Anno 1994
Numero 32
Data 05/09/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 32

Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.



Art. 1


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui all allegato << B >> della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l entrata e in lire 29.664,940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per l uscita.


Art. 3

(Differimento di termini in materia di personale)


1. Il riassorbimento dell assegno ad personam previsto dal secondo comma dell art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e determinato con le modalita di cui all art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennita connesse all esercizio di specifiche funzioni.
2. Il termine del << sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle presente legge >>, di cui al secondo e terzo comma dell art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, e differito al 31 ottobre 1994.



Art. 4

(Piano di formazione professionale 1994- 95 - Norma transitoria)


1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di continuita la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilita finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999. Le attivita formative sono autorizzate dalla Giunta regionale con decorrenza 1 ottobre 1994 e si concludono entro il 31 maggio 1995. Ai fini della  preparazione delle attivita formative e dell aggiornamento degli operatori, la decorrenza finanziaria e contabile dell anno formativo 1994/ 95 e fissata al 1 luglio 1994.
2. Ai sensi di quanto previsto dall art. 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce verifica dell accertamento dell entrata. Il piano di formazione professionale 1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione Puglia al Fondo Sociale Europeo.
3. Per l anno formativo 1994/ 95 le convenzioni che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente norma, nonche all applicazione delle disposizioni di cui all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per l anno 1995.



Art. 5

(Artt. 25 e 29 legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni)


1. Al primo comma dell art. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo l espressione << art. 7 del Decreto Legislativo 18 marzo 1994, n. 184 >>, e aggiunta l espressione << e successive modificazioni e integrazioni >>.
2. All art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e aggiunto il seguente comma 4 bis:
<< 4 bis. I ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30 settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione esercitera i poteri sostitutivi >>.



Art. 6


1. In deroga all art. 26 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, e istituito, limitatamente all anno 1994, il << Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub - regionali (n. 5 EEPPT e 15 AACST) destinato al funzionamento complessivo delle attivita e delle spese di funzionamento degli Enti >>.

2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del Bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1994 e finalizzata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo >>.



Art. 7

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dell art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.




Art. 8

(Apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato)


1. Nell ambito dei rapporti convenzionati tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dei DPR 20 gennaio 1992, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, e autorizzata specifica apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le procedure e le modalita di cui all art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 9

(Procedure applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21)


1. Le procedure di cui al comma 1 dell art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato l attivita prevista dal progetto ammesso a contributo, successivamente:
a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale attivita;
b) siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di revoca, purche il conseguente procedimento non sia gia concluso con provvedimenti definitivi dell autorita giudiziaria.
2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 e subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle spese di lite.



Art. 10

(Documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all allegato << A >> della presente legge.


Art. 11


1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dell art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che abbiano gia attivato le procedure di cui all art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3.




Art. 12

(Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 - Personale)


1. Il personale di cui al comma 1 dell art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 e collocato nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La legge in materia di riorganizzazione dell Amministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma 1.



Art. 13

(Modifica decorrenza termini legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3)


1. I termini di cui al comma 2 dell art. 3 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni dieci e in anni due.




Art. 14

(Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni promosse dal comune di Lecce per la visita del Pontefice)


1. La Regione Puglia, in occasione della visita del Pontefice alla citta di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di interventi e iniziative promossi dall Amministrazione comunale in considerazione del particolare rilievo dell avvenimento.
2. Per le finalita di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e autorizzata a erogare all Amministrazione comunale di Lecce un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 quale quota di partecipazione alle spese.
3. E fatto obbligo all Amministrazione comunale di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui risultati economici e finanziari dell assegnazione regionale.



Art. 15

(Interpretazione autentica del comma 2 dell art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21)


  1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dell art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi deve intendersi alla spesa per fornitura di servizi.

ALL. OMISSIS





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.