Legge Regionale 19 dicembre 1994, n. 34
Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale.
Art. 11. Al fine di incentivare l
occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i
sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta
regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l autorizzazione alla realizzazione di
complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non
inferiori a 50 addetti per unita produttiva.
2. La sottoscrizione dell
accordo di programma, che dovra essere autorizzato dalla Giunta regionale, e
ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con
destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da
realizzare o sia indispensabile l ampliamento di strutture esistenti in aree
contigue non destinate alle attivita industriali e/o artigianali. Le aree
interessate agli interventi previsti dall accordo di programma dovranno essere
dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere
dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione
edilizia.
3. La concessione edilizia
dovra inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della
medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d uso degli
immobili siano mantenuti per periodi non inferiori rispettivamente a 5 e 10 anni
dalla data di avvio dell attivita produttiva.