Anno 1995
Numero 3
Data 20/02/1995
Abrogato No
Materia Programmazione;
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 3

Procedure per l' attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994- 1999.



TITOLO 1

Disposizioni generali





Art. 1

(Finalita)


1. La presente legge disciplina, per il triennio 1994/ 1996, modalita e procedure per l attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994- 1999.




Art. 2

(Obiettivi del POP Puglia)


1. La Regione attraverso il POP persegue i seguenti obiettivi:
a) potenziamento delle infrastrutture a valenza regionale e/o diffusione territoriale con riferimento:
- alla tutela delle risorse idriche, energetiche e ambientali;
- allo sviluppo delle reti di comunicazione;
- alla creazione di strutture di formazione superiore e d eccellenza a iniziativa del sistema universitario pugliese;
- alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di servizi sanitari di alta specializzazione;
b) rafforzamento delle strutture del sistema produttivo per lo sviluppo dell artigianato, dei servizi alle imprese e del turismo;
c) qualificazione delle risorse agricole e delle aree rurali;
d) sostegno alle attivita di ricerca e sviluppo orientate all effettivo trasferimento e diffusione di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello del sistema produttivo;
e) qualificazione e finalizzazione delle attivita di formazione professionale;
f) riequilibrio socio - economico del territorio regionale.



Art. 3

(Area delle politiche comunitarie)


1. In attuazione del protocollo d intesa in materia di snellimento delle procedure e azioni per l accesso ai contributo comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994, a termini dell art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e istituita, nel quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia, l Area di coordinamento delle politiche comunitarie.
2. L incarico di coordinamento dell Area e attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Giunta regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile di programma, entro 15 giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle responsabilita relative allattuazione degli interventi, indicando ruoli e competenze.
Il responsabile propone alla Giunta regionale l assetto organizzativo e operativo definito.



Art. 4

(Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie)


1. E istituito il Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie (CIPC), di cui fanno parte gli Assessori alla programmazione, al bilancio e quelli interessati ai singoli programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, fa parte il responsabile di programma.
2. Il Comitato coordina la predisposizione di programmi comunitari vigila sulla coerenza con la programmazione regionale, promuove l informazione e la conoscenza sulle attivita dell Unione Europea, indica le fondi e le risorse finanziarie per il cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure e in relazione agli obiettivi indicati.



Art. 5

(Comitato misto)


1. E istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali e forze economiche e sociali. Il Comitato e presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno due volte l anno. Del Comitato fanno parte il responsabile di programma e i rappresentanti comunitari e ministeriali componenti del Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del successivo art. 7.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimenti, definisce la composizione del Comitato misto.
3. Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l efficacia dei programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull attivita della Regione e dell Unione europea nonche del Comitato di sorveglianza.



Art. 6

(Compiti del responsabile di programma)


1. Il responsabile di programma trasmette alla Giunta regionale, al CIPC e al Comitato misto, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comunitari, nella quale rileva eventuali difficolta sorte nella fase operativa, propone le soluzioni per garantire lefficacia degli interventi, sollecita eventuali modifiche amministrative, normative o regolamentari per migliorare loperativita istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al Consiglio regionale.
2. Il responsabile di programma:
- assolve al compito di coordinamento tra tutti i settori intereressati;
- partecipa alle riunioni del CIPC;
- interviene per migliorare il sistema di attuazione e di monitoraggio;
- verifica il rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali; - cura un ampia diffusione dell informazione e della pubblicita;
- sottoscrive le proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del successivo art. 16.
3. Il responsabile di programma si avvale di un Comitato tecnico composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie relative alle politiche regionali e comunitarie, alle procedure di finanziamento che prevedano forme di partneriato pubblico - privato e ai principali settori interessati dai programmi comunitari.
4. Possono fare parte del Comitato degli esperti anche soggetti esterni all Amministrazione regionale.
5. I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Presidente della Regione.
6. Per le attivita di valutazione ex - ante, in itinere ed ex - post, così come previste dall art. 26 del regolamento comunitario n. 2082/ 1993, dal POP 1994/ 1999 << Sottoprogramma Attuazione >> e dagli altri programmi comunitari, il responsabile di programma si avvale di una struttura tecnica, organismo pubblico o a prevalente partecipazione pubblica, di qualificata competenza in materia, indicata dalla Giunta regionale.
7. Il responsabile di programma relazione ogni tre mesi al CIPC sul lavoro svolto dal Comitato tecnico e sui risultati del sistema di valutazione e monitoraggio.
8. Il centro di spesa e unico. Il responsabile di programma, d intesa con l Assessorato al bilancio, vigila sulla correttezza degli impegni finanziari e dei pagamenti relativi agli interventi previsti nei programmi comunitari.



Art. 7

(Compiti del Comitato di sorveglianza)


1. E istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1994- 1999. Il Comitato e insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato e presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.
2. Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del POP 1994- 1999 e delle sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti.
3. L attivita del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalita contenute nel capitolo VII Sorveglianza e Valutazione del regolamento comunitario n. 2082/ 1993.
4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento del QCS e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di programma con apposite relazioni tecniche.
Il Comitato di sorveglianza:
- coordina gli interventi previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;
- ha la responsabilita di seguire e sorvegliare l attuazione e l esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il QCS 1994- 1999, affinche siano raggiunti gli obiettivi previsti;
- ha la responsabilita del controllo finanziario;
- propone, nell ambito dei principi concordati ed adottati nel QCS 1994- 1999, nonche secondo le disposizioni previste al capitolo VII del regolamento comunitario n. 2082/ 1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento.
L attivita del Comitato di sorveglianza e estesa a tutti i programmi comunitari.



Art. 8

(Informatizzazione e controllo)


1. Entro trenta giorni dalla data di nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure previsti nel QCS 1994- 1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al POP 1994-1999 e degli altri interventi previsti nell ambito del QCS 1994- 1999. Tale piano deve precedere l estensione dellaccesso al sistema informativo alla I Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni << Norme sulla contabilita regionale >>, i vincoli e le procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato e adottate nel QCS.
2. Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell impegno, certificato dal Settore ragioneria, sia quella del pagamento a fronte di spesa effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate nel QCS e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.



Art. 9

(Informazione e pubblicita)


1. Le azioni in materia di informazione e di pubblicita devono rispettare le disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/ 342.
2. La pubblicita deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettivita, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni locali e agli indici ADS per la carta stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole misure.
3. Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo art. 23, sono attuate anche attraverso le associazioni delle PMI e loro consorzi. A tal fine, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% delle spese ammissibili.
Le Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita del POPO, progetti operativi di promozione e diffusione, con riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate con atto deliberativo della Giunta regionale.



Art. 10

(Disciplina pareri di competenza regionale per l attuazione degli interventi comunitari)


1. AL fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di competenza di uffici e/o di organismi tecnici regionali relativi a programmi e/ o interventi finanziati alla Unione europea e gestiti dalla Regione, e istituito un Comitato composto da un rappresentante per ciascun organismo tecnico regionale competente per materia, dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile del programma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Comitato esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.
3. Il Comitato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Alle sedute sono chiamati a partecipare i dirigenti degli uffici regionali interessati alle problematiche in esame, ivi compresi i dirigenti dei Settori urbanistica e assetto del territorio ed ecologia.
4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale di qualifica non inferiore alla VIII.



Art. 11

(Rimodulazione)


1. In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV dell << Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno >> e dei regolamenti comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di sorveglianza, anche in fase di valutazione intermedia, potra procedere a rimodulare, tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli assi FSE e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le risorse finanziarie annuali previste dal POP 1994- 1999, per un importo non superiore al 30% dei costi totale, e, comunque, con un limite che non sia superiore a 30 MECU.




Art. 12


1. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti che nei confronti del personale dipendente applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/ o eventuali contratti di gradualita.




Art. 13

(Modificazioni e integrazioni al programma operativo)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare, con
propria deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo a seguito di osservazioni formulate in sede di trattativa con la Commissione comunitarie.
2. La deliberazioni di cui al precedente comma 1 e trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.



TITOLO 2

Sezione FERS





CAPO 1

Infrastrutture





Sezione 1

Disposizioni generali





Art. 14

(Soggetti beneficiari)


1. Possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, relativamente al triennio 1994- 1996 di cui al POP 1994- 1999; le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali e loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva comunitaria n. 50/ 1992, societa con capitale pubblico anche di minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.




Art. 15

(Modalita di accesso al finanziamento)


1. Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1994- 1996, da parte dei soggetti di cui al precedente art.14 devono essere presentate alla Regione Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale regionale. Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cuoi uno a diffusione nazionale e sue due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.
2. Ogni proposta di intervento deve essere corredata della scheda di cui all allegato n. 1 della presente legge.
3. Le proposte di intervento relative a progetto che insistono nelle aree sensibili al punto di vista ambientale, di cui all allegato 2 della diretta CEE n. 85/ 337, così come da definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1: 200.000 nel POP 1994- 1999, devono essere corredate anche della scheda di cui all allegato n. 2 della presente legge.
4. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privati per quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario.
5. La FINPUGLIA Spa, potra ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate all attuazione di interventi << Project financing >>. A tal fine, la Giunta regionale dettera specifiche direttive di attuazione.
6. La scelta dei soggetti privati avverra attraverso procedure concorsuali.



Art. 16

(Finanziamento)


1. Il 30% dell ammontare del finanziamento relativo a interventi e opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994- 1996, di cui al POP 1994- 1999, e destinato ai progetti esecutivi e immediatamente cantierabili.
2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare un anticipazione pari al 5% dellintero importo dell intervento. Tale anticipazione sara erogata sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo stesso.
3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure << Infrastrutture >> su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutture, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.



Art. 17

(Istruttoria e valutazione delle domande)


1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionale di competenza, sulla base della normativa vigente e del POP 1994- 1999.
2. Le proposte di intervento istruite e valutare da parte dei settori competenti sono approvate, con atto deliberativo, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art. 15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti deliberativi devono essere preceduti da valutazione del Nucleo previsto al successivo art. 18.
3. I progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell atto deliberativo della Giunta.
4. I Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d opera e finale sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando, attraverso la stesura di appositi verbali:
- l apertura dei cantieri o l inizio delle attivita:
- lo stato di avanzamento dei lavori o delle attivita in termini quantitativi ed economici;
- la chiusura dei cantieri e delle attivita;
- la rilevazione degli indicatori fisici conseguito con la realizzazione del progetto;
- l osservanza delle norme nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55.



Art. 18

(Nucleo di valutazione)


1. Il nucleo di valutazione opera presso l Assessorato alla programmazione ed e composto da:
- il Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede;
- il Coordinatore del Settore ragioneria generale;
- i Coordinatori dei Settori competenti;
- due esperti esterni all Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative agli interventi.
2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Sezione 2

Interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di bonifica dei siti inquinati.





Art. 19

(Soggetti beneficiari e attuatori)


1. La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai Comuni, singoli, associati o Consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.
2. Gli interventi previsti dall art. 7 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, sono delegati alle Province.
3. Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all art. 7 del citato decreto legge n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988, nonche alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico.
4. Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorita nell ambito del piano regionale di cui all art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell ambito del POP 1994- 1999, nonche nell ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994- 1996.



Art. 20

(Finanziamento)


1. Nel bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994- 1996 e istituito un fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.
2. Il fondo regionale di rotazione e alimentato inizialmente con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell ambito del POP 1994- 1999, nonche del programma triennale per la tutela dell ambiente 1994- 1996. Successivamente, al fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.
3. Nella parte Entrate del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994- 1996 e istituito il capitolo << Finanziamenti statali e comunitari destinati ad interventi di bonifica dei siti inquinati. Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo regionale di rotazione >>, con una dotazione finanziaria per l anno 1994 di lire 2 miliardi.
4. Nella parte Uscita del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994- 1996 e istituito il capitolo  Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione , con uno stanziamento per l anno 1994 di lire 2 miliardi.



CAPO 2

Regime di aiuti





Sezione 1

Disposizioni generali





Art. 21

(Soggetti beneficiari)


1. Possono presentare richiesta di finanziamento per il triennio 1994- 96 i soggetti pubblici e privati così come indicati nelle leggi regionali e/o nazionali che disciplinano i settori di intervento ricompresi nel POP 1994- 1999.




Art. 22

(Modalita di accesso al finanziamento)


1. Le richieste di finanziamento relative alle annualita 1994 e 1995 devono essere presentate alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale.
2. Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e su due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.
3. Le richieste di finanziamento relative all annualita 1996 devono essere presentate dal 1 dicembre 1995 al 31 gennaio 1996.



Art. 23

(Finanziamento)


1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:
a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane;
b) servizi reali a favore delle imprese;
c) accesso al mercato dei capitali;
d) infrastrutture a tutela dell ambiente;
e) infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema produttivo;
f) investimenti effettuati dagli operatori turistici;
g) internazionalizzazione delle imprese.
2. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure << Aiuti alle imprese >> su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistema individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.



Art. 24

(Istruttoria e valutazione delle domande)


1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della normativa regionale vigente e dei criteri di cui al POP 1994- 1996 entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1.
2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano di riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvedera l Assessore competente per settore.



Sezione 2

Artigianato





Art. 25

(Criteri e procedure di attuazione)


1. I criteri e le procedure per l attuazione del POP 1994- 1999 << Asse prioritario 2 Industria, artigianato e servizi alle imprese - Sottoprogramma 2: Aiuti all artigianato >> sono disciplinati da apposita legge regionale e dalle relative misure del programma.




Sezione 3

Fondo speciale di garanzia





Art. 26

(Istituzione)


1. E istituito un fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzie per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
2. Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell indebitamento a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l anno antecedente alla data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.
3. I rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.



Art. 27

(Interventi ammissibili a garanzia)


1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti:
a) prestiti partecipativi;
b) operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite in forma di societa di capitale e cooperative, anche costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
c) partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a societa cooperative costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
d) finanziamenti a medio e lungo termine.



Art. 28

(Gestione)


1. La gestione del fondo sara affidata ad un istituto di credito specializzato in operazioni di medio - lungo termine.
2. la selezione dell istituto di credito gestore del fondo avverra con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/ 1992. I rapporti tra la Regione Puglia e l istituto gestore del fondo sono regolari da specifiche convenzioni.
3. Per la copertura delle spese di gestione del fondo e riservata all istituto gestore una commissione << una tantum >>, da definirsi in sede di convenzione con l istituto stesso.
4. L istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l utilizzo del fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull attivita realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di trasferimento delle dotazione finanziaria del fondo all istituto gestore.



Art. 29

(Disciplina ed operativita)


1. Il fondo potra prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non puo essere superiore a 10 anni.
2. Le modalita operative per l accesso al fondo, nonche le azioni di promozione, sono predisposte dall istituto gestore del fondo, di concerto con l Assessorato regionale all industria, artigianato e commercio, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese.
3. L importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non puo superare i 950 milioni di lire.



Sezione 4

Nuove iniziative





Art. 30

(Interventi ammissibili a contributo)


1. La Regione Puglia promuove la creazione di nuove iniziative imprenditoriali mediante l agevolazioni per:
- l acquisizione dei servizi;
- l acquisizione di attrezzature e macchinari.



Art. 31

(Acquisizione servizi)


1. I servizi ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:
a) utilizzo di uno spazio attrezzato per l attivita di impresa e di tutti i servizi logistici disponibili;
b) servizi di segreteria, ricevimento e vigilanza;
c) utilizzo di telefax, telex, fotocopiatrici ed attrezzature informatiche;
d) utilizzo di sale riunioni, conferenze, formazione e show room;
e) servizio di mensa;
f) assistenza contabile, fiscale, amministrativa e legale;
g) assistenza e consulenza nel controllo di gestione;
h) assistenza e consulenza nella gestione del personale;
i) assistenza e consulenza per la ricerca e la selezione di personale;
l) assistenza e consulenza per la redazione dei business plan;
m) assistenza e consulenza commerciale e in materia di marketing;
n) assistenza e consulenza per l accesso a canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
2. Per l acquisizione di servizi di cui al precedente comma 1 e concesso un contributo su un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni per anno.
3. Il contributo e erogato per un triennio e nelle seguenti misure:
- 70% dell importo complessivo nel primo anno;
- 50% dell importo complessivo nel secondo anno;
- 40% dell importo complessivo nel terzo anno.
4. I servizi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 sono offerto dai soggetti aderenti alla rete European Busines Innovatio Center Network - EBN che gestiscono incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale.
I servizi di cui alle lettere f), g), h), i), l), m) e n) sono offerti da societa presenti sul mercato.



Art. 32

(Acquisizione di attrezzature e macchinari)


1. E istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l abbattimento del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di erogazione.
2. Gli investimenti agevolabili sono:
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- brevetti;
- beni materiali e immateriali.
3. L importo complessivo dell investimento agevolabile non puo essere superiore a lire 500 milioni.
4. La gestione del fondo sara affidata ad un istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale.
5. La selezione dell istituto gestore del fondo avverra con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/ 1992.
6. I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.



Art. 33

(Soggetti beneficiari)


1. I beneficiari degli interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese artigiane, le piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova costituzione, organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai sensi della legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si localizzano all interno degli incubatori di impresa o all interno dei parchi scientifici e tecnologici presenti sul territorio regionale e gestiti dai soggetti di cui al precedente art. 31.
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi imprenditori, senza limiti di eta, sia da imprese esistenti che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali.



Art. 34

(Modalita di accesso ai finanziamenti)


1. Le ricerche di finanziamento devono essere presentate dai soggetti beneficiari indicati al precedente art. 33 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.



Art. 35

(Selezione e valutazione delle domande)


1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione di cui al precedente art. 34, e affidata dall Assessorato  allindustria, artigianato e commercio alla Societa per lo sviluppo della imprenditorialita giovanile SpA, cui e affidata anche la valutazione della congruita dei costi degli investimenti e dei servizi.




Art. 36

(Rapporti tra Regioni e organismi gestori)


1. I rapporti tra Regione Puglia, organismi gestori degli incubatori di impresa e parchi scientifici e tecnologici, istituto di credito locale e societa per lo sviluppo della imprenditorialita giovanile SpA sono regolati da specifiche convenzioni.




Sezione 5

Cooperazione trasnazionale





Art. 37

(Interventi ammissibili a contributo)


1. La Regione promuove progetti di sviluppo delle PMI finalizzati a realizzare accordi di collaborazione con partners esteri, mediante la concessione di agevolazioni per l acquisizione dei servizi indicati nella specifica misura del sottoprogramma Aiuti ai servizi alle imprese.




Art. 38

(Soggetti beneficiari)


1. Sono destinatari dei benefici di cui al precedente art. 37 le piccole e medie imprese e loro consorzi che abbiano sede legale, operativa e amministrativa nel territorio regionale.


Art. 39

(Modalita di accesso)


1. L accesso alle agevolazioni sara disciplinato attraverso apposito bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui principali organi di stampa a diffusione nazionale e regionale.




Art. 40

(Finanziamento)


1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al successivo comma del presente articolo, sono ritenute prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di imprese.
2. AI beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa, secondo le modalita previste dal sottoprogramma << Aiuti ai servizi alle imprese >>.



Art. 41

(Selezione e valutazione delle domande)


1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione nonche la valutazione finale degli interventi ammessi a contributo sono affidate a un Nucleo tecnico di valutazione, nominato dalla Giunta regionale, costituito presso l Assessorato all industria commercio e artigianato e composto dal dirigente responsabile del Settore Industria, che lo presiede, e da quattro esperti esterni all Amministrazione regionale dotati di competenze diversificate.
2. I criteri di selezione e valutazione sono gli stessi indicati nella specifica misura del sottoprogramma << Aiuti ai servizi alle imprese >>.



Sezione 6

Innovazioni tecnologiche





Art. 42

(Soggetti beneficiari)


1. Sono destinatari di benefici:
a) le imprese di cui al decreto del Ministro all industria, commercio e artigianato del 1 giugno 1993;
b) le imprese artigiane;
c) i consorzi o le societa consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) le societa consortili o i centri di ricerca costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), a capitale misto e a maggioranza privato;
e) le societa di servizi.
2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa e amministrativa sul territorio regionale.



Art. 43

(Modalita di accesso al finanziamento)


1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale.
2. Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia delle suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.



Art. 44

(Finanziamento)


1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche iniziative previste dalla misura << Ricerca, innovazione e sviluppo >> di cui al POP 1994- 1999.
2. AI beneficiari di cui al precedente art. 42 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.



Art. 45

(Istruttoria e valutazione)


1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dalle Universita degli studi di Bari, Lecce e Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando di cui al precedente art. 43, comma 1.
2. I rapporti tra Regione e organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da specifica convenzione.
3. L attuazione delle misure avverra nei modi e nei termini previsti dal relativo sottoprogramma.



Sezione 7

Incentivi agli investimenti nel settore turistico





Art. 46

(Tipologie di intervento)


1. Le tipologie di intervento sono quelle previste dalla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12, e dalla relativa misura del POP 1994- 1999 << Incentivi agli investimenti turistici >>.




Art. 47

(Soggetti beneficiari)


1. Sono destinatari dei benefici:
a) gli operatori privati, singoli o associati;
b) le associazioni e le societa commerciali costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attivita turistiche;
c) gli enti pubblici e/ o loro consorzi.
2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa ed amministrativa sul territorio regionale.



Art. 48

(Modalita di accesso al finanziamento)


1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale.
2. Al fine di garantire la piu ampia informazione, verra data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu diffusi.



Art. 49

(Finanziamento)


1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica misura del sottoprogramma << Turismo >> di cui al POP 1994- 1996.
2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa.
3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura di contributi e elevata, se a favore di enti pubblici, fino al 60% dellinvestimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400 milioni di lire.
4. Le modalita di finanziamento delle strutture di cui al precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo art. 54.
5. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi di individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.



Art. 50


1. I criteri e le procedure per l attuazione del POP 1994- 1999 << Asse prioritario 3 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.2 Promozione dell attivita turistica >> sono disciplinati da apposite leggi regionali e dalla relativa misura del programma.
2. I programmi di << Promozione turistica >> vengono predisposti dall Assessorato al turismo e approvati dalla Giunta regionale mediante piano triennale d intervento finanziato con gli stanziamenti degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati.



Sezione 8

Recupero beni culturali





Art. 51

(Recupero teatro Petruzzelli)


1. Per il recupero del teatro Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i soggetti privati proprietari dell immobile possono richiedere contributi.
2. La misura del contributo non potra superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile e il 20% delle risorse finanziarie del primo triennio.
3. Il contributo sara erogato tramite l Amministrazione comunale di Bari con le modalita previste dalla legge regionale 29 giugno 1979, previa stipula di una specifica convenzione tra la Regione, l Amministrazione comunale di Bari e i soggetti di cui al precedente comma 1 che disciplinera la fruizione pubblica del bene in conformita a quanto sancito dalla legge 21 dicembre 1961, n° 1552.
4. Per il recupero di tutti gli altri beni culturali inseriti nel POP, per tutto quanto non riportato nella presente normativa si applicano le norme statali e regionali vigenti.



Sezione 9

Turismo rurale





Art. 52

(Finalita)


1. La Regione, nell ambito del POP 1994- 1999, nonche di altri programmi di iniziativa comunitaria, promuovono interventi a favore del turismo rurale al fine di potenziare e diversificare l offerta turistica.
2. Il turismo rurale comprende l offerta di ospitalita, ristorazione, servizi e attivita per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta fruizione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.
3. Per il perseguimento delle finalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939, o comunque la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, anche di proprieta privata, situati in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali.
4. La Regione Puglia concede provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di cui all art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi strutture e impianti sportivi.



Art. 53

(Soggetti beneficiari)


1. Sono destinatari dei benefici i seguenti soggetti proprietari degli immobili indicati nel precedente art. 52:
a) gli enti locali e loro consorzi;
b) gli altri enti pubblici, le cooperative e le societa costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attivita turistiche;
c) i privati cittadini.



Art. 54

(Modalita di accesso al finanziamento)


1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l intervento e corredate dei seguenti documenti:
- relazione tecnica:
- progetto esecutivo dell intervento proposto;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilita, di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali o regionali;
- dichiarazione d impegno ad attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, così come previsti dal regolamento CEE n. 4254/ 1988;
- titolo di proprieta del terreno e del manufatto.
2. Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsione dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche della concessione edilizia.
3. Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e/o adottato, in deroga al disposto dell art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere favorevole della Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione comunale.
4. La deliberazione, in uno agli atti progettuali, viene inviata all Assessorato regionale all urbanistica, che esprime, entro sessanta giorni, con relazione, il proprio motivato parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.
5. La deliberazione di inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce approvazione della variante. E fatto obbligo ai Comuni di inserire le relative previsioni nell ambito dei PF e/o PRG vigenti e/o adottati.
6. La relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve esplicitare l ammissibilita o meno dell intervento sotto detto profilo. La deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto, rilascio di nulla - osta previsto dall art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
7. Ove occorra, ai progetti possono essere apportate modifiche senza che cio comporti la necessita di ulteriori atti autorizzativi da parte del Comune.
8. La effettiva erogazione del finanziamento e sempre subordinata alla presentazione, da parte dell Amministrazione comunale, all Assessorato regionale al turismo della concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei nulla - osta necessari, ove esistano vincoli sul territorio.



Art. 55

(Finanziamento)


1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 52, sono concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili.
2. Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l adeguamento tecnologico di questi ultimi e consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.
3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico - Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.



Art. 56

(Vincolo di destinazione)


1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente normativa sono vincolati alla specifica destinazione di ricettivita turistico - rurale per la durata di venti anni.
2. Il vincolo e reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria del registro Immobiliare competente per territorio.



Art. 57

(Revoca dei finanziamenti)


1. In caso di mancata attuazione di quanto previsto della presente normativa il finanziamento e revocato e il beneficiario e obbligato alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali e della svalutazione monetaria.




TITOLO 3





Sezione

FEOGA





Art. 58

(Criteri e procedure di attuazione)


1. I criteri e le procedure per gli interventi e la gestione finanziaria del POP 1994/ 1999 - Asse prioritario 4 Diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale, sono quelle previste nel POP – Sezione FEOGA, parte << C >>.




TITOLO 4





Sezione

FONDO SOCIALE EUROPEO





Art. 59

(Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a favore delle imprese)


1. La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalita individuate dall art. 1 del regolamento CEE n. 2081/ 1993, obiettivi 1, 3 e 4, puo autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in coerenza con il programma operativo delle attivita cofinanziate FSE approvato dalla Unione europea:
a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le modalita di cui al successivo art. 60;
b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all occupazione di cui al successivo art. 61, così come previsto dal regolamento CEE n. 2084/ 1993 e in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.



Art. 60

(Attivita formativa)


1. Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei propri organici e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo.
2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dall impegno all assunzione del personale qualificato al termine della attivita formativa.
3. La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata di adeguate motivazioni e/o accordi relativi all operazione formativa proposta.
4. I progetti formativi devono indicare:
a) i presupposti tecnico - economici e occupazionali del percorso formativo progettato;
b) il programma didattico da svolgere, che puo prevedere, nel caso sia necessario per le finalita del corso, un adeguata attivita di tirocinio;
c) le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento della attivita formativa;
d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;
e) i risultati che l attivita formativa si propone di raggiungere.



Art. 61

(Aiuti all occupazione)


1. Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all occupazione, così come previsto all art. 1 del regolamento CEE n. 2084/ 1993, nelle attivita e alle condizioni previste nel programma operativo e/ o dalle norme nazionali.
2. Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.



Art. 62

(Modalita di presentazione delle richieste)


1. Le richieste di intervento di cui ai precedenti artt. 60 e 61 devono essere presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 giugno dell anno precedente a quello di realizzazione, con le modalita individuate nell apposito bando che verra pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Per l anno 1995 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.



Art. 63

(Istruttoria e valutazione delle richieste)


1. Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall Assessorato competente e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformita ai seguenti criteri:

a) ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;

b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale;

c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;

d) priorita per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficiano degli interventi FESR e FEOGA;

e) priorita, per la corresponsione degli aiuti all assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi annuali.

2. Per l anno 1994 le richieste gia presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo l ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma operativo.



Art. 64

(Esecuzione dei progetti)


1. L esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell idoneita delle strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed e disciplinata da apposita convenzione.
2. Ai sensi di quanto previsto all art. 5, comma 3, del regolamento CEE n. 2084/ 1993, le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell entita definita a livello nazionale per tali progetti.



Art. 65

(Borse di formazione)


1. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il programma operativo e nell ambito del programma annuale delle attivita di formazione professionale, puo prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.
2. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonche la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso.
3. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonche di selezione dei candidati, saranno stabiliti in sede di approvazione dei piani annuali di formazione professionale.



Art. 66

(Rapporti con il sistema delle Universita pugliesi)


1. Nel quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Universita pugliesi, la Regione puo stipulare con esse, ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma per la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art. 65, per l attuazione di attivita formative avanzate contenute nel programma operativo approvato dalla Unione europea e previste nei programmi annuali di formazione o, comunque, in attuazione di specifici programmi comunitari.




TITOLO 5

Disposizioni finali e finanziarie





Art. 67

(Disciplina degli organismi)


1. I compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal POP 1994- 1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 >> Assistenza tecnica, pubblicita, monitoraggio >> e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 << Assistenza al programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale >>, ove non indicati nelle specifiche misure.



Art. 68

(Anticipazioni finanziarie)


1. Al fine di dare immediato avvio al programma operativo e tempestiva autorizzazione degli interventi, la Giunta regionale e autorizzata a definire con gli istituti di credito specializzati le modalita di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli stessi e disciplinate da apposita convenzione.




Art. 69

(Norma finanziaria)


1. Per la copertura degli oneri derivanti dall attuazione del POP 1994- 1999 e da quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all art. 13 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.




Allegato


PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994- 1999

SEZIONE F.E.S.R.

ALL. 1: DOMANDA DI FINANZIAMENTO - 1 TRIENNIO 1994- 1996 - Infrastrutture

ALL. 2: QUESTIONARIO RELATIVO AI PROGETTI CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE DIRETTIVA CEE N° 997/ 1985.

 

REGIONE PUGLIA

 

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999

 

 

ALL. 1

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

I TRIENNIO 1994-1996

Infrastrutture

 

 

 

Regione Puglia

Presidenza Giunta Regionale - Prot. n. _____________ del _______________________

 

 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO I TRIENNIO 1994-1996

Infrastrutture

 

SCHEDA PROGETTUALE

 

 

ASSE PRIORITARIO ____________________________________________________

 

 

Riservato allAssessorato                                                                     Protocollo     

 

 

1.         INFORMAZIONI GENERALI

1.1        Denominazione dellintervento proposto

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

1.2    Sottoprogramma                                                                                                         

1.3    Misura                                                                                                                       

1.4    Soggetto proponente                                                                                                 

1.5      Rappresentante legale ___________________________________

Sede _______________________________ Tel. ______________

 

1.6      Importo dellintervento proposto di cui si richiede linserimento nel Programma P.O.P. (in milioni di lire)

IMPORTO                                                                                                            

- di cui a carico del proponente                                                                              

- di cui a carico dei privati                                                                                       

1.7      Tipo di intervento

- Nuovo intervento                                                                                                         

- Adeguamento                                                                                                             

- Ampliamento                                                                                                                

1.8      Importo delleventuale intervento globale allinterno del quale si integra lintervento (in milioni di lire)

IMPORTO                                                                                                                   

Fonti di finanziamento dellintervento globale

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

1.9      Localizzazione dellintervento

Provincia                                                                                                                                   

Comune/Comune prevalente                                                                                                       

Più Comuni (indicare)                                                                                                                

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

1.10  Stato della progettazione

1. Progetto preliminare                                                                                                                

2.  Progetto ……………….                                                                                                      

3.  Progetto esecutivo                                                                                                                  

 

1.11  Autorizzazioni ed approvazioni conseguite

                        ENTE                                               NATURA                                 ESTREMI ATTO

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

 

 

 

1.12  Autorizzazioni ed approvazioni conseguite

 

                       ENTE                                               NATURA                                 ESTREMI ATTO

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

          ______________________               _______________________          ______________________

 

1.13            Compatibilità urbanistica

- Richiesta                                                                                                                                 

- Nulla osta                                                                                                                                      

- Altra procedura (specificare)                                                                                                             

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

1.14           Tempo di realizzazione dellintervento

- Data inizio lavori                                                                                                  

- Data  fine lavori                                                                                                          

Disponibilità dellimmobile/terreno oggetto dellintervento                                            SI       NO

Titolo di proprietà ___________________________________________________________________

Altro titolo _________________________________________________________________________

 

2.      DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SENZA INTERVENTO

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3. ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELLINTERVENTO

3.1       Descrizione dellintervento proposto

a) Caratteristiche tecnico-progettuali

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

         b) Organizzazione funzionale

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

         c) Indicatori della misura (compilare tabella 1)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.2       Quantificazione ed articolazione dei costi di investimento

a)      Criteri utilizzati

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b)      Articolazione dei costi (compilare tabella 2)

3.3     Quantificazione ed articolazione dei costi di esercizio

          a) Criteri utilizzati

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b)      Articolazione dei costi (compilare tabella 3)

 

3.4     Eventuali costi esterni

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3.5     Quantificazione ed articolazione dei rientri tariffari e non tariffari (inserire nella tabella 3)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3.6       Individuazione e descrizione dei benefici economici interni ed esterni - Sinergie

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3.7       Valutazione dei riflessi occupazionali

a) Occupazione media annua nella fase di cantiere

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

  b) Occupazione diretta media annua nella fase a regime

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

        

c) Rapporto capitale investito per addetto                                                                                                           

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3.      PIANO FINANZIARIO (milioni di lire)

Totale costo intervento                              _____________________________________________

Contributi comunitari richiesti                                 _____________________________________________

Contributi nazionali richiesti                                   _____________________________________________

Quota a carico dellente proponente                      _____________________________________________

Quota a carico dei privati                          _____________________________________________

TOTALE                                                  _____________________________________________

 

 

 

N.B. Per gli interventi da realizzarsi con il ricorso al  project  financing  deve essere compilata anche la Tab. 4.

 

 

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

 

            Il sottoscritto, nella sua qualità di rappresentante legale del ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

dichiara sotto la propria responsabilità

-         CHE la presente scheda-domanda si compone di n. _____ pagine, compresa questa, sottoscritta in calce per esteso con la firma autenticata e dei seguenti documenti ed atti allegati:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

-         CHE tutte le notizie fornite ed i dati progettuali indicati nella presente scheda-domanda corrispondono al vero;

-         DI accettare, senza eccezione alcuna, lapplicazione di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili in materia;

-         DI autorizzare lEnte Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo leventuale concessione del contributo;

-         DI disporre di capacità finanziarie adeguate a far fronte alla quota a proprio carico;

-         DI non aver ottenuto per lintervento proposto, provvidenze in base a leggi regionali, nazionali, comunitarie.

____________________________, lì _______________________

 

 

_________________________________________________

                                                                               (la firma deve essere apposta nei modi di legge)

 

 

 

Allegato alla domanda di finanziamento I triennio 1994-1996

Infrastrutture

 

 

Tabella 1

 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE

 

 

TIPOLOGIA DI OPERE

O DI LAVORO

UNITA

DI MISURA

QUANTITA

COSTO TOTALE

COSTO

UNITARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla domanda di finanziamento I triennio 1994-1996

Infrastrutture

 

 

Tabella 2

 

 

 

COSTO DI INVESTIMENTO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TECNICO INGEGNERISTICA

 

N.

ORD.

 

 

VOCI DI COSTO

 

ANNI

 

TOTALI

 

1

2

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

L2

 

 

 

 

 

 

L3

 

OPERE CIVILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE IMPIANTISTICHE

 

 

 

 

 

 

FORNITURE

 

 

 

 

 

 

LT

 

IMPORTO LAVORI

 

 

 

 

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

 

 

S6

 

SPESE GENERALI (10%)

ESPROPRI

LAVORI IN ECONOMIA

ALTRE SPESE

 

 

 

 

 

 

 

S6

I.V.A.di cui

I.V.A. sullimporto dei lavori

I.V.A. sullimporto dei lavori

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla domanda di finanziamento I triennio 1994-1996

Infrastrutture

 

 

Tabella 3

 

 

GESTIONE DELLINTERVENTO

(milioni di lire)

 

 

 

 

 

Codice

 

 

VOCI DI COSTO O DI RICAVO

 

anni

1

2

3

4

5

6

7

8

--

15

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Costo di personale

Costi energetici

Acquisto prodotti per il consumo

Costi di servizio per il consumo

Costi di manutenzione ordinaria

Altri costi (specificare)

Spese generali

Imposte e tasse

Costi di manutenzione straordinaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT

 

TOTALE COSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1

R2

R3

R4

Ricavi da vendita di beni

Ricavi da vendita di servizi

Ricavi da tariffa

Contributi e sovvenzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT

 

TOTALE RICAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO (CT - RT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla domanda di finanziamento I triennio 1994-1996

Infrastrutture

 

Tabella 4

 

PIANO FINANZIARIO

 

 

 

Codice

DESCRIZIONE

anni

Entrate

1

2

3

4

5

6

7

8

---

15

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

Incassi per prestazioni di servizi a tariffa

Incassi per vendita di prodotti

Incassi per altre attività gestionali

Incassi per altre attività extra gestionali

Apporto di capitale sociale

Contributi in c/capitale

Contributi in c/gestione

Finanziamenti a breve termine ordinari

Finanziamenti a breve termine agevolati

Finanziamenti a termine medio lungo ordinari

Finanziamenti a termine medio lungo agevolati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

TOTALE ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1

Pagamenti a fronte immobilizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2

Pagamenti per forniture di materiale di consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3

Pagamenti per canoni di concessioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U4

Pagamenti per prestazioni di servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U5

Pagamenti a fronte spese diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U6

Pagamenti per dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U7

Pagamenti per interessi passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U8

Pagamenti per imposte dirette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U9

Rimborsi di finanziamenti a breve termine ordinari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U10

Rimborsi di finanziamenti a breve termine agevolati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U11

Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo ordinari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U12

Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo agevolati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT.

TOTALE USCITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZO/DISAVANZO GENERATO NELLANNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE PUGLIA

 

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999

 

ALL. 2

 

QUESTIONARIO

RELATIVO AI PROGETTI

CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

DIRETTIVA CEE n. 997/85

 

 

Regione Puglia

Presidenza Giunta Regionale - Prot. n. _________________ del ________________________________

 

 

QUESTIONARIO RELATIVO AI  PROGETTI CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. DIRETTIVA CEE N. 997/85 ALL. 2.

 

            Le risposte alle domande debbono contenere le informazioni relative alla fase di costruzione e alla fase di esercizio (se possibile in colonne parallele) salvo che per le domande o le fasi che non riguardano il progetto al quale si riferisce il questionario. Le risposte debbono contenere informazioni attendibili facilmente accessibili per il committente oppure basarsi su tali informazioni.

            Il richiedente del contributo comunitario dovrà:

-         fornire la denominazione della zona;

-         allegare una carta su scala 1:250.000 che indichi lubicazione dellinvestimento;

-         rispondere alle seguenti domande (depennare la risposta incorretta e, in caso di risposta affermativa, allegare una descrizione succinta).

 

1.      Caratteristiche del progetto

Principali caratteristiche fisiche del progetto (ad es. superficie occupata, natura e dimensioni delle principali strutture).

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

I principali metodi di fabbricazione previsti comportano limpiego di prodotti (chimici o di altra natura) nocivi o di altri fattori di rischio per lambiente?                                                     SI   ÿ              NO  ÿ

In caso di risposta positiva, in quale misura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2.      Paesaggio, natura e suolo

Il progetto avrà un impatto di rilievo su:

- biotipi dimportanza locale, nazionale o internazionale                              SI   ÿ              NO  ÿ

- suoli                                                                                                      SI   ÿ              NO  ÿ

- topografia                                                                                              SI   ÿ              NO  ÿ

- clima                                                                                                     SI   ÿ              NO  ÿ

- geologia                                                                                                 SI   ÿ              NO  ÿ

- vegetazione                                                                                            SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, in quale misura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

3.      Risorse idriche

Il progetto avrà un impatto di rilievo sulle acque di superficie o sotterranee (comprese le  acque dei ruscelli, le acque stagnanti dei laghi; degli stagni e dei serbatoi idrici; le acque costiere; i fondali marini o la falda freatica)?

                                                                                                                SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, quali e in quale misura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

I principali tipi di impiego delle risorse idriche nella zona subiranno conseguenze negative?

                                                                                                                SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, quali e in quale misura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

4.      Atmosfera

Latmosfera della zona subirà conseguenze negative?                                             SI   ÿ              NO  ÿ

 

In caso affermativo, in quale misura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

5.      Rumore

Il rumore prodotto modificherà in misura significativa il livello del rumore di fondo locale

(a) di giorno                                                                                             SI   ÿ              NO  ÿ

(b) di notte                                                                                               SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, descrivere i livelli ed i tipi di emissione sonora.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6.      Rifiuti

Verranno prodotti rifiuti pericolosi?                                                                       SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, quali?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

7.      Rischi

Nella zona in cui è ubicato linvestimento esistono gravi rischi di:

- erosione                                                                                                SI   ÿ              NO  ÿ

- smottamento                                                                                          SI   ÿ              NO  ÿ

- terremoto                                                                                              SI   ÿ              NO  ÿ

- altri                                                                                                        SI   ÿ              NO  ÿ

In caso affermativo, di quale natura?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

8.      Prevenzione/riduzione/compensazione dellimpatto negativo.

Se dalle informazioni fornite in risposta al presente questionario emerge che il progetto avrà impatto negativo di rilievo per lambiente, indicare quali provvedimenti verranno adottati per compensare tale impatto.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________