Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 5 Norme per l' attuazione del programma operativo plurifondo 1994/ 1999 della Regione Puglia..
TITOLO 1OBIETTIVI
Art. 1(Obiettivi) 1. La Regione Puglia, per l
attuazione del Piano Operativo Plurifondo 1994/ 1999 - Asse prioritario 2
<< Industria, artigianato e servizi alle imprese >>, Sottoprogramma
2 << Aiuti all artigianato >> - interviene a sostegno dello
sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane anche in attuazione
delle legge 8 agosto 1985, n. 443 << Legge quadro sullartigianato >> ed in conformita
con gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.
2. Gli interventi previsti dalla
presente normativa hanno le seguenti finalita:
a) agevolare l acquisizione dei
servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle
produzioni;
b) favorire la tutela e la
salvaguardia delle produzioni;
c) qualificare gli insediamenti
artigianali;
d) promuovere l innovazione
tecnologica e la qualita dei prodotti;
e) qualificare le risorse
umane;
f) agevolare l accesso al
credito;
g) favorire l
internazionalizzazione delle imprese.
Art. 2(Beneficiari) 1. Beneficiano delle
agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti
soggetti:
A. le imprese aventi i requisiti
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli
3, 4 e 5 (punto a e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente
normativa;
B. i consorzi e le societa
consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall
art° 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli interventi di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa;
C. il Consorzio regionale fra le
cooperative artigiane di garanzia, che assume la denominazione di <<
Artigiancredito Puglia >>, costituito fra le cooperative artigiane di
garanzia e i consorzi fidi artigiani, nonche altri soggetti di diritto pubblico
o privato, con finalita di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e
fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative di garanzia e
consorzi fidi nonche dei soci delle medesime.
La Giunta regionale, a seguito
di stipula di apposite convenzioni, utilizza l Artigiancredito Puglia quale
strumento di supporto dell attivita amministrativa connessa all
incentivazione dell artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o
istruttori.
C. 1 Ai fini dell accesso ai
benefici della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore, la Regione promuove la costituzione dell Artigiancredito Puglia, il cui
Statuto prevedera:
- fini di mutualita e scopo non
di lucro;
- compiti di rappresentanza
delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre
a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e
amministrativa.
2. Gli interventi di cui alla
presente legge sono riservati ai soggetti di cui al precedente comma 1 che nei
confronti del personale applicano integralmente gli istituti economici e
normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/ o eventuali contratti
di gradualita.
TITOLO 2INTERVENTI
Art. 3(Acquisizione di
servizi) 1. La Regione Puglia agevola l
acquisizione di servizi da parte delle imprese artigiane allo scopo di
migliorare le capacita organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte
le aree gestionali.
2. A tal fine e agevolata l
acquisizione di servizi nei seguenti settori:
A. miglioramento dell
organizzazione e della gestione:
a. 1 procedure interne del
lavoro di ufficio e organizzazione aziendale;
a. 2 programmazione della
produzione;
a. 3 progettazione e <<
design >>;
a. 4 interventi sull area
produzione;
a. 5 controllo di gestione e
controllo economico;
a. 6 assistenza e consulenza
finanziaria;
a. 7 introduzione del
budget;
B. interventi nell area
commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le
provvigioni per intermediazione commerciale):
b. 1 studi e ricerche di
mercato;
b. 2 sviluppo di piano di
marketing;
b. 3 creazione di organizzazioni
di vendita ed azioni di supporto alla commercializzazione dei
prodotti;
b. 4 creazione di reti
distributive e/ o commerciali, acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione
per i rapporti commerciali con l estero;
b. 5 promozione dell attivita
di vendita attraverso l organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
fieristiche;
b. 6 svolgimento di azioni
pubblicitarie e promozionali, approntamento di cataloghi e predisposizione di
qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
C. interventi per l
introduzione della qualita e per la certificazione dei prodotti secondo la
normativa UNIEN vigente:
c. 1 promozione della diffusione
presso le imprese di metodologie per l adeguamento della qualita aziendale
complessiva agli standards richiesti dalla normativa
comunitaria;
c. 2 realizzazione di progetti
aziendali per l attuazione di sistemi di qualita in conformita alla normativa
nazionale e comunitaria;
c. 3 certificazione di sistemi
di qualita aziendale, di prodotto e di processo;
D. innovazione tecnologica di
prodotto e di processo:
d. 1 ricerca tecnologica ed
acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento dei prodotti e alla
produzione di nuovi prodotti;
d. 2 acquisto di brevetti e alla
relativa applicazione produttiva:
d. 3 sviluppo di
prototipi;
E.
ambiente:
e. 1 studi per la valutazione
dell impatto ambientale su insediamenti produttivi finalizzati all
individuazione ed all applicazione delle soluzioni piu
opportune.
3. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi
nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per
un importo massimo stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale
delle risorse disciplinata dal successivo art. 12.
Art. 4(Interventi in campo
ambientale) 1. La Regione Puglia, in
conformita con quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di tutela ambientale, incentiva il risanamento degli
ambienti di lavoro ed il controllo e l abbattimento delle emissioni inquinanti
delle imprese artigiane.
2. Pertanto, la Regione Puglia
agevola l acquisizione e l installazione di attrezzature ed impianti per l
abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all interno ed all
esterno dell azienda, nonche di attrezzature ed impianti che riducano l
impatto ambientale delle lavorazioni e tutti gli interventi finalizzati all
adeguamento dei laboratori alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori negli
ambienti di lavoro.
3. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi
in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi,
erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi
fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all attualita le rate costanti
posticipate di concorso regionale.
Art. 5(Insediamenti
produttivi) 1. La Regione Puglia promuove il
miglioramento degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero funzionale di
immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva
ristrutturati per l insediamento delle imprese artigiane;
b) ristrutturazione ed
ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese
artigiane;
c) allestimento e potenziamento,
negli insediamenti esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune
alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Regione concede contributi
in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi,
erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi
fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all attualita le rate costanti
posticipate di concorso regionale.
Art. 6(Innovazione
tecnologica) 1. La Regione Puglia promuove l
innovazione tecnologica delle imprese artigiane agevolando interventi
relativi:
a) all acquisizione di
macchinari ed attrezzature per lintroduzione di rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti produttivi gia esistenti;
b) all acquisto di unita
elettroniche o di sistemi elettronici per l elaborazione elettronica di dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
c) all acquisto di
apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di
progettazione.
2. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo la regione concede contributi
in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi,
erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi
fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all attualita le rate costanti
posticipate di concorso regionale.
Art. 7(Formazione) 1. La Regione Puglia promuove
interventi di formazione in favore di imprenditori, collaboratori e dipendenti
delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento
professionale.
2. Le iniziative di formazione
professionale di cui al precedente comma 1 sono programmate dalla Regione nell
ambito del piano annuale di formazione professionale predisposto di concerto tra
l Assessorato alla formazione professionale e lAssessorato all industria,
commercio e artigianato - Settore artigianato - in coerenza con il Programma
operativo plurifondo 1994- 1999.
Art. 8(Conferimenti all
Artigiancassa) 1. La Regione Puglia promuove l
accesso al credito attraverso conferimenti destinati al finanziamento del fondo
per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il
Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio
1952, n° 949 e successive modificazioni.
2. I conferimenti di cui al
comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalla convenzione di cui al
successivo art. 11, comma 3, sono effettuati annualmente in ununica soluzione e
sono deliberati dalla Giunta regionale.
Art. 9(Contributi alle imprese sui
finanziamenti dell Artigiancassa) 1. La Regione Puglia agevola le
aziende che fanno ricorso al credito dell Artigiancassa concedendo un
contributo in conto capitale, cumulabile con quello previsto dalla legge 25
luglio 1952, n. 949, pari al 10% del finanziamento agevolato dall Artigiancassa
riferito all importo ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite
massimo di lire 18.000.000.
2. Sono escluse dalle
agevolazioni di cui al precedente comma 1 le operazioni destinate a finanziare
le scorte delle imprese.
3. I contributi di cui al
presente articolo sono erogati dall Artigiancassa attraverso un fondo a tal
fine costituito dalla Regione presso la stessa Artigiancassa e sono disciplinati
dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3.
Art. 10(Contributi all Artigiancredito
Puglia) 1. La Regione contribuisce alla
dotazione del patrimonio sociale dell Artigiancredito Puglia, in forma diretta
o attraverso la finanziaria regionale Finpuglia SpA
2. La Regione concede contributi
all Artigiancredito Puglia per le seguenti attivita:
a) coperture di eventuali
perdite dell Artigiancredito Puglia a fronte delle operazioni di credito
attivate tramite le cooperative di garanzia o consorzi
fidi;
b) programmi diretti all
assistenza, all informazione tecnico - finanziaria, all aggiornamento dei soci
delle cooperative e consorzi nonche all attivita di qualificazione
professionale e aggiornamento degli addetti alle cooperative e
consorzi;
c) costituzione o dotazione di
fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni
di credito attivate tramite le cooperazioni o consorzi;
d) contributi in conto
interessi, da erogarsi in forma attualizzata a favore dei soci delle cooperative
di garanzia e dei consorzi fidi sulla base di specifici programmi di sviluppo,
con particolare riferimento all ammodernamento dei laboratori, alla promozione
dell associazionismo economico, dell esportazione e dell
innovazione.
TITOLO 3MODALITA DI ATTUAZIONE
Art. 11(Modalita di
attuazione) 1. Gli interventi previsti agli
art. 3, 4, 5 e 6 della presente legge realizzati dai beneficiari di cui all
art. 2, lett. b), sono da considerarsi prioritari nell assegnazione delle
agevolazioni.
2. Per l attuazione degli
interventi di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 la Giunta regionale determina il termine
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dei relativi
bandi per l ammissione delle domande e il contenuto degli stessi con la
specificazione dei seguenti elementi:
a) soggetti
beneficiari;
b) iniziative
ammissibili;
c) modalita di presentazione
delle domande;
d) criteri di valutazione delle
domande;
e) documentazione da allegare
alla domanda;
f) criteri e documentazione
necessaria per la rendicontazione finale;
g) modalita di erogazione dei
contributi.
3. Per l attuazione degli
interventi previsti dalla presente normativa la Giunta regionale determina i
contenuti delle convenzioni da stipulare tra la Regione Puglia, lArtigiancassa
e l Artigiancredito Puglia; dette convenzioni disciplinano i criteri, i tempi e
le modalita di erogazione delle risorse.
Art. 12(Ripartizione annuale delle
risorse) 1. La Giunta regionale approva,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il
30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle risorse, per l anno successivo,
articolata nel modo seguente:
A. per l attuazione degli
interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 10;
a. 1 ripartizione delle risorse
per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per
ciascun servizio o investimento;
a. 2 ripartizione delle risorse
per singole province, limitatamente agli interventi previsti dagli artt° 3, 4, 5
e 6.
B. ripartizione delle risorse
tre i due interventi di cui agli artt. 8 e 9.
C. ripartizione delle risorse
per il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione, di cui al successivo
art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli
artt. 11 e 14, nonche per la gestione amministrativa e per la promozione di
tutte le iniziative previste dalla presente normativa.
Art. 13(Comitato tecnico di
valutazione) 1. Per lo svolgimento delle
attivita di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi
agli incentivi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione
della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla costituzione di un apposito Comitato tecnico di
valutazione composto:
a) dal responsabile del Settore
artigianato dell Assessorato industria, commercio e
artigianato;
b) da quattro esperti esterni
alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell erogazione di
servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza
nella valutazione e/ o nella realizzazione di progetti per l acquisizione di
servizi e per la realizzazione di investimenti.
2. I compensi spettanti ai
componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui al punto b) del
precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri
previsti dall art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n.
45.
Art. 14(Graduatorie) 1. Per l erogazione dei
contributi relativi agli interventi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 il Comitato
tecnico di valutazione provvede, entro sessanta giorni, dopo aver adempiuto all
istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando,
di apposite graduatorie provinciali per l ammissione delle domande fino ad
esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all art. 12
della presente normativa. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Qualora non siano ammissibili
domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle
province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi
parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri
interventi, ampliandone le graduatorie prima della
pubblicazione.
3. Qualora non pervengano
domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli
interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi
parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri
interventi, ampliandone le graduatorie prima della
pubblicazione.
Art. 15(Controlli e
rendicontazione) 1. Allo svolgimento delle
attivita di controllo e rendicontazione provvede, in conformita con le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l Assessorato industria,
commercio e artigianato - Settore artigianato.
2. L attivita di controllo e
finalizzata alla verifica della corretta destinazione delle
agevolazioni.
3. La documentazione necessaria
per la rendicontazione formale e le modalita di svolgimento della
rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi per l ammissione delle
domande di cui al precedente art. 11, comma 2 e dalle convenzioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
Art. 16(Erogazione dei
contributi) 1. Per l acquisizione di
servizi di cui al precedente art. 3 e erogata, con decreto dellAssessore all
industria e allatto dellavviamento
dell iniziativa, un anticipazione nella misura del 40% sul contributo ammesso.
L erogazione finale e effettuata con decreto dell Assessore all industria al
termine dell attivita di controllo e rendicontazione di cui al precedente art.
15.
2. L erogazione degli incentivi
previsti dagli artt. 4 5, 6 e 10 della presente legge e effettuata con decreto
dell Assessore
allindustria.
3. L erogazione delle risorse
previste dai precedenti artt. 8 e 9 e disciplinata dalla convenzione tra
Regione Puglia e Artigiancassa di cui all art. 11, comma 3, della presente
normativa.
Art. 17(Revoca dei
contributi) 1. Il contributo concesso
viene revocato con decreto dell Assessore all industria, commercio e
artigianato qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l
intervento ammesso a contributo, nonche nel caso in cui la realizzazione non
sia conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla
presente normativa.
TITOLO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 18(Disposizioni
transitorie) 1. Per le annualita 1994
e 1995 l approvazione da parte della Giunta regionale della ripartizione
annuale delle risorse, prevista dal precedente art. 12, deve avvenire entro
sessanta giorni dalla approvazione da parte della Unione europea del Programma
operativo plurifondo 1994/ 1999 della Regione Puglia.
Art. 19(Disposizioni
finanziarie) 1. Agli oneri derivanti
dall attuazione della presente normativa la Regione Puglia fa fronte con le
risorse rivenienti dal programma operativo plurifondo 1994/ 1999 della Regione
Puglia previste dal sottoprogramma << Aiuti all artigianato
>>.
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