Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 4 Disciplina delle procedure per gli accordi di programma.
Art. 1(Contenuto degli accordi di
programma) 1. Per assicurare il
coordinamento di tutte le attivita necessarie all attuazione di opere,
interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che
richiedono l azione integrata e coordinata di Enti locali, Universita,
Istituti di ricerca, Unita sanitarie locali o comunque di Amministrazioni
pubbliche, soggetti pubblici, nonche consorzi e societa a partecipazione
pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di
programma previsti dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 <<
Nuovo ordinamento delle autonomie locali >>.
2. Ai fini di cui al precedente
comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le
opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo,
gli altri piani e programmi regionali di settore, nonche, quando ne ricorrono
le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e
comunitari.
Art. 2(Procedure per la promozione
degli accordi di programma) 1. Il Presidente della Giunta
regionale o l Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su
richiesta di uno o piu soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni
previste dal precedente art. 1, l accordo di programma mediante la
presentazione della relativa proposta alla Giunta
regionale.
2. La proposta di cui al comma
precedente:
a) indica opere, i programmi,
gli interventi, l ambito territoriale e gli obiettivi generali degli
stessi;
b) individua le amministrazioni
pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le societa a prevalente
partecipazione pubblica dei quali sia prevista l azione
integrata;
c) indica il termine entro il
quale deve essere definito l accordo di programma.
3. Alla proposta approvata dalla
Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio
regionale, e data adeguata pubblicita per consentire a qualunque soggetto
portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o
proposte.
4. Successivamente all
approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente o l
Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura,
convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti
interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art.
3.
Art. 3(Comitato per l accordo di
programma) 1. I rappresentanti delle
amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2,
interessati al raggiungimento dell accordo di programma costituiscono il
Comitato per l accordo di programma.
2. Il Comitato e presieduto dal
presidente della Giunta regionale o dall Assessore competente per materia se
delegato.
3. Al Comitato possono aderire
anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purche l intervento
non comporti linterruzione del processo
decisionale.
Art. 4(Compiti del
Comitato) 1. Al Comitato di cui al
precedente art. 3 compete:
a) ricercare le intese sugli
obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei
partecipanti;
b) definire l entita delle
spese individuando le fonti di finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali
protocolli preliminari alla definizione dell accordo di
programma;
d) nominare una segreteria
tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e
coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli
opportuni studi e verifiche;
e) proporre le eventuali
consulenze tecnico - specialistiche, indicando le fonti di
finanziamento:
f) valutare le istanze dei
privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell art. 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, << Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >>, da
stipularsi dalla singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l
accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le
medesime;
g) informare periodicamente le
Organizzazioni sindacali sugli accordi di programma
predisposti.
Art. 5(Definizione dell accordo di
programma) 1. L accordo di programma deve
prevedere:
a) il programma di attuazione
degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con
l indicazione dei tempi relativi;
b) la quantificazione del costo
complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di
esecuzione;
c) il piano finanziario con la
ripartizione degli oneri;
d) le modalita di
attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai
soggetti interessati, le responsabilita per l attuazione e le eventuali
garanzie;
f) le sanzioni per gli
inadempienti;
g) l istituzione di un collegio
di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o dall Assessore competente per materia se
delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all accordo,
nonche le modalita di controllo sull esecuzione dell
accordo;
h) l eventuale procedimento
arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell
attuazione dell accordo e la composizione del collegio
arbitrale;
i) gli eventuali accordi da
stipularsi con i privati interessati di cui alla lett. f) del precedente art.
4.
2. L ipotesi di accordo di
programma e deliberata dallorgano regionale al quale spetta la competenza
secondo le disposizioni
statutarie.
3. L accordo di programma,
acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell art. 1
che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, e sottoscritto dai
rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o
dall Assessore competente per materia se delegato, che l approva con
decreto.
Art. 6(Effetti dell accordo di
programma) 1. Il decreto di approvazione
dell accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione,
ha valore di dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza per
le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della
Regione, gli effetti delle intese di cui all art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Con l approvazione dell
accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i
nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da
concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici
partecipanti di cui al comma 1 dell art. 1 della presente
legge.
3. Qualora l accordo di
programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono
essere approvate dal Consiglio regionale.
4. Nel caso in cui non venga
raggiunto il consenso unanime per l accordo di programma, trovano applicazione
le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento
previste dalle specifiche leggi regionali di settore.
Art. 7(Accordi di programma promossi
da soggetti diversi dalla Regione) 1. Qualora l iniziativa dell
accordo di programma non competa alla Regione a norma dell art. 1 della
presente legge, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della
Comunita montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia,
rispettivamente competente a norma dell art. 27, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le
indicazioni di cui all art. 2, comma 2.
2. La Giunta regionale delibera
sulle modalita di partecipazione della Regione alla Conferenza dei
rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell accordo
di programma di cui all art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche al collegio di cui al comma 5 di detto articolo.
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