Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 32 Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.
Art. 11. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale
17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui all allegato
<< B >> della presente legge.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente
art. 1, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di
previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1994 risulta modificato in
lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in
termini di cassa per l entrata e in lire 29.664,940.853.157 in termini di
competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l
uscita.
Art. 3(Differimento
di termini in materia di personale) 1. Il riassorbimento
dell assegno ad personam previsto dal secondo comma dell art. 28 della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e determinato con le modalita di cui all art.
92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennita
connesse all esercizio di specifiche funzioni.
2. Il termine del
<< sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle presente
legge >>, di cui al secondo e terzo comma dell art. 28 della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, e differito al 31 ottobre
1994.
Art. 4(Piano di
formazione professionale 1994- 95 - Norma transitoria) 1. Al fine di
assicurare, senza soluzioni di continuita la piena fruizione delle risorse
comunitarie e statali, il piano di formazione professionale 1994 viene approvato
sulla base delle disponibilita finanziarie risultanti dalle decisioni
comunitarie di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999. Le
attivita formative sono autorizzate dalla Giunta regionale con decorrenza 1
ottobre 1994 e si concludono entro il 31 maggio 1995. Ai fini della preparazione delle attivita formative e
dell aggiornamento degli operatori, la decorrenza finanziaria e contabile dell
anno formativo 1994/ 95 e fissata al 1 luglio 1994.
2. Ai sensi di quanto
previsto dall art. 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione
comunitaria di cui al precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio
finanziario, costituisce verifica dell accertamento dell entrata. Il piano di
formazione professionale 1994 viene redatto sulla base del programma operativo
presentato dalla Regione Puglia al Fondo Sociale Europeo.
3. Per l anno
formativo 1994/ 95 le convenzioni che regolano il rapporto tra Regione ed Enti
gestori sono adeguate alla presente norma, nonche all applicazione delle
disposizioni di cui all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che
si intendono prorogate anche per l anno 1995.
Art. 5(Artt. 25 e
29 legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni) 1. Al primo comma
dell art. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo l espressione
<< art. 7 del Decreto Legislativo 18 marzo 1994, n. 184 >>, e
aggiunta l espressione << e successive modificazioni e integrazioni
>>.
2. All art. 29 della
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e aggiunto il seguente comma 4
bis:
<< 4 bis. I
ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30
settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione
esercitera i poteri sostitutivi >>.
Art. 61. In deroga all art.
26 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, e istituito, limitatamente all
anno 1994, il << Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici
sub - regionali (n. 5 EEPPT e 15 AACST) destinato al funzionamento complessivo
delle attivita e delle spese di funzionamento degli Enti
>>.
2. La spesa iscritta
sul cap. 0311015 del Bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1994 e
finalizzata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo
>>.
Art. 7(Fondo di
riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con
propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dell art. 41 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Apertura di
credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello
Stato) 1. Nell ambito dei rapporti convenzionati tra la
Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dei DPR 20 gennaio 1992, n.
11 e 24 luglio 1977, n. 616, e autorizzata specifica apertura di credito in
favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le
procedure e le modalita di cui all art. 92 della legge regionale 30 maggio
1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9(Procedure
applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21) 1. Le procedure di cui
al comma 1 dell art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si
applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato l
attivita prevista dal progetto ammesso a contributo,
successivamente:
a) abbiano interrotto
per qualsiasi motivo tale attivita;
b) siano stati
destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di
revoca, purche il conseguente procedimento non sia gia concluso con
provvedimenti definitivi dell autorita giudiziaria.
2. Il beneficio di cui
al precedente comma 1 e subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti
interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a
proprio carico delle spese di lite.
Art. 10(Documento
contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale
17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all
allegato << A >> della presente legge.
Art. 111. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla
Regione Puglia ai sensi dell art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono
prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti
con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che
abbiano gia attivato le procedure di cui all art. 4 della legge regionale 19
febbraio 1986, n. 3.
Art. 12(Legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 - Personale) 1. Il personale di cui
al comma 1 dell art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 e collocato
nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La legge in materia
di riorganizzazione dell Amministrazione regionale disciplina lo stato
giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma
1.
Art. 13(Modifica
decorrenza termini legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3) 1. I termini di cui al comma 2 dell art. 3 della
legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni
dieci e in anni due.
Art. 14(Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni
promosse dal comune di Lecce per la visita del Pontefice) 1. La Regione Puglia,
in occasione della visita del Pontefice alla citta di Lecce, partecipa alla
realizzazione del programma di interventi e iniziative promossi dall
Amministrazione comunale in considerazione del particolare rilievo dell
avvenimento.
2. Per le finalita di
cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e autorizzata a erogare all
Amministrazione comunale di Lecce un contributo straordinario di lire
1.500.000.000 quale quota di partecipazione alle spese.
3. E fatto obbligo
all Amministrazione comunale di Lecce di presentare una dettagliata relazione
sulla destinazione e sui risultati economici e finanziari dell assegnazione
regionale.
Art. 15(Interpretazione autentica del comma 2 dell art. 29 della
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21) 1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dell art. 29
della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi deve
intendersi alla spesa per fornitura di servizi. ALL.
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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