Anno 1994
Numero 26
Data 19/07/1994
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 19 luglio 1994, n. 26

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 18 del 23 agosto 1993.



Art. 1


1. La programmazione delle attivita di formazione professionale di cui all art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall art. 20 della stessa legge regionale.




Art. 2


1. L Assessore della formazione professionale nomina la commissione d esame prevista dall art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.
2. Tale commissione e formata dai componenti indicati nell art. 6, comma IV, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed e presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.
3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.



Art. 3


1. Il primo comma dell art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e sostituito dal seguente:
<< Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attivita formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attivita formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell autorita giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994 >>.



Art. 4


1. Al secondo comma dell art. 2 della LR n. 23- 08- 93, n. 18, dopo le parole << enti gestori convenzionati e delegati >>, e aggiunta la frase << nonche della gestione diretta regionale >>.
2. Al primo comma dell art. 4 della lr n. 23- 08- 93, 18, la frase << tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell anno successivo >> e sostituita con la frase << tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno >>.
3. Il terzo comma dell art. 3 della lr n. 23- 08- 93, n. 18, e soppresso.



Art. 5


1. Il comma 1 dell art. 27 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilita del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attivita formative, e disposta tra gli enti convenzionali di cui al 5 comma dell art. 5 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati.




Art. 6


1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dal l attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dell anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale.