Anno 1994
Numero 31
Data 05/09/1994
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 31

Modifica alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4, 14 novembre 1972, n. 14 e 7 gennaio 1987, n. 4.



Art. 1


1. L art. 3 della LR 25- 2- 1972, n. 4 e così modificato:
<< 1. L Ufficio di Presidenza e delegato ad operare una trattenuta pari a L. 200.000 sull indennita di cui al punto c) dell art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.



Art. 2


1. Il secondo comma dell art. 2 della LR 14- 11- 1972, n. 14 e così modificato:
<< L Ufficio di Presidenza e delegato ad operare una trattenuta pari a un quindicesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali risulta competente >>.



Art. 3


1. L art. 1 della LR 7- 1- 1987, n. 4 e così modificato:
<< 1. Con decorrenza dall 1 gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali e articolata in una componente fissa pari al 30% di quella attualmente in godimento e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli alberghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bari, per quindici giorni di presenza media al mese.
2. L ammontare della componente variabile e sottoposto ad adeguamento biennale con delibera dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale >>.



Art. 4


1. Alla spesa riveniente dall approvazione della presente legge si fa fronte con l aumento di L. 3.000.000.000 sul Cap. 001020 del bilancio di previsione 1994 << Spese per indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio.>> mediante parziale utilizzo del maggiore importo dell avanzo di amministrazione riveniente dal rendiconto  dellesercizio finanziario 1993 del Consiglio regionale, che registra sul Cap. 3084000 una maggiore entrata di  L.8.154.827.519.
2. Della residua maggiore entrata, pari a L. 5.154.827.519, sara disposto l utilizzo con legge di variazione di bilancio.