Anno 1994
Numero 24
Data 04/07/1994
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 24

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l' approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.



Articolo unico


Alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 << Tutela ed uso del territorio >> e aggiunto il seguente articolo 16 bis: (<< Esame istruttorio prg di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti).
1. L esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti all ultimo censimento ISTAT e svolto da un apposito comitato ristretto composto:
- dall assessore regionale all Urbanistica, che lo presiede;
- dal coordinatore del Settore urbanistico regionale e da un dirigente del settore stesso;
- da quattro componenti del Comitato urbanistico regionale ( CUR), designati dal Presidente del Comitato stesso.
2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del prg e dal responsabile dell Ufficio tecnico comunale, nonche i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all approvazione del piano.
3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del CUR previsti dal comma 8 del precedente art. 16.
4. Per il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse regole del CUR, salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo >>.