Anno 1994
Numero 17
Data 24/05/1994
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1994, n. 17

Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5.



Articolo unico


1. All art. 10 della lr 15- 2- 85, n. 5 recante Modifiche e integrazioni alla lr 9- 6- 80, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale, tra il terzultimo ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti commi:
Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.
La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e composta:
1) dal Presidente della Giunta o dall Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;
2) dal Dirigente superiore dell Ufficio tecnico Erariale di Bari;
3) dall Ingegnere capo dell Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;
4) dal Coordinatore dell Assessorato regionale all Agricoltura;
5) dal Coordinatore del Settore Demanio;
6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario.
La stima stabilita dalla Commissione regionale e inappellabile.
In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede all alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al RD 23/ 5/ 24, n. 827.