Legge Regionale 15 giugno 1994, n. 19
Modifica legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, concernente « Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia ».
Art. 11. Il comma 2 dell art. 4 della
lr 14 novembre 1972, n. 13 e così sostituito:
2. I contributi sono
trattenuti mensilmente sulle indennita dall Ufficio Ragioneria del Consiglio
nella misura del 22% dell indennita mensile di cui all art. 1, lett. e),
della lr 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, al netto delle
ritenute per fine mandato e fiscali.