Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 3 Procedure per l' attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994- 1999.
TITOLO 1Disposizioni generali
Art. 1(Finalita) 1.
La presente legge disciplina, per il triennio 1994/ 1996, modalita e procedure
per l attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo Plurifondo
(POP) Puglia 1994- 1999.
Art. 2(Obiettivi
del POP Puglia) 1.
La Regione attraverso il POP persegue i seguenti
obiettivi:
a)
potenziamento delle infrastrutture a valenza regionale e/o diffusione
territoriale con riferimento:
-
alla tutela delle risorse idriche, energetiche e
ambientali;
-
allo sviluppo delle reti di comunicazione;
-
alla creazione di strutture di formazione superiore e d eccellenza a iniziativa
del sistema universitario pugliese;
-
alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di
servizi sanitari di alta specializzazione;
b)
rafforzamento delle strutture del sistema produttivo per lo sviluppo dell
artigianato, dei servizi alle imprese e del turismo;
c)
qualificazione delle risorse agricole e delle aree rurali;
d)
sostegno alle attivita di ricerca e sviluppo orientate all effettivo
trasferimento e diffusione di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a
quello del sistema produttivo;
e)
qualificazione e finalizzazione delle attivita di formazione
professionale;
f)
riequilibrio socio - economico del territorio regionale.
Art. 3(Area
delle politiche comunitarie) 1.
In attuazione del protocollo d intesa in materia di snellimento delle procedure
e azioni per l accesso ai contributo comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994,
a termini dell art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e istituita, nel
quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia, l Area di coordinamento
delle politiche comunitarie.
2.
L incarico di coordinamento dell Area e attribuito ad un dirigente regionale
individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Giunta
regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche
regionali. Il responsabile di programma, entro 15 giorni dalla nomina, provvede
alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di
monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle
responsabilita relative allattuazione degli interventi, indicando ruoli e
competenze.
Il
responsabile propone alla Giunta regionale l assetto organizzativo e operativo
definito.
Art. 4(Comitato
Interassessorile per le Politiche Comunitarie) 1.
E istituito il Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie (CIPC),
di cui fanno parte gli Assessori alla programmazione, al bilancio e quelli
interessati ai singoli programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della
Regione o da un Assessore delegato, fa parte il responsabile di
programma.
2.
Il Comitato coordina la predisposizione di programmi comunitari vigila sulla
coerenza con la programmazione regionale, promuove l informazione e la
conoscenza sulle attivita dell Unione Europea, indica le fondi e le risorse
finanziarie per il cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull
attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure e in relazione agli
obiettivi indicati.
Art. 5(Comitato
misto) 1.
E istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali e forze economiche e
sociali. Il Comitato e presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e
si riunisce almeno due volte l anno. Del Comitato fanno parte il responsabile
di programma e i rappresentanti comunitari e ministeriali componenti del
Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del successivo art.
7.
2.
La Giunta regionale, con proprio provvedimenti, definisce la composizione del
Comitato misto.
3.
Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra
soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l efficacia dei
programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari,
propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull
attivita della Regione e dell Unione europea nonche del Comitato di
sorveglianza.
Art. 6(Compiti
del responsabile di programma) 1.
Il responsabile di programma trasmette alla Giunta regionale, al CIPC e al
Comitato misto, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi comunitari, nella quale rileva eventuali difficolta sorte nella fase
operativa, propone le soluzioni per garantire lefficacia degli interventi,
sollecita eventuali modifiche amministrative, normative o regolamentari per
migliorare loperativita istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al
Consiglio regionale.
2.
Il responsabile di programma:
-
assolve al compito di coordinamento tra tutti i settori
intereressati;
-
partecipa alle riunioni del CIPC;
-
interviene per migliorare il sistema di attuazione e di
monitoraggio;
-
verifica il rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali; - cura un
ampia diffusione dell informazione e della pubblicita;
-
sottoscrive le proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al comma
2 del successivo art. 16.
3.
Il responsabile di programma si avvale di un Comitato tecnico composto da
esperti particolarmente qualificati nelle materie relative alle politiche
regionali e comunitarie, alle procedure di finanziamento che prevedano forme di
partneriato pubblico - privato e ai principali settori interessati dai programmi
comunitari.
4.
Possono fare parte del Comitato degli esperti anche soggetti esterni all
Amministrazione regionale.
5. I
membri del Comitato tecnico sono nominati dal Presidente della
Regione.
6.
Per le attivita di valutazione ex - ante, in itinere ed ex - post, così come
previste dall art. 26 del regolamento comunitario n. 2082/ 1993, dal POP 1994/
1999 << Sottoprogramma Attuazione >> e dagli altri programmi
comunitari, il responsabile di programma si avvale di una struttura tecnica,
organismo pubblico o a prevalente partecipazione pubblica, di qualificata
competenza in materia, indicata dalla Giunta regionale.
7.
Il responsabile di programma relazione ogni tre mesi al CIPC sul lavoro svolto
dal Comitato tecnico e sui risultati del sistema di valutazione e
monitoraggio.
8.
Il centro di spesa e unico. Il responsabile di programma, d intesa con l
Assessorato al bilancio, vigila sulla correttezza degli impegni finanziari e dei
pagamenti relativi agli interventi previsti nei programmi
comunitari.
Art. 7(Compiti
del Comitato di sorveglianza) 1.
E istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) 1994- 1999. Il Comitato e insediato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Comitato e presieduto dal Presidente
della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del
Comitato stesso.
2.
Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del
POP 1994- 1999 e delle sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e
ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti.
3.
L attivita del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le
modalita contenute nel capitolo VII Sorveglianza e Valutazione del
regolamento comunitario n. 2082/ 1993.
4.
Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze
sullo stato di avanzamento del QCS e dei relativi programmi e misure, fornite
dal responsabile di programma con apposite relazioni
tecniche.
Il
Comitato di sorveglianza:
-
coordina gli interventi previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di
sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;
- ha
la responsabilita di seguire e sorvegliare l attuazione e l esecuzione dei
diversi programmi e misure in cui si articola il QCS 1994- 1999, affinche siano
raggiunti gli obiettivi previsti;
- ha
la responsabilita del controllo finanziario;
-
propone, nell ambito dei principi concordati ed adottati nel QCS 1994- 1999,
nonche secondo le disposizioni previste al capitolo VII del regolamento
comunitario n. 2082/ 1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei
relativi piani di finanziamento.
L
attivita del Comitato di sorveglianza e estesa a tutti i programmi
comunitari.
Art. 8(Informatizzazione
e controllo) 1.
Entro trenta giorni dalla data di nomina, il responsabile di programma propone
alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i
programmi e le misure previsti nel QCS 1994- 1999. Il piano deve prevedere un
sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi,
dettagliati e sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi
al POP 1994-1999 e degli altri interventi previsti nell ambito del QCS 1994-
1999. Tale piano deve precedere l estensione dellaccesso al sistema
informativo alla I Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i
pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni ed integrazioni << Norme sulla contabilita
regionale >>, i vincoli e le procedure concordate tra Commissione
comunitaria e Stato e adottate nel QCS.
2.
Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell impegno, certificato
dal Settore ragioneria, sia quella del pagamento a fronte di spesa
effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate
nel QCS e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Art. 9(Informazione
e pubblicita) 1.
Le azioni in materia di informazione e di pubblicita devono rispettare le
disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n.
94/ 342.
2.
La pubblicita deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e
oggettivita, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni locali e
agli indici ADS per la carta stampata. Tali criteri si applicano anche ad
eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole
misure.
3.
Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo
art. 23, sono attuate anche attraverso le associazioni delle PMI e loro
consorzi. A tal fine, la Regione concede contributi in conto capitale nella
misura non superiore al 70% delle spese ammissibili.
Le
Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta giorni dalla data di
esecutivita del POPO, progetti operativi di promozione e diffusione, con
riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le
proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate
con atto deliberativo della Giunta regionale.
Art. 10(Disciplina
pareri di competenza regionale per l attuazione degli interventi
comunitari) 1.
AL fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di competenza di
uffici e/o di organismi tecnici regionali relativi a programmi e/ o interventi
finanziati alla Unione europea e gestiti dalla Regione, e istituito un Comitato
composto da un rappresentante per ciascun organismo tecnico regionale competente
per materia, dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile
del programma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Comitato esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende
positivo.
3.
Il Comitato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un
Assessore da lui delegato. Alle sedute sono chiamati a partecipare i dirigenti
degli uffici regionali interessati alle problematiche in esame, ivi compresi i
dirigenti dei Settori urbanistica e assetto del territorio ed
ecologia.
4.
Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale di
qualifica non inferiore alla VIII.
Art. 11(Rimodulazione) 1.
In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV dell <<
Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno >> e dei regolamenti
comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di sorveglianza,
anche in fase di valutazione intermedia, potra procedere a rimodulare, tra le
singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli assi FSE e
tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le risorse finanziarie
annuali previste dal POP 1994- 1999, per un importo non superiore al 30% dei
costi totale, e, comunque, con un limite che non sia superiore a 30
MECU.
Art. 121.
Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti che nei
confronti del personale dipendente applicano integralmente gli istituti
economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/ o
eventuali contratti di gradualita.
Art. 13(Modificazioni
e integrazioni al programma operativo) 1.
La Giunta regionale e autorizzata ad apportare, con
propria
deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo a seguito di
osservazioni formulate in sede di trattativa con la Commissione
comunitarie.
2.
La deliberazioni di cui al precedente comma 1 e trasmessa per conoscenza al
Consiglio regionale.
TITOLO 2Sezione FERS
CAPO 1Infrastrutture
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 14(Soggetti
beneficiari) 1.
Possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi
di natura infrastrutturale, relativamente al triennio 1994- 1996 di cui al POP
1994- 1999; le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali e
loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della
direttiva comunitaria n. 50/ 1992, societa con capitale pubblico anche di
minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.
Art. 15(Modalita
di accesso al finanziamento) 1.
Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1994- 1996, da parte dei
soggetti di cui al precedente art.14 devono essere presentate alla Regione
Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul
Bollettino Ufficiale regionale. Al fine di garantire la piu ampia informazione,
verra data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di
cuoi uno a diffusione nazionale e sue due quotidiani regionali che, in base ai
rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu
diffusi.
2.
Ogni proposta di intervento deve essere corredata della scheda di cui all
allegato n. 1 della presente legge.
3.
Le proposte di intervento relative a progetto che insistono nelle aree sensibili
al punto di vista ambientale, di cui all allegato 2 della diretta CEE n. 85/
337, così come da definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:
200.000 nel POP 1994- 1999, devono essere corredate anche della scheda di cui
all allegato n. 2 della presente legge.
4. I
soggetti di cui al precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad
interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privati per
quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario.
5.
La FINPUGLIA Spa, potra ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate
all attuazione di interventi << Project financing >>. A tal fine,
la Giunta regionale dettera specifiche direttive di
attuazione.
6.
La scelta dei soggetti privati avverra attraverso procedure
concorsuali.
Art. 16(Finanziamento) 1.
Il 30% dell ammontare del finanziamento relativo a interventi e opere di natura
infrastrutturale per il triennio 1994- 1996, di cui al POP 1994- 1999, e
destinato ai progetti esecutivi e immediatamente
cantierabili.
2.
Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a
finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare un anticipazione pari
al 5% dellintero importo dell intervento. Tale anticipazione sara erogata
sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della
attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo
stesso.
3.
La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste
nelle misure << Infrastrutture >> su tutto il territorio regionale
tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale -
Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base di parametri
oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutture, ai livelli di
occupazione e alle vocazioni delle singole Province.
Art. 17(Istruttoria
e valutazione delle domande) 1.
Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionale di
competenza, sulla base della normativa vigente e del POP 1994-
1999.
2.
Le proposte di intervento istruite e valutare da parte dei settori competenti
sono approvate, con atto deliberativo, dalla Giunta regionale entro 30 giorni
dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1
del precedente art. 15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti
deliberativi devono essere preceduti da valutazione del Nucleo previsto al
successivo art. 18.
3. I
progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell atto deliberativo della
Giunta.
4. I
Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d opera e finale
sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando,
attraverso la stesura di appositi verbali:
- l
apertura dei cantieri o l inizio delle attivita:
- lo
stato di avanzamento dei lavori o delle attivita in termini quantitativi ed
economici;
- la
chiusura dei cantieri e delle attivita;
- la
rilevazione degli indicatori fisici conseguito con la realizzazione del
progetto;
- l
osservanza delle norme nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri
ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 18(Nucleo
di valutazione) 1.
Il nucleo di valutazione opera presso l Assessorato alla programmazione ed e
composto da:
- il
Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede;
- il
Coordinatore del Settore ragioneria generale;
- i
Coordinatori dei Settori competenti;
-
due esperti esterni all Amministrazione regionale particolarmente qualificati
nelle materie relative agli interventi.
2. I
componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Sezione 2 Interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di bonifica dei
siti inquinati.
Art. 19(Soggetti
beneficiari e attuatori) 1.
La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e
di fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai
Comuni, singoli, associati o Consorziati, ai sensi della legge regionale 13
agosto 1993, n. 17.
2.
Gli interventi previsti dall art. 7 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, sono delegati alle
Province.
3.
Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono,
provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all art. 7 del
citato decreto legge n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988,
nonche alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese
pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le
Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli
interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente
mediante bando pubblico.
4.
Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti
attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati
con criteri di priorita nell ambito del piano regionale di cui all art. 5
della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e inclusi fra gli interventi ammessi a
finanziamento nell ambito del POP 1994- 1999, nonche nell ambito del
programma triennale per la tutela ambientale 1994- 1996.
Art. 20(Finanziamento) 1.
Nel bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994- 1996 e
istituito un fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi
di bonifica delle aree inquinate.
2.
Il fondo regionale di rotazione e alimentato inizialmente con le risorse
finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di
bonifica nell ambito del POP 1994- 1999, nonche del programma triennale per la
tutela dell ambiente 1994- 1996. Successivamente, al fondo regionale di
rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di
rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di
inquinamento.
3.
Nella parte Entrate del bilancio regionale di previsione per il 1994 e
pluriennale 1994- 1996 e istituito il capitolo << Finanziamenti statali e
comunitari destinati ad interventi di bonifica dei siti inquinati. Somme
derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili
di situazioni di inquinamento. Fondo regionale di rotazione >>, con una
dotazione finanziaria per l anno 1994 di lire 2 miliardi.
4.
Nella parte Uscita del bilancio regionale di previsione per il 1994 e
pluriennale 1994- 1996 e istituito il capitolo
Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo
regionale di rotazione , con uno stanziamento per l anno 1994 di lire 2
miliardi.
CAPO 2Regime di aiuti
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 21(Soggetti
beneficiari) 1.
Possono presentare richiesta di finanziamento per il triennio 1994- 96 i
soggetti pubblici e privati così come indicati nelle leggi regionali e/o
nazionali che disciplinano i settori di intervento ricompresi nel POP 1994-
1999.
Art. 22(Modalita
di accesso al finanziamento) 1.
Le richieste di finanziamento relative alle annualita 1994 e 1995 devono essere
presentate alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando sul Bollettino ufficiale.
2.
Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della
suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione
nazionale e su due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e
AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.
3.
Le richieste di finanziamento relative all annualita 1996 devono essere
presentate dal 1 dicembre 1995 al 31 gennaio 1996.
Art. 23(Finanziamento) 1. I
regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:
a)
investimenti effettuati dalle imprese artigiane;
b)
servizi reali a favore delle imprese;
c)
accesso al mercato dei capitali;
d)
infrastrutture a tutela dell ambiente;
e)
infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema
produttivo;
f)
investimenti effettuati dagli operatori turistici;
g)
internazionalizzazione delle imprese.
2.
La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste
nelle misure << Aiuti alle imprese >> su tutto il territorio
regionale tenendo conto dei tre sistema individuati dalla programmazione
regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base di
parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione,
ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole
Province.
Art. 24(Istruttoria
e valutazione delle domande) 1.
Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di
competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della
normativa regionale vigente e dei criteri di cui al POP 1994- 1996 entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 22, comma
1.
2.
La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano di
riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvedera l Assessore
competente per settore.
Sezione 2 Artigianato
Art. 25(Criteri
e procedure di attuazione) 1. I
criteri e le procedure per l attuazione del POP 1994- 1999 << Asse
prioritario 2 Industria, artigianato e servizi alle imprese - Sottoprogramma
2: Aiuti all artigianato >> sono disciplinati da apposita legge regionale
e dalle relative misure del programma.
Sezione 3 Fondo speciale di garanzia
Art. 26(Istituzione) 1.
E istituito un fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzie
per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli
lavoratori per le iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n.
49.
2.
Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori
istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell indebitamento
a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti
realizzati entro l anno antecedente alla data della domanda di accesso alle
agevolazioni previste dal presente articolo.
3. I
rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione
dello stesso.
Art. 27(Interventi
ammissibili a garanzia) 1.
Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti:
a)
prestiti partecipativi;
b)
operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel
capitale di rischio di imprese costituite in forma di societa di capitale e
cooperative, anche costituite ai sensi della legge n. 49 del
1985;
c)
partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a societa cooperative costituite
ai sensi della legge n. 49 del 1985;
d)
finanziamenti a medio e lungo termine.
Art. 28(Gestione) 1.
La gestione del fondo sara affidata ad un istituto di credito specializzato in
operazioni di medio - lungo termine.
2.
la selezione dell istituto di credito gestore del fondo avverra con procedura
ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/ 1992. I rapporti tra la Regione
Puglia e l istituto gestore del fondo sono regolari da specifiche
convenzioni.
3.
Per la copertura delle spese di gestione del fondo e riservata all istituto
gestore una commissione << una tantum >>, da definirsi in sede di
convenzione con l istituto stesso.
4.
L istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio
di ogni anno, un rapporto previsionale circa l utilizzo del fondo; entro il 31
gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull attivita realizzata nel
semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve
essere presentato entro 30 giorni dalla data di trasferimento delle dotazione
finanziaria del fondo all istituto gestore.
Art. 29(Disciplina
ed operativita) 1.
Il fondo potra prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi
derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata
della garanzia non puo essere superiore a 10 anni.
2.
Le modalita operative per l accesso al fondo, nonche le azioni di promozione,
sono predisposte dall istituto gestore del fondo, di concerto con l
Assessorato regionale all industria, artigianato e commercio, sentite le
organizzazioni delle piccole e medie imprese.
3.
L importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non puo
superare i 950 milioni di lire.
Sezione 4 Nuove iniziative
Art. 30(Interventi
ammissibili a contributo) 1.
La Regione Puglia promuove la creazione di nuove iniziative imprenditoriali
mediante l agevolazioni per:
- l
acquisizione dei servizi;
- l
acquisizione di attrezzature e macchinari.
Art. 31(Acquisizione
servizi) 1. I
servizi ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:
a)
utilizzo di uno spazio attrezzato per l attivita di impresa e di tutti i
servizi logistici disponibili;
b)
servizi di segreteria, ricevimento e vigilanza;
c)
utilizzo di telefax, telex, fotocopiatrici ed attrezzature
informatiche;
d)
utilizzo di sale riunioni, conferenze, formazione e show
room;
e)
servizio di mensa;
f)
assistenza contabile, fiscale, amministrativa e legale;
g)
assistenza e consulenza nel controllo di gestione;
h)
assistenza e consulenza nella gestione del personale;
i)
assistenza e consulenza per la ricerca e la selezione di
personale;
l)
assistenza e consulenza per la redazione dei business
plan;
m)
assistenza e consulenza commerciale e in materia di
marketing;
n)
assistenza e consulenza per l accesso a canali di finanziamento regionali,
nazionali e comunitari.
2.
Per l acquisizione di servizi di cui al precedente comma 1 e concesso un
contributo su un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni per
anno.
3.
Il contributo e erogato per un triennio e nelle seguenti
misure:
-
70% dell importo complessivo nel primo anno;
-
50% dell importo complessivo nel secondo anno;
-
40% dell importo complessivo nel terzo anno.
4. I
servizi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 sono
offerto dai soggetti aderenti alla rete European Busines Innovatio Center
Network - EBN che gestiscono incubatori di impresa e dai parchi scientifici e
tecnologici, presenti sul territorio regionale.
I
servizi di cui alle lettere f), g), h), i), l), m) e n) sono offerti da societa
presenti sul mercato.
Art. 32(Acquisizione
di attrezzature e macchinari) 1.
E istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l abbattimento
del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di
erogazione.
2.
Gli investimenti agevolabili sono:
-
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
-
brevetti;
-
beni materiali e immateriali.
3.
L importo complessivo dell investimento agevolabile non puo essere superiore
a lire 500 milioni.
4.
La gestione del fondo sara affidata ad un istituto di credito di carattere
locale e diffuso su tutto il territorio regionale.
5.
La selezione dell istituto gestore del fondo avverra con procedura ristretta
ai sensi della direttiva CEE n. 50/ 1992.
6. I
rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno
ad aumentare la dotazione del fondo stesso.
Art. 33(Soggetti
beneficiari) 1. I
beneficiari degli interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese
artigiane, le piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova
costituzione, organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai
sensi della legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si
localizzano all interno degli incubatori di impresa o all interno dei parchi
scientifici e tecnologici presenti sul territorio regionale e gestiti dai
soggetti di cui al precedente art. 31.
2.
Le domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi
imprenditori, senza limiti di eta, sia da imprese esistenti che intendono
avviare nuove iniziative imprenditoriali.
Art. 34(Modalita
di accesso ai finanziamenti) 1.
Le ricerche di finanziamento devono essere presentate dai soggetti beneficiari
indicati al precedente art. 33 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
2.
Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della
suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione
nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e
AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.
Art. 35(Selezione
e valutazione delle domande) 1.
La selezione e valutazione delle domande di agevolazione di cui al precedente
art. 34, e affidata dall Assessorato
allindustria, artigianato e commercio alla Societa per lo sviluppo
della imprenditorialita giovanile SpA, cui e affidata anche la valutazione
della congruita dei costi degli investimenti e dei servizi.
Art. 36(Rapporti
tra Regioni e organismi gestori) 1. I
rapporti tra Regione Puglia, organismi gestori degli incubatori di impresa e
parchi scientifici e tecnologici, istituto di credito locale e societa per lo
sviluppo della imprenditorialita giovanile SpA sono regolati da specifiche
convenzioni.
Sezione 5 Cooperazione trasnazionale
Art. 37(Interventi
ammissibili a contributo) 1.
La Regione promuove progetti di sviluppo delle PMI finalizzati a realizzare
accordi di collaborazione con partners esteri, mediante la concessione di
agevolazioni per l acquisizione dei servizi indicati nella specifica misura del
sottoprogramma Aiuti ai servizi alle imprese.
Art. 38(Soggetti
beneficiari) 1.
Sono destinatari dei benefici di cui al precedente art. 37 le piccole e medie
imprese e loro consorzi che abbiano sede legale, operativa e amministrativa nel
territorio regionale.
Art. 39(Modalita
di accesso) 1.
L accesso alle agevolazioni sara disciplinato attraverso apposito bando
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui principali organi
di stampa a diffusione nazionale e regionale.
Art. 40(Finanziamento) 1.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al successivo comma del presente
articolo, sono ritenute prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di
imprese.
2.
AI beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% dei costi
ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa, secondo le modalita previste
dal sottoprogramma << Aiuti ai servizi alle imprese
>>.
Art. 41(Selezione
e valutazione delle domande) 1.
La selezione e valutazione delle domande di agevolazione nonche la valutazione
finale degli interventi ammessi a contributo sono affidate a un Nucleo tecnico
di valutazione, nominato dalla Giunta regionale, costituito presso l
Assessorato all industria commercio e artigianato e composto dal dirigente
responsabile del Settore Industria, che lo presiede, e da quattro esperti
esterni all Amministrazione regionale dotati di competenze
diversificate.
2. I
criteri di selezione e valutazione sono gli stessi indicati nella specifica
misura del sottoprogramma << Aiuti ai servizi alle imprese
>>.
Sezione 6 Innovazioni tecnologiche
Art. 42(Soggetti
beneficiari) 1.
Sono destinatari di benefici:
a)
le imprese di cui al decreto del Ministro all industria, commercio e
artigianato del 1 giugno 1993;
b)
le imprese artigiane;
c) i
consorzi o le societa consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e
b);
d)
le societa consortili o i centri di ricerca costituiti dai soggetti di cui ai
precedenti punti a) e b), a capitale misto e a maggioranza
privato;
e)
le societa di servizi.
2. I
suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa e amministrativa sul
territorio regionale.
Art. 43(Modalita
di accesso al finanziamento) 1.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti
beneficiari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando
sul Bollettino ufficiale.
2.
Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia delle
suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione
nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e
AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.
Art. 44(Finanziamento) 1.
Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie
individuate dalle specifiche iniziative previste dalla misura << Ricerca,
innovazione e sviluppo >> di cui al POP 1994- 1999.
2.
AI beneficiari di cui al precedente art. 42 sono concessi contributi in conto
capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola
iniziativa.
Art. 45(Istruttoria
e valutazione) 1.
Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dalle Universita degli
studi di Bari, Lecce e Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di
chiusura del bando di cui al precedente art. 43, comma 1.
2. I
rapporti tra Regione e organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da
specifica convenzione.
3.
L attuazione delle misure avverra nei modi e nei termini previsti dal relativo
sottoprogramma.
Sezione 7 Incentivi agli investimenti nel settore turistico
Art. 46(Tipologie
di intervento) 1.
Le tipologie di intervento sono quelle previste dalla legge regionale 22 agosto
1989, n. 12, e dalla relativa misura del POP 1994- 1999 << Incentivi agli
investimenti turistici >>.
Art. 47(Soggetti
beneficiari) 1.
Sono destinatari dei benefici:
a)
gli operatori privati, singoli o associati;
b)
le associazioni e le societa commerciali costituite ai sensi del Codice civile,
interessate allo sviluppo delle attivita turistiche;
c)
gli enti pubblici e/ o loro consorzi.
2. I
suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa ed amministrativa sul
territorio regionale.
Art. 48(Modalita
di accesso al finanziamento) 1.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti
beneficiari alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
relativo bando sul Bollettino ufficiale.
2.
Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della
suddetta pubblicazione su tre organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale
e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS,
risultino essere i piu diffusi.
Art. 49(Finanziamento) 1.
Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie
individuate dalla specifica misura del sottoprogramma << Turismo >>
di cui al POP 1994- 1996.
2.
Ai beneficiari di cui al precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto
capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola
iniziativa.
3.
Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo
nautico, la misura di contributi e elevata, se a favore di enti pubblici, fino
al 60% dellinvestimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di
400 milioni di lire.
4.
Le modalita di finanziamento delle strutture di cui al precedente comma 3 sono
quelle previste dal successivo art. 54.
5.
La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo
conto dei tre sistemi di individuati dalla programmazione regionale -
Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base dei parametri
oggettivi di cui al precedente art. 23.
Art. 501. I
criteri e le procedure per l attuazione del POP 1994- 1999 << Asse
prioritario 3 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.2 Promozione dell attivita
turistica >> sono disciplinati da apposite leggi regionali e dalla
relativa misura del programma.
2. I
programmi di << Promozione turistica >> vengono predisposti dall
Assessorato al turismo e approvati dalla Giunta regionale mediante piano
triennale d intervento finanziato con gli stanziamenti degli esercizi
finanziari di riferimento globalmente considerati.
Sezione 8 Recupero beni culturali
Art. 51(Recupero
teatro Petruzzelli) 1.
Per il recupero del teatro Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i soggetti privati proprietari dell
immobile possono richiedere contributi.
2.
La misura del contributo non potra superare il 40% della spesa ritenuta
ammissibile e il 20% delle risorse finanziarie del primo
triennio.
3.
Il contributo sara erogato tramite l Amministrazione comunale di Bari con le
modalita previste dalla legge regionale 29 giugno 1979, previa stipula di una
specifica convenzione tra la Regione, l Amministrazione comunale di Bari e i
soggetti di cui al precedente comma 1 che disciplinera la fruizione pubblica
del bene in conformita a quanto sancito dalla legge 21 dicembre 1961, n°
1552.
4.
Per il recupero di tutti gli altri beni culturali inseriti nel POP, per tutto
quanto non riportato nella presente normativa si applicano le norme statali e
regionali vigenti.
Sezione 9 Turismo rurale
Art. 52(Finalita) 1.
La Regione, nell ambito del POP 1994- 1999, nonche di altri programmi di
iniziativa comunitaria, promuovono interventi a favore del turismo rurale al
fine di potenziare e diversificare l offerta turistica.
2.
Il turismo rurale comprende l offerta di ospitalita, ristorazione, servizi e
attivita per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta
fruizione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del
territorio rurale.
3.
Per il perseguimento delle finalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, la
Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di
edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi
manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico
della legge n. 1089 del 1939, o comunque la cui esecuzione risalga ad oltre 50
anni, anche di proprieta privata, situati in aree rurali per renderli
suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle
aree rurali.
4.
La Regione Puglia concede provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai
successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e
trasformazione in strutture ricettive di cui all art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, ivi compresi strutture e impianti sportivi.
Art. 53(Soggetti
beneficiari) 1.
Sono destinatari dei benefici i seguenti soggetti proprietari degli immobili
indicati nel precedente art. 52:
a)
gli enti locali e loro consorzi;
b)
gli altri enti pubblici, le cooperative e le societa costituite ai sensi del
Codice civile, interessate allo sviluppo delle attivita
turistiche;
c) i
privati cittadini.
Art. 54(Modalita
di accesso al finanziamento) 1.
Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all
Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune
nel cui territorio ricade l intervento e corredate dei seguenti
documenti:
-
relazione tecnica:
-
progetto esecutivo dell intervento proposto;
-
computo metrico estimativo;
-
piano finanziario;
-
dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilita, di non aver
richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi
statali o regionali;
-
dichiarazione d impegno ad attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di
cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive
modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti
dal FESR, così come previsti dal regolamento CEE n. 4254/
1988;
-
titolo di proprieta del terreno e del manufatto.
2.
Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsione dello
strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al precedente comma 1 deve
essere corredata anche della concessione edilizia.
3.
Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello
strumento urbanistico vigente e/o adottato, in deroga al disposto dell art. 55
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere
favorevole della Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione
comunale.
4.
La deliberazione, in uno agli atti progettuali, viene inviata all Assessorato
regionale all urbanistica, che esprime, entro sessanta giorni, con relazione,
il proprio motivato parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende positivo.
5.
La deliberazione di inserimento del medesimo intervento nei programmi di
finanziamento costituisce approvazione della variante. E fatto obbligo ai
Comuni di inserire le relative previsioni nell ambito dei PF e/o PRG vigenti
e/o adottati.
6.
La relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di
aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, deve esplicitare l ammissibilita o meno dell intervento sotto detto
profilo. La deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se
richiesto, rilascio di nulla - osta previsto dall art. 7 della legge n. 1497
del 1939.
7.
Ove occorra, ai progetti possono essere apportate modifiche senza che cio
comporti la necessita di ulteriori atti autorizzativi da parte del
Comune.
8.
La effettiva erogazione del finanziamento e sempre subordinata alla
presentazione, da parte dell Amministrazione comunale, all Assessorato
regionale al turismo della concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei
nulla - osta necessari, ove esistano vincoli sul
territorio.
Art. 55(Finanziamento) 1.
Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 52, sono
concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura
massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili.
2.
Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto
ai manufatti ristrutturati e per l adeguamento tecnologico di questi ultimi e
consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti
esistenti.
3.
La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo
conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata,
Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui
al precedente art. 23.
Art. 56(Vincolo
di destinazione) 1.
Gli immobili incentivati ai sensi della presente normativa sono vincolati alla
specifica destinazione di ricettivita turistico - rurale per la durata di venti
anni.
2.
Il vincolo e reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante
trascrizione presso la Conservatoria del registro Immobiliare competente per
territorio.
Art. 57(Revoca
dei finanziamenti) 1.
In caso di mancata attuazione di quanto previsto della presente normativa il
finanziamento e revocato e il beneficiario e obbligato alla restituzione di
quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali e della svalutazione
monetaria.
TITOLO 3
Sezione FEOGA
Art. 58(Criteri
e procedure di attuazione) 1. I
criteri e le procedure per gli interventi e la gestione finanziaria del POP
1994/ 1999 - Asse prioritario 4 Diversificazione, valorizzazione delle risorse
agricole e sviluppo rurale, sono quelle previste nel POP – Sezione FEOGA, parte
<< C >>.
TITOLO 4
Sezione FONDO SOCIALE EUROPEO
Art. 59(Azioni
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a favore delle
imprese) 1.
La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalita individuate dall
art. 1 del regolamento CEE n. 2081/ 1993, obiettivi 1, 3 e 4, puo autorizzare,
con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in coerenza con il
programma operativo delle attivita cofinanziate FSE approvato dalla Unione
europea:
a)
la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro
consorzi, con le modalita di cui al successivo art. 60;
b)
la corresponsione alle imprese degli aiuti all occupazione di cui al successivo
art. 61, così come previsto dal regolamento CEE n. 2084/ 1993 e in coerenza con
le specifiche norme dello Stato in materia.
Art. 60(Attivita
formativa) 1.
Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per
disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei propri organici e progetti di
riqualificazione, riconversione, aggiornamento e specializzazione del proprio
personale, che siano coerenti con il programma operativo.
2.
La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata
dall impegno all assunzione del personale qualificato al termine della
attivita formativa.
3.
La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata di
adeguate motivazioni e/o accordi relativi all operazione formativa
proposta.
4. I
progetti formativi devono indicare:
a) i
presupposti tecnico - economici e occupazionali del percorso formativo
progettato;
b)
il programma didattico da svolgere, che puo prevedere, nel caso sia necessario
per le finalita del corso, un adeguata attivita di
tirocinio;
c)
le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento della attivita
formativa;
d)
il bilancio delle spese che si presume di sostenere;
e) i
risultati che l attivita formativa si propone di
raggiungere.
Art. 61(Aiuti
all occupazione) 1.
Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all
occupazione, così come previsto all art. 1 del regolamento CEE n. 2084/ 1993,
nelle attivita e alle condizioni previste nel programma operativo e/ o dalle
norme nazionali.
2.
Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari
e definitive.
Art. 62(Modalita
di presentazione delle richieste) 1.
Le richieste di intervento di cui ai precedenti artt. 60 e 61 devono essere
presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 giugno dell anno
precedente a quello di realizzazione, con le modalita individuate nell
apposito bando che verra pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.
2.
Per l anno 1995 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
Art. 63(Istruttoria
e valutazione delle richieste) 1.
Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall Assessorato competente
e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del
Consiglio regionale in conformita ai seguenti criteri:
a)
ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel
programma operativo approvato;
b)
garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di
riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale;
c)
preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti
a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;
d)
priorita per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che
beneficiano degli interventi FESR e FEOGA;
e)
priorita, per la corresponsione degli aiuti all assunzione, alle richieste
avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone,
nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi
annuali.
2.
Per l anno 1994 le richieste gia presentate sono approvate dal Consiglio
regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge secondo l ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza
con le norme del programma operativo.
Art. 64
(Esecuzione
dei progetti) 1.
L esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell idoneita delle
strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da
parte degli organi preposti ed e disciplinata da apposita
convenzione.
2.
Ai sensi di quanto previsto all art. 5, comma 3, del regolamento CEE n. 2084/
1993, le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una
quota adeguata, nell entita definita a livello nazionale per tali
progetti.
Art. 65(Borse
di formazione) 1.
Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto
contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all estero e
finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni,
la Regione, in coerenza con il programma operativo e nell ambito del programma
annuale delle attivita di formazione professionale, puo prevedere borse di
studio in favore di giovani laureati.
2.
Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da
frequentare, nonche la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed
eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per
raggiungere la sede di realizzazione del corso.
3. I
criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonche di selezione dei
candidati, saranno stabiliti in sede di approvazione dei piani annuali di
formazione professionale.
Art. 66(Rapporti
con il sistema delle Universita pugliesi) 1.
Nel quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di
assicurare la necessaria collaborazione con le Universita pugliesi, la Regione
puo stipulare con esse, ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, accordi di programma per la realizzazione di collaborazioni in materia di
formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di
cui al precedente art. 65, per l attuazione di attivita formative avanzate
contenute nel programma operativo approvato dalla Unione europea e previste nei
programmi annuali di formazione o, comunque, in attuazione di specifici
programmi comunitari.
TITOLO 5Disposizioni finali e finanziarie
Art. 67(Disciplina
degli organismi) 1. I
compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e
dal POP 1994- 1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri
previsti dall art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n.
45.
2.
Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al precedente
comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR -
Sottoprogramma 9 >> Assistenza tecnica, pubblicita, monitoraggio >>
e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 << Assistenza al programma e supporto
tecnico scientifico al sistema agroindustriale >>, ove non indicati nelle
specifiche misure.
Art. 68(Anticipazioni
finanziarie) 1.
Al fine di dare immediato avvio al programma operativo e tempestiva
autorizzazione degli interventi, la Giunta regionale e autorizzata a definire
con gli istituti di credito specializzati le modalita di accesso ad
anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli stessi e disciplinate da
apposita convenzione.
Art. 69(Norma
finanziaria) 1.
Per la copertura degli oneri derivanti dall attuazione del POP 1994- 1999 e da
quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all
art. 13 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.
Allegato PROGRAMMA
OPERATIVO PLURIFONDO 1994- 1999
SEZIONE
F.E.S.R.
ALL.
1: DOMANDA DI FINANZIAMENTO - 1 TRIENNIO 1994- 1996 -
Infrastrutture
ALL.
2: QUESTIONARIO RELATIVO AI PROGETTI CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI DAL
PUNTO DI VISTA AMBIENTALE DIRETTIVA CEE N° 997/ 1985.
REGIONE
PUGLIA
PROGRAMMA
OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999
ALL.
1
DOMANDA
DI FINANZIAMENTO
I
TRIENNIO 1994-1996
Infrastrutture
Regione
Puglia
Presidenza
Giunta Regionale - Prot. n. _____________ del
_______________________
DOMANDA DI FINANZIAMENTO I
TRIENNIO 1994-1996
Infrastrutture
SCHEDA
PROGETTUALE
ASSE PRIORITARIO
____________________________________________________ |
Riservato allAssessorato Protocollo ››››› |
1.
INFORMAZIONI
GENERALI
1.1
Denominazione dellintervento
proposto
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2 Sottoprogramma
1.3 Misura
1.4 Soggetto proponente
1.5
Rappresentante legale
___________________________________
Sede
_______________________________ Tel. ______________
1.6
Importo dellintervento proposto
di cui si richiede linserimento nel Programma P.O.P. (in milioni di
lire)
IMPORTO
- di cui a carico del
proponente
- di cui a carico dei
privati
1.7
Tipo
di intervento
- Nuovo intervento
- Adeguamento
- Ampliamento
1.8
Importo delleventuale
intervento globale allinterno del quale si integra lintervento (in milioni di
lire)
IMPORTO
Fonti di finanziamento
dellintervento globale
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.9
Localizzazione
dellintervento
Provincia
Comune/Comune prevalente
Più Comuni (indicare)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.10
Stato
della progettazione
1. Progetto preliminare
2. Progetto ……………….
3. Progetto esecutivo
1.11
Autorizzazioni ed approvazioni
conseguite
ENTE
NATURA
ESTREMI ATTO
______________________ _______________________
______________________
______________________ _______________________
______________________
______________________ _______________________
______________________
______________________ _______________________
______________________
1.12 Autorizzazioni ed approvazioni
conseguite
ENTE NATURA ESTREMI
ATTO
______________________ _______________________
______________________
______________________ _______________________ ______________________
______________________ _______________________
______________________
______________________ _______________________
______________________
1.13
Compatibilità
urbanistica
- Richiesta
- Nulla osta
- Altra procedura
(specificare)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.14
Tempo di realizzazione
dellintervento
- Data inizio lavori
- Data fine lavori
Disponibilità
dellimmobile/terreno oggetto dellintervento SI › NO ›
Titolo di proprietà
___________________________________________________________________
Altro titolo
_________________________________________________________________________
2.
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE
SENZA INTERVENTO
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ELEMENTI ANALITICI PER LA
VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELLINTERVENTO
3.1
Descrizione dellintervento
proposto
a) Caratteristiche
tecnico-progettuali
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Organizzazione
funzionale
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Indicatori della misura
(compilare tabella 1)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.2
Quantificazione ed articolazione
dei costi di investimento
a)
Criteri
utilizzati
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b)
Articolazione dei costi
(compilare tabella 2)
3.3 Quantificazione ed articolazione dei costi
di esercizio
a) Criteri
utilizzati
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b)
Articolazione dei costi
(compilare tabella 3)
3.4 Eventuali costi esterni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.5 Quantificazione ed articolazione dei
rientri tariffari e non tariffari (inserire nella tabella
3)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.6
Individuazione e descrizione dei
benefici economici interni ed esterni - Sinergie
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.7
Valutazione dei riflessi
occupazionali
a) Occupazione media annua nella
fase di cantiere
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Occupazione diretta media annua
nella fase a regime
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Rapporto capitale investito per
addetto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.
PIANO FINANZIARIO (milioni di
lire)
Totale costo intervento
_____________________________________________
Contributi comunitari
richiesti
_____________________________________________
Contributi nazionali
richiesti
_____________________________________________
Quota a carico dellente
proponente
_____________________________________________
Quota a carico dei privati
_____________________________________________
TOTALE
_____________________________________________
N.B. Per gli interventi da
realizzarsi con il ricorso al
project financing deve essere compilata anche la Tab.
4.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, nella sua qualità
di rappresentante legale del
___________________________________
_________________________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria
responsabilità
-
CHE
la presente scheda-domanda si compone di n. _____ pagine, compresa questa,
sottoscritta in calce per esteso con la firma autenticata e dei seguenti
documenti ed atti allegati:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
-
CHE
tutte le notizie fornite ed i dati progettuali indicati nella presente
scheda-domanda corrispondono al vero;
-
DI
accettare, senza eccezione alcuna, lapplicazione di tutte le norme legislative
e regolamentari vigenti ed applicabili in materia;
-
DI
autorizzare lEnte Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed
amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo
leventuale concessione del contributo;
-
DI
disporre di capacità finanziarie adeguate a far fronte alla quota a proprio
carico;
-
DI
non aver ottenuto per lintervento proposto, provvidenze in base a leggi
regionali, nazionali, comunitarie.
____________________________, lì
_______________________
_________________________________________________
(la firma deve essere apposta nei modi di legge)
Allegato alla domanda di
finanziamento I triennio 1994-1996
Infrastrutture
Tabella
1
DESCRIZIONE DELLE
OPERE
TIPOLOGIA DI
OPERE
O DI
LAVORO |
UNITA
DI
MISURA |
QUANTITA |
COSTO
TOTALE |
COSTO
UNITARIO |
|
|
|
|
|
Allegato alla domanda di
finanziamento I triennio 1994-1996
Infrastrutture
Tabella
2
COSTO DI INVESTIMENTO SECONDO LA
CLASSIFICAZIONE TECNICO INGEGNERISTICA
N.
ORD.
|
VOCI DI
COSTO |
ANNI |
TOTALI
|
1 |
2 |
L1
L2
L3 |
OPERE
CIVILI
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERE
IMPIANTISTICHE
|
|
|
|
|
FORNITURE
|
|
|
|
|
LT |
IMPORTO
LAVORI
|
|
|
|
S1
S2
S3
S4
S5
S6 |
SPESE GENERALI
(10%)
ESPROPRI
LAVORI IN
ECONOMIA
ALTRE
SPESE
|
|
|
|
|
|
|
S6
I.V.A.di
cui
I.V.A. sullimporto dei
lavori
I.V.A. sullimporto dei
lavori
|
T
|
|
|
|
|
Allegato alla domanda di
finanziamento I triennio 1994-1996
Infrastrutture
Tabella
3
GESTIONE
DELLINTERVENTO
(milioni di
lire)
Codice
|
VOCI DI COSTO O DI
RICAVO |
anni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
-- |
15 |
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9 |
Costo di
personale
Costi
energetici
Acquisto prodotti per il
consumo
Costi di servizio per il
consumo
Costi di manutenzione
ordinaria
Altri costi
(specificare)
Spese
generali
Imposte e
tasse
Costi di manutenzione
straordinaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT |
TOTALE
COSTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R1
R2
R3
R4 |
Ricavi da vendita di
beni
Ricavi da vendita di
servizi
Ricavi da
tariffa
Contributi e
sovvenzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RT |
TOTALE
RICAVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO (CT -
RT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato alla domanda di
finanziamento I triennio 1994-1996
Infrastrutture
Tabella
4
PIANO
FINANZIARIO
Codice |
DESCRIZIONE |
anni |
Entrate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
--- |
15 |
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
|
Incassi
per prestazioni di servizi a tariffa
Incassi
per vendita di prodotti
Incassi
per altre attività gestionali
Incassi
per altre attività extra gestionali
Apporto
di capitale sociale
Contributi
in c/capitale
Contributi
in c/gestione
Finanziamenti
a breve termine ordinari
Finanziamenti
a breve termine agevolati
Finanziamenti
a termine medio lungo ordinari
Finanziamenti
a termine medio lungo agevolati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ET |
TOTALE
ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uscite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U1 |
Pagamenti
a fronte immobilizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U2 |
Pagamenti
per forniture di materiale di consumo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3 |
Pagamenti
per canoni di concessioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U4 |
Pagamenti
per prestazioni di servizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U5 |
Pagamenti
a fronte spese diverse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U6 |
Pagamenti
per dipendenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U7 |
Pagamenti
per interessi passivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U8 |
Pagamenti
per imposte dirette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U9 |
Rimborsi
di finanziamenti a breve termine ordinari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U10 |
Rimborsi
di finanziamenti a breve termine agevolati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U11 |
Rimborsi
di finanziamenti a termine medio lungo ordinari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U12 |
Rimborsi
di finanziamenti a termine medio lungo agevolati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UT. |
TOTALE
USCITE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANZO/DISAVANZO
GENERATO NELLANNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REGIONE
PUGLIA
PROGRAMMA
OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999
ALL.
2
QUESTIONARIO
RELATIVO
AI PROGETTI
CHE
INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI
DAL
PUNTO DI VISTA AMBIENTALE
DIRETTIVA
CEE n. 997/85
Regione
Puglia
Presidenza Giunta Regionale -
Prot. n. _________________ del
________________________________
QUESTIONARIO RELATIVO AI PROGETTI CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. DIRETTIVA CEE N. 997/85 ALL.
2.
Le risposte alle domande debbono
contenere le informazioni relative alla fase di costruzione e alla fase di
esercizio (se possibile in colonne parallele) salvo che per le domande o le fasi
che non riguardano il progetto al quale si riferisce il questionario. Le
risposte debbono contenere informazioni attendibili facilmente accessibili per
il committente oppure basarsi su tali informazioni.
Il richiedente del contributo
comunitario dovrà:
-
fornire la denominazione della
zona;
-
allegare una carta su scala
1:250.000 che indichi lubicazione dellinvestimento;
-
rispondere alle seguenti domande
(depennare la risposta incorretta e, in caso di risposta affermativa, allegare
una descrizione succinta).
1.
Caratteristiche del
progetto
Principali caratteristiche
fisiche del progetto (ad es. superficie occupata, natura e dimensioni delle
principali strutture).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I principali metodi di
fabbricazione previsti comportano limpiego di prodotti (chimici o di altra
natura) nocivi o di altri fattori di rischio per lambiente?
SI ÿ NO ÿ
In caso di risposta positiva, in
quale misura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.
Paesaggio, natura e
suolo
Il progetto avrà un impatto di
rilievo su:
- biotipi dimportanza locale,
nazionale o internazionale SI ÿ NO ÿ
- suoli
SI ÿ NO ÿ
- topografia
SI ÿ NO ÿ
- clima
SI ÿ NO ÿ
- geologia
SI ÿ NO ÿ
- vegetazione
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, in quale
misura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.
Risorse
idriche
Il progetto avrà un impatto di
rilievo sulle acque di superficie o sotterranee (comprese le acque dei ruscelli, le acque stagnanti dei
laghi; degli stagni e dei serbatoi idrici; le acque costiere; i fondali marini o
la falda freatica)?
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, quali e in
quale misura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I principali tipi di impiego
delle risorse idriche nella zona subiranno conseguenze negative?
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, quali e in
quale misura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.
Atmosfera
Latmosfera della zona subirà
conseguenze negative?
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, in quale
misura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.
Rumore
Il rumore prodotto modificherà
in misura significativa il livello del rumore di fondo
locale
(a) di giorno
SI ÿ NO ÿ
(b) di notte
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, descrivere
i livelli ed i tipi di emissione sonora.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6.
Rifiuti
Verranno prodotti rifiuti
pericolosi?
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo,
quali?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.
Rischi
Nella zona in cui è ubicato
linvestimento esistono gravi rischi di:
- erosione
SI ÿ NO ÿ
- smottamento
SI ÿ NO ÿ
- terremoto
SI ÿ NO ÿ
- altri
SI ÿ NO ÿ
In caso affermativo, di quale
natura?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8.
Prevenzione/riduzione/compensazione
dellimpatto negativo.
Se dalle informazioni fornite in
risposta al presente questionario emerge che il progetto avrà impatto negativo
di rilievo per lambiente, indicare quali provvedimenti verranno adottati per
compensare tale impatto.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
|