Legge Regionale 13 gennaio 1995, n. 1 Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL, ai sensi dell' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 11. Allo scopo di non
pregiudicare i livelli di assistenza attualmente erogati, ai dipendenti del
Servizio sanitario regionale, limitatamente al ruolo sanitario, che alla data di
entrata in vigore della legge regionale << Norme e principi per il
riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 >> sono in posizione di
comando ai sensi dell art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comando
stesso e prorogato sino all adozione dei provvedimenti consequenziali alla
definizione delle nuove piante organiche e comunque non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della suddetta legge regionale.
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