Anno 1994
Numero 21
Data 17/06/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 17 giugno 1994, n. 21

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994- 1996.



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, e approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell esercizio finanziario 1994.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, e approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31- 12- 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, e iscritto in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 2 si provvede attraverso il rinnovo per l esercizio finanziario 1994 della autorizzazione alla contrazione di mutui a termini dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 68, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell esercizio 1993.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E autorizzato l impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1994, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo l impegno delle disponibilita autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1994 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2.




Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1994, allegato alla presente legge.




Art. 5

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco n. 1 allegato alla presente legge.




Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio finanziario 1994 in lire 3 miliardi, e iscritto al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.




Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio finanziario 1994 in lire 961.094.070, e iscritto al cap. 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.




Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1994 in lire 295.885.472.342, e iscritto al cap. 1110020 ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.




Art. 9

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezioneranno dopo l approvazione del bilancio, determinato per l esercizio finanziario 1994 in lire 2 miliardi, e iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.




Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1994 in lire 37,5 miliardi, e iscritto al cap. 1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.




Art. 11

(Spese per attivita od interventi di carattere continuativo o ricorrente)


1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1994 per attivita od interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell allegato stato di previsione.




Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. A norma del 1 comma dell art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, l iscrizione negli stati di previsione dell entrata e della spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1994 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunita Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.
2. La Giunta regionale e, altresì, autorizzata a disporre le reiscrizioni delle economie dei fondi vincolati di cui all art. 38 della presente legge, che integra il comma 1 dell art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17.



Art. 13

(Programma Operativo Plurifondo)


1. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma Operativo Plurifondo ( POP) 1994- 1999 sulla base del quadro comunitario di sostegno definito dalla Commissione della Comunita.
2. Il POP Puglia prevede complessivamente, per la parte pubblica, investimenti pari a lire 3.633 miliardi e disciplina la misura e le modalita del concorso dei privati alle spese di investimento.
3. Per il triennio 1994- 1996 il finanziamento del POP Puglia e determinato in lire 1.626,4 miliardi. La Giunta regionale e autorizzata a procedere a termini del precedente art. 12 solo a seguito della decisione della Commissione della Comunita di approvazione del POP L iscrizione del finanziamento finalizzato all attuazione del primo triennio del POP e autorizzata nel bilancio per l esercizio finanziario 1994.



Art. 14

(Programma Operativo Retex Puglia: procedure straordinarie per l attuazione urgente)


1. L art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25  e abrogato.
2. La regione puo affidare alla FINPUGLIA SpA la predisposizione e lattuazione di programmi e/o progetti specifici regionali, nazionali e comunitari mediante apposite convenzioni.
3. Attesa l indifferibile urgenza di dare immediata esecuzione al programma operativo RETEX Puglia, la Giunta regionale ne affida l esecuzione alla FINPUGLIA SpA a termini delle procedure di cui al precedente comma 2.



Art. 15

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dell art. 6 e seguenti della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni e approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1994-1996 nel testo allegato alla presente legge.




TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO  DELLA SITUAZIONE DEBITORIA





Art. 16

(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)


1. Per far fronte al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti di cui al secondo comma dell art. 2 della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 68, e autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione triennale delle somme mutuate:
1994: lire 400 miliardi
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
Il disavanzo di amministrazione per la residua copertura di lire 303.535.957 e finanziato con risorse regionali del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa DD.PP. e per la durata massima dell ammortamento di 20 anni.
3. A tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1994, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull acquisizione della somma mutuata per il 1994.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281 e successive modificazioni, risultanti dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
7. Le rate di ammortamento dei mutui verranno iscritte, distinte per quote di rimborso di capitale e per quote di interessi, a partire dall esercizio finanziario 1995.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell art. 36 della legge di contabilita regionale 30- 5- 77, n. 17.



Art. 17

(Cassa DDPP - Consolidamento annualita esercizio finanziario 1993)


1. A seguito della mancata attivazione della normativa di cui all art. 16 della LR 19- 6- 1993, n. 9 per il finanziamento dell annualita dovuta alla cassa DDPP per l esercizio finanziario 1993 si provvede mediante iscrizione della somma di lire 180 miliardi in termini di competenza e cassa al cap. 1122016 del bilancio per l esercizio finanziario 1994.
2. Il bilancio per l esercizio finanziario 1994 si fa carico degli interessi conseguenti al ritardato pagamento di cui al precedente comma 1.



Art. 18

(Artt. 3 e 4 LR 23- 1- 91, n 1 Obbligazioni prive di copertura finanziaria)


1. Al finanziamento delle obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termine degli artt. 3 e 4 della LR 23- 1- 91, n. 1, cosi come riaccertate in lire 169.169.911.000, ai sensi dell art. 12 della LR 28 dicembre 1993, n. 31, nellarticolazione di cui all elenco allegato alla medesima legge, si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1994/1996.
A tal fine e iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1994 lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37,5 miliardi al cap. 1110095. Ai corrispondenti capitoli dei bilanci 1995 e 1996 sono iscritti rispettivamente gli stanziamenti di lire 84,5 miliardi e di lire 47.169.911.000.
2. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta sussistenza di obbligazioni di cui al comma 1, nonche dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio finanziario dell anno in cui viene definito il relativo accertamento. All assegnazione si provvede con legge di variazione al bilancio.



Art. 19

(Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali)


1. A termini dell art. 72 del Decreto Legislativo n. 257 del 29- 4- 94 << Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative >>, le disponibilita di competenza della Regione Puglia di cui all art. 4- bis del DL 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all art. 10 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.
2. Alla parte delle spese in annualita rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilita di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.
3. La specificazione delle spese e definita nel bilancio per l esercizio finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994- 1996 a termini del comma 4 dell art. 31 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non piu operanti.



Art. 20

(Ricontrattazione dei mutui diretti e indiretti)


1. Per i mutui diretti e indiretti in corso all 1- 1- 94 la Regione attiva con le banche e con gli istituti di credito mutuanti la ricontrattazione delle residue quote di capitale.

2. Le operazioni di ricontrattazione sono relative a:

- lire 666 miliardi per mutui diretti;

- lire 200 miliardi per mutui indiretti;




Art. 21

(Art. 9 LR 25- 6- 91, n. 5 - Consolidamento annualita di ammortamento 1991- 1992)


1. La Regione attiva con gli istituti di credito mutuanti il consolidamento delle annualita di ammortamento 1991- 1992 non pagate a seguito della moratoria di cui all art. 9 della LR 25- 6- 91, n. 5.

2. Tale consolidamento, di lire 123 miliardi, e relativo alle annualita di ammortamento per mutui indiretti concessi ai sensi della LR 16- 5- 1985, n. 27 per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.




Art. 22

(Credito agrario e di edilizia abitativa - Consolidamento delle passivita pregresse)


1. La Regione attiva operazioni di consolidamento delle passivita pregresse al 31- 12- 1993 nei confronti di banche e istituti di credito relative al credito agrario e di edilizia abitativa.
2. Le operazioni di consolidamento concernono:
- le rate insolute relative alle convenzioni di cui agli artt. 3 e 4 della LR 28- 11- 1989, n. 17;
- le esposizioni finanziarie maturate e non pagate nel quinquennio 1989- 1993.
3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si procede a seguito del completamento delle attivita di riaccertamento previste  dallart. 13 della LR 28- 12- 93, n. 31.



Art. 23

(Ricontrattazione dei mutui e consolidamento delle passivita pregresse - Procedure)


1. Le risultanze delle operazioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 della presente legge saranno oggetto di specifica legge di variazione al bilancio 1994.

2. Per le finalita di cui al comma 1 e iscritta nel bilancio pluriennale, al cap. 1121040, la somma di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.




TITOLO 3

MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME

SETTORIALI E ALLA NORMATIVA DI CONTABILITA





Art. 24

(Legge 1 marzo 1986, n. 64 - Programma triennale di interventi per il Mezzogiorno: ricognizione attuativa)


1. Con riferimento agli interventi finanziati nell ambito del Programma Triennale di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, la Giunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione:

a) dei Programmi regionali di sviluppo di cui all art. 44 del TU delle legge sul Mezzogiorno;

b) delle opere, degli studi e delle elaborazioni progettuali relativi all adozione organica 6.3.

2. Il Consiglio regionale provvede alla riformulazione programmatica e finanziaria delle attivita e dei progetti di intervento di cui alla lett. a) del precedente comma 1 per i quali non siano state ancora attivate le procedure di attuazione.




Art. 25

(Iniziative di risanamento e sviluppo nel settore dei trasporti)


1. La Giunta regionale adotta tutte le misure amministrative necessarie a dare piena effettivita alle norme contenute nell art. 7 del Decreto Legislativo 18 marzo 1994, n. 184, allo scopo di assicurare l urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale.
2. In coerenza al quadro di riparto nazionale e comunitario, la Giunta regionale promuove un sistema integrato di trasporti articolato per settori modali e finalizzato allo sviluppo della mobilita sostenibile; attua una strategia di pianificazione e riequilibrio del trasporto pubblico locale teso alla riduzione dell impatto ambientale; introduce elementi regolatori della qualita dei servizi nel settore del trasporto pubblico locale; persegue obiettivi di riorganizzazione delle aziende interessate, di innovazione tecnologica dei sistemi e dei settori modali, di risanamento tecnologico e finanziario delle relative gestioni. A tal fine i modi di trasporto e le categorie di trasporti, previsti dall art. 5, comma 1, lett. c, della LR 19 marzo 1982, n. 13, sono rispettivamente integrati da quello << a flotta >> e da quelle di << servizi aerei; servizi marittimi >>.
3. All onere complessivo derivante dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti dell apposito fondo iscritto nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994- 1996.
4. I prelevamenti dal fondo di cui al cap. 0552013 vengono disposti con deliberazioni della Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari permanenti ai trasporti e al bilancio.
5. Nei confronti di tutte le aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/ 1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le somme attribuite dall INPS a tale titolo e non considerate nei disavanzi previsti dalla lett. a) del primo comma dell art. 7 del Decreto Legislativo 18 marzo 1994, n. 184, siano obbligatoriamente destinate all acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerate ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati ai sensi dell art. 5 della LR 19 marzo 1982, n. 13. L inosservanza della presente disposizione comporta l acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dai contributi spettanti in base alla vigente legislazione.
6. L incarico di Commissario liquidatore dell Ente Regionale Pugliese Trasporti, di cui alla LR 9 marzo 1992, n. 8, e prorogato al 31 dicembre 1994.



Art. 26

(Progetti integrati di promozione turistica e valorizzazione e fruibilita dei beni culturali)


1. La Regione definisce ed attua progetti integrati di iniziative e di attivita per la promozione turistica e la valorizzazione e fruibilita di beni culturali anche con il concorso di aziende ed enti pubblici del settore turistico.
2. Per i progetti la cui attuazione agli organismi di cui al comma 1, la fruizione di vigilanza e controllo e svolta dall Assessorato al Turismo, che verifica la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonche la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.
3. I progetti di promozione turistica e di valorizzazione e fruibilita dei beni culturali approvati nell ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui all art. 13 della presente legge sono attuati con le procedure individuate ai precedenti commi.



Art. 27

( LR 11 maggio 1990, n. 28 - artt. 8 e 9)


1. Lo stanziamento di competenza per l esercizio finanziario 1994 iscritto al cap. 0813012 e riservato alla realizzazione di progetti di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28.

2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei corrispondenti obiettivi del piano triennale 1994- 1996, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 838 del 7 aprile 1994.




Art. 28

(Disposizioni correttive in materia di personale)


1. Il riequilibrio di anzianita previsto dall art. 37 della LR 9 maggio 1984, n. 26 e disciplinato con successiva LR 8 gennaio 1992, n. 2, nella misura complessivamente determinata e mensilmente spettante per il periodo dall 1- 1- 1983 al 2- 3- 1989, data di entrata in vigore del DL 2- 3- 89, n. 65, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso, continuativo e ricorrente, ordinariamente costituito delle remunerazioni spettanti ai dipendenti regionali; esso spetta a tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989.
2. L assegno ad personam pensionabile riveniente dal ricalcolo con effetto dal 2 marzo 1989 del valore delle classi e scatti in conformita del DL 2- 3- 89, n. 65, e riassorbito, ai sensi della vigente normativa regionale, con ogni miglioramento economico successivo al 2 marzo 1989 e cessa comunque di essere corrisposto nei confronti di tutto il personale regionale dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo quanto equitativamente previsto dai commi 1 e 2, il riequilibrio di anzianita di cui all art. 37 della LR 9- 5- 1984, n. 26, e da intendersi in ventiquattresimi ed e nulla di diritto ogni contraria determinazione; con effetto del sessantunesimo giorno di entrata in vigore della presente legge e abrogata la LR 8 gennaio 1992, n. 2.
4. Il primo comma dell art. 37 della LR 5- 5- 90, n. 22, si interpreta nel senso che l indennita di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura determinata e corrisposta in relazione all incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.



Art. 29

(Disposizioni in materia sanitaria)


1. Per l anno 1994 e comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del fondo sanitario regionale tra le varie funzioni di spesa e tra le UUSSLL viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente  allassegnazione alla Regione Puglia della quota del fondo sanitario nazionale.
2. Fino all approvazione del provvedimento di riparto di cui al precedente comma 1, la spesa di parte corrente delle UUSSLL a carico del fondo sanitario nazionale e autorizzata nella misura massima del 90%, per la fornitura di beni e servizi, e del 95% per il personale, della spesa accertata per l anno 1993, fermo restando il 100% per le altre funzioni.
3. I prelevamenti dal cap. 0741080 << Fondo di riserva per le spese sanitarie impreviste di parte corrente >> vengono disposti con deliberazioni della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente alla Sanita. La disponibilita finanziaria verra destinata, per almeno due terzi della sua consistenza, alla spesa di parte corrente delle UUSSLL, tenendo conto degli obiettivi generali del riparto del fondo sanitario regionale e dei risultati conseguiti dalle UUSSLL sotto il profilo gestionale.
4. I ruoli nominativi del personale del S.S.N. gia dipendente dagli enti e dai consorzi disciolti, che svolgeva le funzioni in materia di riabilitazione di cui all art. 26 della legge 12- 1978, n. 833, sono predisposti dalla Regione, ai sensi  dell art. 7, primo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, conformemente alla proposta delle UUSSLL interessate formulata sulla base degli atti adottati dai Commissari regionali incaricati degli adempimenti di cui agli artt. 7 e 9 della LR 18- 1- 1986, n. 2 ovvero dagli Amministratori straordinari.
5. Le funzioni concernenti l assistenza ospedaliera in forma indiretta sono trasferite alle UUSSLL entro e non oltre il 30- 9- 1994. La Giunta regionale e autorizzata a fissare, con proprio provvedimento, tempi, criteri e modalita del trasferimento delle funzioni.
6. I termini previsti dall art. 8 della LR 30- 5- 1985, n. 51, per l adeguamento alle prescrizioni ivi stabilite sono differiti alla data di entrata in vigore della legge regionale da emanarsi in attuazione dell atto di indirizzo e coordinamento di cui al Decreto Legislativo 30- 12- 1992, n. 502, art. 8, 4 comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 7- 12- 1993, n. 517, anche ai fini dell adempimento delle prescrizioni di cui al DPCM 27- 6- 1986 salvo che, nel frattempo, non sopraggiunga l atto di indirizzo e coordinamento di cui al Decreto Legislativo 7- 12- 1993, n. 517.
7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le UUSSLL procedono, a partire dal rendiconto finanziario 1990, alla revisione di tutti i residui passivi e alla revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi alla data del 10- 4- 1994. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale provvede alla nomina di Commissario ad acta.
8. Le risultanze delle operazioni di cui al comma 6, con provvedimento legislativo, saranno assunte a carico del bilancio regionale per la quota prevista dalla lettera a) del comma 3/ bis dell art. 3 della legge 19- 11- 90, n. 334 di conversione del DL 15- 9- 1990, n. 262.
9. Per le finalita di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Regione utilizza le risorse autonome costituite dai recuperi rivenienti dall attuazione dell art. 7 del Decreto Legislativo 18- 3- 1994, n. 184 e sue successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con Istituti di credito.
10. I programmi ed i piani, compreso l utilizzo del fondo di riserva, sono sottoposti al vaglio della Commissione consiliare permanente al Bilancio.



Art. 30

( LR 26- 3- 1985, n. 9 - Procedure per il recupero di contributi)


1. Nei confronti dei destinatari degli interventi regionali di cui agli artt. 10 e 15 della LR 26- 3- 1985, n. 9 che formalmente rinuncino al completamento dei progetti finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all art. 5 della stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme relative all acquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:
- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione; - canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche.
2. In deroga alle norme di cui alla LR 26- 3- 1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Organismi che abbiano gia beneficiato di contributi regionali hanno l obbligo di provvedere al completamento di ogni documentazione richiesta dalla Regione nonche alla definitiva rendicontazione di spesa relativa alla realizzazione complessiva dei progetti. In tutti i casi di ulteriori inadempienze nei termini prescritti le concessioni sono revocate col conseguente recupero delle somme erogate alle condizioni previste al comma 1.



Art. 31

(Lavoratori forestali - Recepimento contratto collettivo nazionale 1991- 1993)


1. La Regione realizza progetti finalizzati alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo.
2. La Regione recepisce il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti ad attivita di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, stipulato il 13- 6- 1991, ad eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi accordi in sede di contrattazione integrativa regionale.
3. La Regione e autorizzata ad attivare eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato con operai forestali nei limiti delle disponibilita residue dello stanziamento iscritto al cap. 0004120 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1994.
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente attivati non possono superare le 180 giornate individuali nell anno solare I funzionari incaricati dell attuazione dei progetti sono personalmente responsabili della osservanza della presente norma.



Art. 32

(Anticipazioni finanziarie per progetti di forestazione)


1. Nel bilancio per l esercizio finanziario 1994 e stanziata al cap. 0004121 la somma di lire 1.200.000.000 per anticipazioni ai funzionari delegati incaricati dell attuazione dei progetti di forestazione.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le articolazioni tecnico - operative e finanziarie dei progetti, i funzionari incaricati dell attuazione e dispone le erogazioni delle anticipazioni di cui al precedente comma 1.
3. A seguito delle rendicontazioni relative ai progetti e/o alle attivita realizzati, le somme anticipate sono introitate nel bilancio regionale.



Art. 33

( EDISU di Bari e Lecce - Riformulazione dei bilanci di previsione 1994)


1. Gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Bari e Lecce provvedono a riformulare i rispettivi bilanci di previsione 1994 utilizzando, anche per le spese correnti, gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nonche le economie rivenienti dalla cancellazione di residui passivi che non abbiano gia determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.
2. I bilanci riformulati a termini di cui al comma 1 sono presentati alla Regione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assumono carattere di straordinarieta ed efficacia limitatamente all esercizio finanziario 1994.



TITOLO 4

MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME

SETTORIALI E ALLA NORMATIVA DI CONTABILITA





Art. 34

( LR 27- 2- 1984, n. 10 - Completamento delega alle Amministrazioni provinciali)


1. All art. 50 della LR 27- 2- 1984, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 3, dopo i due punti, sono eliminate le parole << allUfficio regionale del Contenzioso territorialmente competente>>;
b) il comma 6 e così sostituito:
<< 6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, il trasgressore puo fare pervenire al Presidente della Provincia territorialmente competente e per conoscenza agli organi da cui dipendono i verbalizzanti, scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata ovvero puo chiedere di essere sentito >>;
c) il comma 7 e così sostituito:
<< 7. Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentito il parere della Commissione di cui al successivo comma 15 del presente articolo, se ritiene fondato l accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dalla presente legge ed ingiunge il pagamento della somma, maggiorata dalle spese, all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; qualora l accertamento non sia ritenuto fondato, il Presidente della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 15 del presente articolo, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all organo che ha redatto il rapporto >>;
d) al comma 9 la parola << Regione e sostituita dalla parola << Provincia >>;
e) al comma 11 le parole << all Ufficio regionale del Contenzioso >> sono sostituite con le parole << al Presidente della Provincia >>;
f) al comma 13 le parole << dell Ufficio regionale del Contenzioso >> sono sostituite con le parole << del Presidente della Provincia >>;
g) al comma 15 le parole << gli Uffici regionali del Contenzioso >> sono sostituite con le parole << i Presidenti delle Province >>;
h) dopo il comma 15 e aggiunto il seguente comma:
<< 16. Con esclusione dei procedimenti in corso e non definiti, le Province esercitano le funzioni del presente articolo dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>>.



Art. 35


1. E istituito il cap. 0784012 << Trasferimenti ai Comuni per interventi socio - assistenziali a sostegno della famiglia >> con dotazione di lire 5.000.000.000 da destinare ai Comuni per avviare un concreto sostegno alla famiglia.
2. I Comuni devono programmare interventi di natura socio - educativa e progettare servizi sociali sul territorio finalizzati a offrire risposta alle esigenze dell intero nucleo familiare anche al fine di superare interventi settoriali e la istituzionalizzazione dei soggetti a rischio.
3. I Comuni devono assicurare interventi economici direttamente alla famiglia e impedire che minori, anziani e inabili siano allontanati dal nucleo familiare e dal territorio.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi sulla base dei progetti presentati dai Comuni di cui al precedente comma 2.



Art. 36

(Servizi sociali)


1. In attuazione del DPR n. 616 del 24- 7- 1977, a decorrere dal 1 gennaio 1994 il Comune di Foggia subentra alla Regione Puglia nella gestione della Comunita educativa ex ENAOLI di Foggia e assicura la continuita delle prestazioni assistenziali fornite nella medesima struttura.
2. La Regione Puglia, limitatamente al triennio 1994- 1996, assicura al Comune di Foggia la corresponsione di un contributo pari all importo del piano finanziario accreditato per l anno 1990 a favore del competente funzionario delegato, così come previsto dal 3 comma dell art. 16 della LR n. 15 del 29- 6- 92.
3. I beni mobili di proprieta regionale in dotazione alla Comunita sono attribuiti in proprieta al Comune di Foggia.



Art. 37

(Interpretazione autentica del comma 4 dell art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18)


1. La data di inizio di effettivo servizio presso la Regione di cui al comma 4 dell art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, 18 e quella di inizio del servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera gia riconosciuto per la determinazione del trattamento economico con deliberazione della Giunta regionale adottata a seguito del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale.
2. Il presente articolo si applica al personale inquadrato ai sensi del comma 2 dell art. 86 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18, che non abbia avuto iscrizione a nessun Istituto previdenziale per il servizio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall applicazione del presente articolo, quantificabili in lire 350.000.000, graveranno sul cap. 0003031 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1994.



Art. 38

(Reiscrizione economie di fondi vincolati)


1. Il comma 1 dell art. 43 della legge regionale 30- 5- 1977, n. 17 e integrato con il seguente periodo:
<< La legge di approvazione del bilancio puo altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie relative a fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali >>.



Art. 39

(Perenzione amministrativa - Limiti di applicazione)


1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell art. 71 della legge regionale di contabilita 30- 5- 1977, n. 17 non si applica alle spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.