Legge Regionale 17 giugno 1994, n. 21 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994- 1996.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrate) 1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1994,
annesso alla presente legge, e approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini
di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di
cassa.
2. Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento
nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nell esercizio finanziario 1994.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1994,
annesso alla presente legge, e approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini
di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di
cassa.
2. Il disavanzo di
amministrazione al 31- 12- 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, e
iscritto in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di
previsione della spesa.
3. Al finanziamento
della spesa di cui al comma 2 si provvede attraverso il rinnovo per l esercizio
finanziario 1994 della autorizzazione alla contrazione di mutui a termini dell
art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19-
3- 1993, n. 68, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la
chiusura dell esercizio 1993.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E autorizzato l
impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1994, entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui al precedente articolo 2, fatto salvo l impegno delle disponibilita
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge
regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni. 2. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1994 entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al
precedente art. 2.
Art. 4(Quadro
generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per l anno finanziario 1994, allegato alla presente
legge.
Art. 5(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della
legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco n. 1 allegato alla
presente legge.
Art. 6(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
determinato per l esercizio finanziario 1994 in lire 3 miliardi, e iscritto al
cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita
regionale 30- 5- 77, n. 17.
Art. 7(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste,
determinato per l’esercizio finanziario 1994 in lire 961.094.070, e iscritto al
cap. 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita
regionale 30- 5- 77, n. 17.
Art. 8(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l
esercizio finanziario 1994 in lire 295.885.472.342, e iscritto al cap. 1110020
ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di contabilita regionale 30-
5- 77, n. 17.
Art. 9(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il fondo globale per la copertura degli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezioneranno dopo
l approvazione del bilancio, determinato per l esercizio finanziario 1994 in
lire 2 miliardi, e iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art.
38 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.
Art. 10(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati
perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1994 in
lire 37,5 miliardi, e iscritto al cap. 1110045 ed e gestito a termini dell
art. 71 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n.
17.
Art. 11(Spese per
attivita od interventi di carattere continuativo o
ricorrente) 1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1994
per attivita od interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte
dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo
di spesa nell allegato stato di previsione.
Art. 12(Variazioni
di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. A norma del 1 comma
dell art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed
integrazioni, la Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto,
l iscrizione negli stati di previsione dell entrata e della spesa del bilancio
regionale per l esercizio finanziario 1994 dei capitoli e degli stanziamenti
concernenti l acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a
scopi specifici e dei contributi della Comunita Europea e la relativa
destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da
regolamenti comunitari.
2. La Giunta regionale
e, altresì, autorizzata a disporre le reiscrizioni delle economie dei fondi
vincolati di cui all art. 38 della presente legge, che integra il comma 1 dell
art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17.
Art. 13(Programma
Operativo Plurifondo) 1. Su proposta della
Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma Operativo Plurifondo ( POP)
1994- 1999 sulla base del quadro comunitario di sostegno definito dalla
Commissione della Comunita.
2. Il POP Puglia
prevede complessivamente, per la parte pubblica, investimenti pari a lire 3.633
miliardi e disciplina la misura e le modalita del concorso dei privati alle
spese di investimento.
3. Per il triennio
1994- 1996 il finanziamento del POP Puglia e determinato in lire 1.626,4
miliardi. La Giunta regionale e autorizzata a procedere a termini del
precedente art. 12 solo a seguito della decisione della Commissione della
Comunita di approvazione del POP L iscrizione del finanziamento finalizzato
all attuazione del primo triennio del POP e autorizzata nel bilancio per l
esercizio finanziario 1994.
Art. 14(Programma
Operativo Retex Puglia: procedure straordinarie per l attuazione
urgente) 1. L art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1983, n.
25 e abrogato.
2. La regione puo
affidare alla FINPUGLIA SpA la predisposizione e lattuazione di programmi e/o
progetti specifici regionali, nazionali e comunitari mediante apposite
convenzioni.
3. Attesa l
indifferibile urgenza di dare immediata esecuzione al programma operativo RETEX
Puglia, la Giunta regionale ne affida l esecuzione alla FINPUGLIA SpA a termini
delle procedure di cui al precedente comma 2.
Art. 15(Bilancio
pluriennale) 1. A norma dell art. 6 e seguenti della LR 30 maggio
1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni e approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1994-1996 nel testo allegato
alla presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 16(Mutuo per il
disavanzo di amministrazione) 1. Per far fronte al
disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti di cui al
secondo comma dell art. 2 della presente legge, la Regione Puglia, a termini
dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge
19- 3- 1993, n. 68, e autorizzata a contrarre mutui con la seguente
acquisizione triennale delle somme mutuate:
1994: lire 400
miliardi
1995: lire 400
miliardi
1996: lire 403
miliardi
Il disavanzo di
amministrazione per la residua copertura di lire 303.535.957 e finanziato con
risorse regionali del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1994.
2. I mutui saranno
stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento
praticato dalla Cassa DD.PP. e per la durata massima dell ammortamento di 20
anni.
3. A tal fine e
autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l esercizio finanziario 1994, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli
interessi relativi al preammortamento sull acquisizione della somma mutuata per
il 1994.
4. La Giunta regionale
e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle
annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione
mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la
durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei
pagamenti.
6. Gli oneri di cui al
comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza
regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281 e
successive modificazioni, risultanti dalle corrispondenti delegazioni di
pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della
Regione.
7. Le rate di
ammortamento dei mutui verranno iscritte, distinte per quote di rimborso di
capitale e per quote di interessi, a partire dall esercizio finanziario
1995.
8. Nel caso in cui, in
sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo risultino meno onerose, o che le operazioni stesse in
tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata
inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull entita degli
stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno
annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese di cui al
presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell
art. 36 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n.
17.
Art. 17(Cassa DDPP -
Consolidamento annualita esercizio finanziario 1993) 1. A seguito della
mancata attivazione della normativa di cui all art. 16 della LR 19- 6- 1993, n.
9 per il finanziamento dell annualita dovuta alla cassa DDPP per l esercizio
finanziario 1993 si provvede mediante iscrizione della somma di lire 180
miliardi in termini di competenza e cassa al cap. 1122016 del bilancio per l
esercizio finanziario 1994.
2. Il bilancio per l
esercizio finanziario 1994 si fa carico degli interessi conseguenti al ritardato
pagamento di cui al precedente comma 1.
Art. 18(Artt. 3 e 4
LR 23- 1- 91, n 1 Obbligazioni prive di copertura
finanziaria) 1. Al finanziamento
delle obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termine degli
artt. 3 e 4 della LR 23- 1- 91, n. 1, cosi come riaccertate in lire
169.169.911.000, ai sensi dell art. 12 della LR 28 dicembre 1993, n. 31,
nellarticolazione di cui all elenco allegato alla medesima legge, si provvede
attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1994/1996.
A tal fine e iscritto
nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario
1994 lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37,5 miliardi al
cap. 1110095. Ai corrispondenti capitoli dei bilanci 1995 e 1996 sono iscritti
rispettivamente gli stanziamenti di lire 84,5 miliardi e di lire
47.169.911.000.
2. Le economie
finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta sussistenza di obbligazioni
di cui al comma 1, nonche dalla estinzione a termini della vigente normativa di
cui al libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi
perenti dell esercizio finanziario dell anno in cui viene definito il relativo
accertamento. All assegnazione si provvede con legge di variazione al
bilancio.
Art. 19(Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in
applicazione di normative regionali) 1. A termini dell
art. 72 del Decreto Legislativo n. 257 del 29- 4- 94 << Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative >>, le disponibilita di competenza della Regione Puglia di
cui all art. 4- bis del DL 12 settembre 1983, n. 462, convertito con
modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme
occorrenti a far fronte agli oneri di cui all art. 10 del DL 5 ottobre 1993, n.
398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono
destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti
erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia
abitativa.
2. Alla parte delle
spese in annualita rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi
regionali non coperta con le disponibilita di cui al comma 1 del presente
articolo la Regione provvede con risorse proprie.
3. La specificazione
delle spese e definita nel bilancio per l esercizio finanziario 1994 e nel
bilancio pluriennale 1994- 1996 a termini del comma 4 dell art. 31 della LR 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Per le assegnazioni
statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove
iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non piu
operanti.
Art. 20(Ricontrattazione dei mutui diretti e
indiretti) 1. Per i mutui diretti
e indiretti in corso all 1- 1- 94 la Regione attiva con le banche e con gli
istituti di credito mutuanti la ricontrattazione delle residue quote di
capitale.
2. Le operazioni di
ricontrattazione sono relative a:
- lire 666 miliardi
per mutui diretti;
- lire 200 miliardi
per mutui indiretti;
Art. 21(Art. 9 LR 25- 6- 91, n. 5 - Consolidamento annualita di ammortamento
1991- 1992) 1. La Regione attiva
con gli istituti di credito mutuanti il consolidamento delle annualita di
ammortamento 1991- 1992 non pagate a seguito della moratoria di cui all art. 9
della LR 25- 6- 91, n. 5.
2. Tale
consolidamento, di lire 123 miliardi, e relativo alle annualita di
ammortamento per mutui indiretti concessi ai sensi della LR 16- 5- 1985, n. 27
per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse.
Art. 22(Credito
agrario e di edilizia abitativa - Consolidamento delle passivita
pregresse) 1. La Regione attiva
operazioni di consolidamento delle passivita pregresse al 31- 12- 1993 nei
confronti di banche e istituti di credito relative al credito agrario e di
edilizia abitativa.
2. Le operazioni di
consolidamento concernono:
- le rate insolute
relative alle convenzioni di cui agli artt. 3 e 4 della LR 28- 11- 1989, n.
17;
- le esposizioni
finanziarie maturate e non pagate nel quinquennio 1989-
1993.
3. Alle operazioni di
cui ai commi 1 e 2 si procede a seguito del completamento delle attivita di
riaccertamento previste dallart. 13
della LR 28- 12- 93, n. 31.
Art. 23(Ricontrattazione dei mutui e consolidamento delle
passivita pregresse - Procedure) 1. Le risultanze delle
operazioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 della presente legge saranno oggetto di
specifica legge di variazione al bilancio 1994.
2. Per le finalita di
cui al comma 1 e iscritta nel bilancio pluriennale, al cap. 1121040, la somma
di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
TITOLO 3MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME
SETTORIALI
E ALLA NORMATIVA DI CONTABILITA
Art. 24(Legge 1
marzo 1986, n. 64 - Programma triennale di interventi per il Mezzogiorno:
ricognizione attuativa) 1. Con riferimento
agli interventi finanziati nell ambito del Programma Triennale di cui alla
legge 1 marzo 1986, n. 64, la Giunta, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione: a) dei Programmi
regionali di sviluppo di cui all art. 44 del TU delle legge sul
Mezzogiorno; b) delle opere, degli
studi e delle elaborazioni progettuali relativi all adozione organica
6.3. 2. Il Consiglio
regionale provvede alla riformulazione programmatica e finanziaria delle
attivita e dei progetti di intervento di cui alla lett. a) del precedente comma
1 per i quali non siano state ancora attivate le procedure di
attuazione.
Art. 25(Iniziative
di risanamento e sviluppo nel settore dei trasporti) 1. La Giunta regionale
adotta tutte le misure amministrative necessarie a dare piena effettivita alle
norme contenute nell art. 7 del Decreto Legislativo 18 marzo 1994, n. 184, allo
scopo di assicurare l urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore
dei trasporti locali di competenza regionale.
2. In coerenza al
quadro di riparto nazionale e comunitario, la Giunta regionale promuove un
sistema integrato di trasporti articolato per settori modali e finalizzato allo
sviluppo della mobilita sostenibile; attua una strategia di pianificazione e
riequilibrio del trasporto pubblico locale teso alla riduzione dell impatto
ambientale; introduce elementi regolatori della qualita dei servizi nel settore
del trasporto pubblico locale; persegue obiettivi di riorganizzazione delle
aziende interessate, di innovazione tecnologica dei sistemi e dei settori
modali, di risanamento tecnologico e finanziario delle relative gestioni. A tal
fine i modi di trasporto e le categorie di trasporti, previsti dall art. 5,
comma 1, lett. c, della LR 19 marzo 1982, n. 13, sono rispettivamente integrati
da quello << a flotta >> e da quelle di << servizi aerei;
servizi marittimi >>.
3. All onere
complessivo derivante dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti
dell apposito fondo iscritto nel bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1994 e pluriennale 1994- 1996.
4. I prelevamenti dal
fondo di cui al cap. 0552013 vengono disposti con deliberazioni della Giunta
regionale previo parere delle Commissioni consiliari permanenti ai trasporti e
al bilancio.
5. Nei confronti di
tutte le aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in
conseguenza della sentenza n. 261/ 1991 della Corte Costituzionale, la Regione
dispone che le somme attribuite dall INPS a tale titolo e non considerate nei
disavanzi previsti dalla lett. a) del primo comma dell art. 7 del Decreto
Legislativo 18 marzo 1994, n. 184, siano obbligatoriamente destinate all
acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di
attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dalla
Giunta regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti
non sono considerate ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati
ai sensi dell art. 5 della LR 19 marzo 1982, n. 13. L inosservanza della
presente disposizione comporta l acquisizione al bilancio regionale delle
equivalenti somme mediante recupero dai contributi spettanti in base alla
vigente legislazione.
6. L incarico di
Commissario liquidatore dell Ente Regionale Pugliese Trasporti, di cui alla LR
9 marzo 1992, n. 8, e prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 26(Progetti
integrati di promozione turistica e valorizzazione e fruibilita dei beni
culturali) 1. La Regione
definisce ed attua progetti integrati di iniziative e di attivita per la
promozione turistica e la valorizzazione e fruibilita di beni culturali anche
con il concorso di aziende ed enti pubblici del settore
turistico.
2. Per i progetti la
cui attuazione agli organismi di cui al comma 1, la fruizione di vigilanza e
controllo e svolta dall Assessorato al Turismo, che verifica la rispondenza
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonche la
rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.
3. I progetti di
promozione turistica e di valorizzazione e fruibilita dei beni culturali
approvati nell ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui all art. 13
della presente legge sono attuati con le procedure individuate ai precedenti
commi.
Art. 27( LR 11
maggio 1990, n. 28 - artt. 8 e 9) 1. Lo stanziamento di
competenza per l esercizio finanziario 1994 iscritto al cap. 0813012 e
riservato alla realizzazione di progetti di cui agli artt. 8 e 9 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28. 2. I progetti di cui
al comma 1 sono individuati sulla base dei corrispondenti obiettivi del piano
triennale 1994- 1996, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 838
del 7 aprile 1994.
Art. 28(Disposizioni
correttive in materia di personale) 1. Il riequilibrio di
anzianita previsto dall art. 37 della LR 9 maggio 1984, n. 26 e disciplinato
con successiva LR 8 gennaio 1992, n. 2, nella misura complessivamente
determinata e mensilmente spettante per il periodo dall 1- 1- 1983 al 2- 3-
1989, data di entrata in vigore del DL 2- 3- 89, n. 65, ha natura retributiva in
quanto costituisce emolumento fisso, continuativo e ricorrente, ordinariamente
costituito delle remunerazioni spettanti ai dipendenti regionali; esso spetta a
tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989.
2. L assegno ad
personam pensionabile riveniente dal ricalcolo con effetto dal 2 marzo 1989 del
valore delle classi e scatti in conformita del DL 2- 3- 89, n. 65, e
riassorbito, ai sensi della vigente normativa regionale, con ogni miglioramento
economico successivo al 2 marzo 1989 e cessa comunque di essere corrisposto nei
confronti di tutto il personale regionale dal sessantunesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo quanto
equitativamente previsto dai commi 1 e 2, il riequilibrio di anzianita di cui
all art. 37 della LR 9- 5- 1984, n. 26, e da intendersi in ventiquattresimi ed
e nulla di diritto ogni contraria determinazione; con effetto del
sessantunesimo giorno di entrata in vigore della presente legge e abrogata la
LR 8 gennaio 1992, n. 2.
4. Il primo comma
dell art. 37 della LR 5- 5- 90, n. 22, si interpreta nel senso che l
indennita di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura determinata e
corrisposta in relazione all incarico conferito, ha natura retributiva in
quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo
della remunerazione spettante al dirigente.
Art. 29(Disposizioni
in materia sanitaria) 1. Per l anno 1994 e
comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il
riparto del fondo sanitario regionale tra le varie funzioni di spesa e tra le
UUSSLL viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente allassegnazione alla Regione Puglia della
quota del fondo sanitario nazionale.
2. Fino all
approvazione del provvedimento di riparto di cui al precedente comma 1, la spesa
di parte corrente delle UUSSLL a carico del fondo sanitario nazionale e
autorizzata nella misura massima del 90%, per la fornitura di beni e servizi, e
del 95% per il personale, della spesa accertata per l anno 1993, fermo restando
il 100% per le altre funzioni.
3. I prelevamenti dal
cap. 0741080 << Fondo di riserva per le spese sanitarie impreviste di
parte corrente >> vengono disposti con deliberazioni della Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente alla
Sanita. La disponibilita finanziaria verra destinata, per almeno due terzi
della sua consistenza, alla spesa di parte corrente delle UUSSLL, tenendo conto
degli obiettivi generali del riparto del fondo sanitario regionale e dei
risultati conseguiti dalle UUSSLL sotto il profilo
gestionale.
4. I ruoli nominativi
del personale del S.S.N. gia dipendente dagli enti e dai consorzi disciolti,
che svolgeva le funzioni in materia di riabilitazione di cui all art. 26 della
legge 12- 1978, n. 833, sono predisposti dalla Regione, ai sensi dell art. 7, primo comma, del DPR 20
dicembre 1979, n. 761, conformemente alla proposta delle UUSSLL interessate
formulata sulla base degli atti adottati dai Commissari regionali incaricati
degli adempimenti di cui agli artt. 7 e 9 della LR 18- 1- 1986, n. 2 ovvero
dagli Amministratori straordinari.
5. Le funzioni
concernenti l assistenza ospedaliera in forma indiretta sono trasferite alle
UUSSLL entro e non oltre il 30- 9- 1994. La Giunta regionale e autorizzata a
fissare, con proprio provvedimento, tempi, criteri e modalita del trasferimento
delle funzioni.
6. I termini previsti
dall art. 8 della LR 30- 5- 1985, n. 51, per l adeguamento alle prescrizioni
ivi stabilite sono differiti alla data di entrata in vigore della legge
regionale da emanarsi in attuazione dell atto di indirizzo e coordinamento di
cui al Decreto Legislativo 30- 12- 1992, n. 502, art. 8, 4 comma, così come
modificato dal Decreto Legislativo 7- 12- 1993, n. 517, anche ai fini dell
adempimento delle prescrizioni di cui al DPCM 27- 6- 1986 salvo che, nel
frattempo, non sopraggiunga l atto di indirizzo e coordinamento di cui al
Decreto Legislativo 7- 12- 1993, n. 517.
7. Entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le UUSSLL procedono, a
partire dal rendiconto finanziario 1990, alla revisione di tutti i residui
passivi e alla revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed
esigibili a favore di terzi alla data del 10- 4- 1994. In caso di inosservanza
del termine la Giunta regionale provvede alla nomina di Commissario ad
acta.
8. Le risultanze delle
operazioni di cui al comma 6, con provvedimento legislativo, saranno assunte a
carico del bilancio regionale per la quota prevista dalla lettera a) del comma
3/ bis dell art. 3 della legge 19- 11- 90, n. 334 di conversione del DL 15- 9-
1990, n. 262.
9. Per le finalita di
cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Regione utilizza le risorse autonome
costituite dai recuperi rivenienti dall attuazione dell art. 7 del Decreto
Legislativo 18- 3- 1994, n. 184 e sue successive eventuali modificazioni ed
integrazioni. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante
alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o
prestiti con Istituti di credito.
10. I programmi ed i
piani, compreso l utilizzo del fondo di riserva, sono sottoposti al vaglio
della Commissione consiliare permanente al Bilancio.
Art. 30( LR 26- 3-
1985, n. 9 - Procedure per il recupero di contributi) 1. Nei confronti dei
destinatari degli interventi regionali di cui agli artt. 10 e 15 della LR 26- 3-
1985, n. 9 che formalmente rinuncino al completamento dei progetti finanziati ed
a parziale modifica delle disposizioni di cui all art. 5 della stessa legge, la
Regione non attiva le procedure di recupero per le somme relative all acquisto
di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a
spese generali limitatamente a:
- quelle obbligatorie
per la formalizzazione degli atti di costituzione; - canoni di
locazione;
- postali,
telefoniche, telegrafiche ed elettriche.
2. In deroga alle
norme di cui alla LR 26- 3- 1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli Organismi che abbiano gia
beneficiato di contributi regionali hanno l obbligo di provvedere al
completamento di ogni documentazione richiesta dalla Regione nonche alla
definitiva rendicontazione di spesa relativa alla realizzazione complessiva dei
progetti. In tutti i casi di ulteriori inadempienze nei termini prescritti le
concessioni sono revocate col conseguente recupero delle somme erogate alle
condizioni previste al comma 1.
Art. 31(Lavoratori
forestali - Recepimento contratto collettivo nazionale 1991-
1993) 1. La Regione realizza
progetti finalizzati alla tutela e allo sviluppo del patrimonio
boschivo.
2. La Regione
recepisce il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti ad
attivita di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria,
stipulato il 13- 6- 1991, ad eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47,
52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi accordi in sede di
contrattazione integrativa regionale.
3. La Regione e
autorizzata ad attivare eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato con
operai forestali nei limiti delle disponibilita residue dello stanziamento
iscritto al cap. 0004120 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1994.
4. I rapporti di
lavoro a tempo determinato eventualmente attivati non possono superare le 180
giornate individuali nell anno solare I funzionari incaricati dell attuazione
dei progetti sono personalmente responsabili della osservanza della presente
norma.
Art. 32(Anticipazioni finanziarie per progetti di
forestazione) 1. Nel bilancio per l
esercizio finanziario 1994 e stanziata al cap. 0004121 la somma di lire
1.200.000.000 per anticipazioni ai funzionari delegati incaricati dell
attuazione dei progetti di forestazione.
2. La Giunta regionale
con proprio provvedimento individua le articolazioni tecnico - operative e
finanziarie dei progetti, i funzionari incaricati dell attuazione e dispone le
erogazioni delle anticipazioni di cui al precedente comma
1.
3. A seguito delle
rendicontazioni relative ai progetti e/o alle attivita realizzati, le somme
anticipate sono introitate nel bilancio regionale.
Art. 33( EDISU di
Bari e Lecce - Riformulazione dei bilanci di previsione
1994) 1. Gli Enti regionali
per il diritto allo studio universitario di Bari e Lecce provvedono a
riformulare i rispettivi bilanci di previsione 1994 utilizzando, anche per le
spese correnti, gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nonche
le economie rivenienti dalla cancellazione di residui passivi che non abbiano
gia determinato crediti certi ed esigibili a favore di
terzi.
2. I bilanci
riformulati a termini di cui al comma 1 sono presentati alla Regione entro i
trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 assumono carattere di straordinarieta ed efficacia
limitatamente all esercizio finanziario 1994.
TITOLO 4MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME
SETTORIALI
E ALLA NORMATIVA DI CONTABILITA
Art. 34( LR 27- 2-
1984, n. 10 - Completamento delega alle Amministrazioni
provinciali) 1. All art. 50 della
LR 27- 2- 1984, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 3, dopo i
due punti, sono eliminate le parole << allUfficio regionale del
Contenzioso territorialmente competente>>;
b) il comma 6 e così
sostituito:
<< 6. Entro il
termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, il
trasgressore puo fare pervenire al Presidente della Provincia territorialmente
competente e per conoscenza agli organi da cui dipendono i verbalizzanti,
scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata ovvero puo chiedere di essere
sentito >>;
c) il comma 7 e così
sostituito:
<< 7. Il
Presidente della Provincia territorialmente competente, sentito il parere della
Commissione di cui al successivo comma 15 del presente articolo, se ritiene
fondato l accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione entro i limiti edittali previsti dalla presente legge ed ingiunge
il pagamento della somma, maggiorata dalle spese, all autore della violazione
ed alle persone che vi sono obbligate in solido; qualora l accertamento non sia
ritenuto fondato, il Presidente della Provincia, sentito il parere della
Commissione di cui al comma 15 del presente articolo, emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all organo che ha
redatto il rapporto >>;
d) al comma 9 la
parola << Regione e sostituita dalla parola << Provincia
>>;
e) al comma 11 le
parole << all Ufficio regionale del Contenzioso >> sono sostituite
con le parole << al Presidente della Provincia >>;
f) al comma 13 le
parole << dell Ufficio regionale del Contenzioso >> sono sostituite
con le parole << del Presidente della Provincia >>;
g) al comma 15 le
parole << gli Uffici regionali del Contenzioso >> sono sostituite
con le parole << i Presidenti delle Province >>;
h) dopo il comma 15 e aggiunto il seguente comma:
<< 16. Con
esclusione dei procedimenti in corso e non definiti, le Province esercitano le
funzioni del presente articolo dal sessantunesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge>>.
Art. 351. E istituito il
cap. 0784012 << Trasferimenti ai Comuni per interventi socio -
assistenziali a sostegno della famiglia >> con dotazione di lire
5.000.000.000 da destinare ai Comuni per avviare un concreto sostegno alla
famiglia.
2. I Comuni devono
programmare interventi di natura socio - educativa e progettare servizi sociali
sul territorio finalizzati a offrire risposta alle esigenze dell intero nucleo
familiare anche al fine di superare interventi settoriali e la
istituzionalizzazione dei soggetti a rischio.
3. I Comuni devono
assicurare interventi economici direttamente alla famiglia e impedire che
minori, anziani e inabili siano allontanati dal nucleo familiare e dal
territorio.
4. La Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di
riparto dei fondi sulla base dei progetti presentati dai Comuni di cui al
precedente comma 2.
Art. 36(Servizi
sociali) 1. In attuazione del
DPR n. 616 del 24- 7- 1977, a decorrere dal 1 gennaio 1994 il Comune di Foggia
subentra alla Regione Puglia nella gestione della Comunita educativa ex ENAOLI
di Foggia e assicura la continuita delle prestazioni assistenziali fornite
nella medesima struttura.
2. La Regione Puglia,
limitatamente al triennio 1994- 1996, assicura al Comune di Foggia la
corresponsione di un contributo pari all importo del piano finanziario
accreditato per l anno 1990 a favore del competente funzionario delegato, così
come previsto dal 3 comma dell art. 16 della LR n. 15 del 29- 6-
92.
3. I beni mobili di
proprieta regionale in dotazione alla Comunita sono attribuiti in proprieta
al Comune di Foggia.
Art. 37(Interpretazione autentica del comma 4 dell art. 92 della
legge regionale 25 marzo 1974, n. 18) 1. La data di inizio
di effettivo servizio presso la Regione di cui al comma 4 dell art. 92 della
legge regionale 25 marzo 1974, 18 e quella di inizio del servizio utile ai fini
della ricostruzione della carriera gia riconosciuto per la determinazione del
trattamento economico con deliberazione della Giunta regionale adottata a
seguito del provvedimento di inquadramento nel ruolo
regionale.
2. Il presente
articolo si applica al personale inquadrato ai sensi del comma 2 dell art. 86
della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18, che non abbia avuto iscrizione a
nessun Istituto previdenziale per il servizio di cui al comma
1.
3. Gli oneri derivanti
dall applicazione del presente articolo, quantificabili in lire 350.000.000,
graveranno sul cap. 0003031 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l esercizio finanziario 1994.
Art. 38(Reiscrizione
economie di fondi vincolati) 1. Il comma 1 dell art. 43 della legge regionale 30- 5-
1977, n. 17 e integrato con il seguente periodo:
<< La legge di
approvazione del bilancio puo altresì autorizzare la Giunta regionale a
provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie relative
a fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione individuate dalle leggi
di approvazione dei rendiconti generali >>.
Art. 39(Perenzione
amministrativa - Limiti di applicazione) 1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4
dell art. 71 della legge regionale di contabilita 30- 5- 1977, n. 17 non si
applica alle spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di
destinazione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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