segretario.
La
stima stabilita dalla Commissione regionale e
inappellabile.
In
presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima
stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede
all alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al RD
23/ 5/ 24, n. 827.