Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 29 Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
Art. 1(Finalita) 1. In attuazione della
legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo DM 16 ottobre 1991, con la presente
legge la Regione Puglia disciplina le modalita di trasmissione e di
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive
nonche delle attivita turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione.
Art. 2(Soggetti
destinatari) 1. Sono soggetti alla disciplina
della presente legge:
- gli
alberghi;
- i
motels;
- le residenze turistico -
alberghiere;
- i villaggi -
albergo;
- i
campeggi;
- le strutture
agrituristiche;
- gli esercizi
affittacamere;
- le case e gli appartamenti per
vacanze;
- le case per
ferie;
- gli ostelli per la
gioventu;
- tutte le altre strutture
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli
stabilimenti balneari e le darsene.
Art. 3(Comunicazione delle
tariffe) 1. Ai soggetti di cui al
precedente art. 2 e fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della
modulistica fornita dalla Regione.
2. E fatto assoluto divieto di
praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi
dichiarati ad eccezione per:
a) gruppi organizzati di almeno
10 persone;
b) ospiti per periodi di
soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) bambini al di sotto di 8
anni;
d) guide, accompagnatori e
interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente
comma.
3. Qualora venga praticato un
prezzo complessivo, questo non dovra essere superiore alla somma dei prezzi
comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia
devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la
fruizione del servizio offerto.
Art. 4(Procedure) 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n.
284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al
precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del
settore.
2. La raccolta e l istruttoria
delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per
territorio.
3. Entro il 1 marzo ed il 1
ottobre di ogni anno e fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli
Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicita di cui al RDL 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni nella legge 26 marzo 1936,
n. 526.
4. I titolari e/o i gestori
degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonche di tutte le altre strutture
turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a
presentare la comunicazione delle tariffe per l anno successivo entro e non
oltre il 1 ottobre di ogni anno. La comunicazione puo essere presentata, nei
termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il
tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei
singoli interessati.
5. Gli stabilimenti balneari,
oltre all Ente turistico territoriale, dovranno inviare una copia della
comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di Porto competente per
territorio.
6. Per gli esercizi di nuova
apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni
dalla data di apertura.
7. Nel medesimo termine di cui
al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell
esercizio.
Art. 5(Modalita) 1. La comunicazione delle
tariffe deve essere riferita soltanto all alta e bassa stagione oppure a
stagione unica. Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi
intermedi.
2. Il periodo di alta stagione
deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre
di ogni anno.
3. Nel caso in cui venissero
comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno
considerate come tariffe uniche.
4. I titolari e/ o i gestori
degli esercizi ricettivi all aria aperta (villaggi e campeggi) o di altre
strutture ricettive turistiche che operano con attivita stagionale possono
presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta all anno. In tal
caso, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 1 marzo dell
anno di riferimento ed avra validita dal 1 giugno al 31 dicembre dello stesso
anno.
5. Anche gli esercizi ricettivi
provvisti di autorizzazione amministrativa annuale possono comunicare le tariffe
una sola volta allanno. In tal caso, i
titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro
e non oltre il 1 ottobre di ogni anno, con validita per l anno successivo ed
apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le
tariffe si riferiscono all intero anno di riferimento.
6. La mancata o incompleta
denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta l
implicita conferma delle tariffe dichiarate nell ultima comunicazione
regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l applicazione delle norme
sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 9 della presente
legge.
7. Nella comunicazione delle
tariffe, i conduttori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare
anche i dati sulle attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a
quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente vidimato dall
organo territoriale competente alla classificazione.
8. Le comunicazioni compilate
irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. E, tuttavia,
facolta dell Ente turistico territoriale invitare il titolare dellesercizio a
ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 10
giorni dall invito.
Art. 6(Convalida delle comunicazioni
dei prezzi) 1. Espletate le procedure di cui
al comma 2 del precedente art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a
convalidare le comunicazioni delle tariffe.
2. Per gli stabilimenti balneari
e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le
Capitanerie di Porto gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno
dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della
concessione.
3. Ultimate le operazioni di
convalida, entro il 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti
turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle
tariffe all Assessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle
tariffe sull annuario regionale e nazionale degli alberghi.
Art. 7(Pubblicita dei prezzi e delle
attrezzature turistiche) 1. I titolari e/o gestori delle
strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all art. 2 della
presente legge nonche gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e,
comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che
intendessero pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati
sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle
dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle
autorizzazioni amministrative per l esercizio dell
attivita.
2. Prima di procedere alla
stampa del materiale pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva
autorizzazione agli Enti turistici territoriali.
3. Il materiale pubblicitario,
una volta autorizzato, deve recare, in calce allo stesso, gli estremi dell
autorizzazione.
4. Esemplare del materiale
pubblicitario regolarmente autorizzato dovra essere trasmesso dal competente
Ente turistico allAssessorato regionale
al Turismo.
5. E fatto obbligo agli
esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di
ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi
conformemente all ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente
legge.
6. E fatto obbligo, altresì, di
tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei
servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente
ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.
7. La tabella ed il cartellino
dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, inglese e francese, devono
essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.
8. Gli esercizi ricettivi
turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande dovranno
tenere esposto, in unapposita teca,
collocata all esterno dell ingresso della sala di ristoro, il menu del giorno
con i relativi prezzi.
Art. 8(Accertamento delle violazioni e
funzioni di vigilanza) 1. Le violazioni alle norme
della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato
abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dell Amministrazione
regionale in servizio presso l assessorato regionale al Turismo, designati
dall Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di
Ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta
regionale, nonche dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati
espressamente dall assessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei
mesi.
2. Per gli stabilimenti
balneari, l esercizio della vigilanza e del controllo e esercitato anche dalla
Capitaneria di Porto territoriale.
Art. 9(Sanzioni
amministrative) 1. Ai sensi del comma 2 dell
art. 6 del DM 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio e di competenza della
Regione.
2. L istruttoria del
procedimento sanzionatorio e regolamentata dalle disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella lr 15 novembre 1977, n.
36.
3. Salva l applicazione delle
norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione
dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente
legge e passibile di una sanzione amministrativa di lire due milioni oltre alla
conferma delle tariffe dichiarate nell ultima comunicazione regolarmente
convalidata.
4. Chiunque pratichi prezzi
superiori a quelli dichiarati e convalidati e passibile di una sanzione
amministrativa di lire tre milioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto,
della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in
piu.
5. Chiunque violi le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell art. 7 della presente legge e
passibile di una sanzione amministrativa di lire unmilionecinquecentomila. In
caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
6. Chiunque violi le
disposizioni previste dall ultimo comma dell art. 7 della presente legge e
passibile di una sanzione amministrativa di lire tre
milioni.
7. Chiunque violi le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell art. 7 della presente legge e
passibile di una sanzione amministrativa di lire sei milioni. In caso di
recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, lassessore regionale al
Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, puo
disporre il sequestro del materiale pubblicato.
8. E soggetto alla sanzione
amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio che attribuisca al
proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una
denominazione o classificazione diversa da quella
autorizzata.
9. Il titolare e/o il gestore di
struttura ricettiva di cui all art. 2 della presente legge che non consenta gli
accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull osservanza delle norme
tariffarie e passibile di una sanzione amministrativa di lire cinque milioni.
In caso di persistenza al rifiuto lassessore regionale al Turismo puo invitare
il Sindaco competente per il territorio in cui e ubicata la struttura a
sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non
abbia ottemperato all obbligo.
Art. 10(Abrogazione e sostituzione
della precedente normativa) 1. L art. 24 << Denuncia
e pubblicita dei prezzi >> della lr 2 agosto 1993, n. 12 e abrogato ed
e sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della presente legge.
2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma
1 dell art. 30 (Sanzioni) della lr 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e
sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall art. 9 della presente
legge.
3. Il comma 2 dell art. 30
della lr 2 agosto 1993 n. 12 e abrogato ed e sostituito dal comma 8 dell art.
9 della presente legge.
Art. 11(Norma
finale) 1. Per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di
cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al RDL 24 ottobre 1935, n. 2049
e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di
riferimento.
2. I proventi delle sanzioni
previsti dall art. 9 della presente legge sono devoluti alla Regione
Puglia.
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