Anno 1994
Numero 34
Data 19/12/1994
Abrogato No
Materia Industria;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 dicembre 1994, n. 34

Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale.



Art. 1


1. Al fine di incentivare l occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unita produttiva.
2. La sottoscrizione dell accordo di programma, che dovra essere autorizzato dalla Giunta regionale, e ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attivita industriali e/o artigianali. Le aree interessate agli interventi previsti dall accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia.
3. La concessione edilizia dovra inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori rispettivamente a 5 e 10 anni dalla data di avvio dell attivita produttiva.