Anno 1994
Numero 23
Data 04/07/1994
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto « Normativa concernente le nefropatie croniche».



Art. 1


1. Al primo comma, ultimo rigo, dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e soppressa la parola << collettivi >>.
2. Dopo il primo comma dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. Le Unita Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo >>.
3. Al secondo comma, sesto rigo, dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e soppressa la parola << collettivi >>.
4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, dopo la parola << autovettura >>, sono aggiunte le parole << propria ovvero >>.
5. Il terzo comma dell art. 1 della LR 5/ 11/ 91, n. 9, e così modificato:
<< 3. In caso di utilizzazione di autovettura propria e corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
   3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l impossibilita al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, e corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruita della spesa >>.
6. Il quarto comma dell art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
<< 4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell assistito corredata della documentazione di spesa nonche, nell ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico e calcolato sulla piu breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell assistito e quello ove e ubicata la struttura sanitaria presso la quale e effettuato il trattamento di emodialisi >>.
7. L art. 1 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e integrato dai seguenti commi:
<< 7. Nessun rimborso e dovuto qualora l assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.
   8. Nessun rimborso e altresi dovuto qualora, sussistendo la possibilita di dializzare presso il Centro dialisi o l Unita di dialisi ad Assistenza Limitata( UAL) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell ambito territoriale della propria USL, l assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti  nellambito della propria USL o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell ambito territoriale di USL viciniori>>.



Art. 2


1. Il secondo comma dell art. 2 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
<< 2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita Sanitarie Locali di residenza dell assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicita stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso >>.
2. Dopo il secondo comma dell art. 2 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. L impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della lr 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d uso gratuito, dalla Unita Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento >>.
3. Il quarto comma dell art. 2 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
<< 4. Il contributo predetto non puo essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a  L.100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all aumento dell indice ISTAT ed e corrisposto sulla base di domanda dell assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento >>.



Art. 3


1. Il titolo dell art. 4 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e sostituito dal seguente:
<<( Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia) >>.
2. L art. 4 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
<< 1. L Unita Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa allo stesso:
a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute per leffettuazione:
- degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- degli interventi di trapianto renale;
- di tutti i controlli successivi, nonche per le complicanze derivanti dall intervento stesso;
- dell eventuale espianto;
b) le spese di soggiorno sostenute nel periodo post -operatorio presso la localita sede del Centro trapianti per esigenze cliniche documentate.



Art. 4


1. Il primo comma dell art. 5 della lr 5 novembre 1991, n. 9, e così modificato:
<< 1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, e corrisposto, da parte della USL di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell 80% >>.
2. Al secondo comma dell art. 5 della lr 5 novembre 1991, n. 9, la parola << contributo >> e sostituita dalla parola <<rimborso >>.