Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 31 Modifica alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4, 14 novembre 1972, n. 14 e 7 gennaio 1987, n. 4.
Art. 11. L art. 3 della LR 25- 2-
1972, n. 4 e così modificato:
<< 1. L Ufficio di
Presidenza e delegato ad operare una trattenuta pari a L. 200.000 sull
indennita di cui al punto c) dell art. 1 per ogni giornata di assenza dalle
sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l assenza sia riferibile ai
casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del
Consiglio.
Art. 21. Il secondo comma dell art. 2
della LR 14- 11- 1972, n. 14 e così modificato:
<< L Ufficio di
Presidenza e delegato ad operare una trattenuta pari a un quindicesimo della
diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza
dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali risulta competente
>>.
Art. 31. L art. 1 della LR 7- 1-
1987, n. 4 e così modificato:
<< 1. Con decorrenza dall
1 gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali e
articolata in una componente fissa pari al 30% di quella attualmente in
godimento e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola
praticato dagli alberghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati
pubblicati annualmente dall Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bari,
per quindici giorni di presenza media al mese.
2. L ammontare della componente
variabile e sottoposto ad adeguamento biennale con delibera dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale >>.
Art. 41. Alla spesa riveniente dall
approvazione della presente legge si fa fronte con l aumento di L.
3.000.000.000 sul Cap. 001020 del bilancio di previsione 1994 << Spese per
indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del
Consiglio.>> mediante parziale utilizzo del maggiore importo dell avanzo
di amministrazione riveniente dal rendiconto
dellesercizio finanziario 1993 del Consiglio regionale, che registra sul
Cap. 3084000 una maggiore entrata di
L.8.154.827.519.
2. Della residua maggiore
entrata, pari a L. 5.154.827.519, sara disposto l utilizzo con legge di
variazione di bilancio.
|