Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 7 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle
entrate) 1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1995, annesso alla presente
legge, e approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in
lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell
esercizio finanziario 1995.
Art. 2(Stato di previsione della
spesa) 1. Lo stato di previsione della
spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1995, annesso alla presente
legge, e approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in
lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a
seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini
dell art. 16 della legge regionale 1994, n. 21, e iscritto per la quota
differenziale in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di
previsione della spesa per l esercizio finanziario 1995.
3. Al finanziamento della spesa
di cui al precedente comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario 1995,
attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n.
68.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle
spese) 1. E autorizzato l impegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.
Art. 4(Quadro generale
riassuntivo) 1. E approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1995,
allegato alla presente legge.
Art. 5(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono considerate spese
obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita quelle descritte
nell elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per
spese obbligatorie, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire
2.900.000.000, e iscritto al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36
della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 7(Fondo di riserva per spese
impreviste) 1. Il fondo di riserva per
spese impreviste, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire
868.686.622, e iscritto al cap. 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37
della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 8(Fondo di riserva di
cassa) 1. Il fondo di riserva di
cassa, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, e
iscritto al cap.1110020 ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di
contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 9(Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione) 1. Il fondo globale per la
copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che
si prevede di finanziare nell anno 1995, dei quali l allegato n. 2 indica l
oggetto e l importo dello stanziamento a carico del fondo medesimo, e iscritto
al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della legge di
contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 10(Fondo per residui passivi
perenti) 1. Il fondo per il
pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per
l esercizio finanziario 1995 in lire 45.750.000.000, e iscritto al cap.
1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge di contabilita
regionale n. 17 del 1977.
Art. 11(Spese per attivita od
interventi di carattere continuativo o ricorrente) 1. Per l esercizio 1995
le autorizzazioni di spesa per attivita o interventi di carattere continuativo
o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in
corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell allegato stato di
previsione.
Art. 12(Variazioni di bilancio -
Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui
al comma 1 dell art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della
spesa per l esercizio finanziario 1995.
2. La Giunta regionale e,
altresi, autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il
finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguito della
relativa decisione approvata da parte della Commissione
comunitaria.
Art. 13(Bilancio
pluriennale) 1. A norma dell art. 6 e
seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni, e approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 1995- 1997 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 14(Mutuo per il disavanzo di
amministrazione) 1. Per far fronte al disavanzo
di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all art. 2,
comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell art. 20 del
decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del
1993, e autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale
delle somme mutuate:
1995: lire 400
miliardi
1996: lire 403
miliardi
2. I mutui saranno stipulati ad
un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla
Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dell ammortamento di venti
anni.
3. A tal fine e autorizzata l
iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio
finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi
relativi al preammortamento sull acquisizione della somma mutuata per il
1995.
4. La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle annualita
di ammortamento e degli interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante
la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al
precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di
spettanza regionale del
fondo comune di cui all art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, risultante dalle corrispondenti delegazioni
di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della
Regione.
7. Le spese di cui al presente
articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell art. 36
della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 15(Artt. 3 e 4 legge regionale 23
gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura
finanziaria) 1. Le obbligazioni prive di
copertura finanziaria, rilevate a termine degli articoli 3 e 4 della legge
regionale n. 1 del 1991, di cui all art. 18 della legge regionale n. 21 del
1994, sono riaccertate in lire 78.112.676.347, nella articolazione di cui all
allegato n. 3 della presente legge.
2. Al finanziamento della spesa
per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso
specifici stanziamenti nel triennio 1995- 1997. A tal fine e iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995
al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire
37.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 e iscritto lo
stanziamento di lire 39.500.000.000.
3. Le economie finanziarie
derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni
di cui al precedente comma 2, nonche dalla estinzione a termini della vigente
normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per
residui passivi perenti dell esercizio finanziario dellanno in cui viene
definito il relativo accertamento. Allassegnazione si provvede con legge di
variazione del bilancio.
Art. 16(Finanziamento oneri per
ritardati pagamenti) 1. Al fine di provvedere alla
liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995 i seguenti
capitoli:
- Cap. 0001315 <<
Finanziamento oneri per ritardi pagamenti - quota interessi >>, dotato
dello stanziamento di lire 4.000.000.000;
- Cap. 0001316 <<
Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni >>,
dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;
- Cap. 0001317 <<
Finanziamenti oneri per ritardati pagamenti - spese procedimentali e legali
>>, dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.
2. La misura degli interessi di
cui al precedente comma 1 e quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da
provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
Art. 17(Finanziamenti di incentivazione
edilizia erogati in applicazione di normative regionali) 1. A termini dell art. 3 del
decreto 28 ottobre 1994, n. 601 << Disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni legislative >>, le
disponibilita di competenza della Regione Puglia di cui all art. 4/bis del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella
legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte
agli oneri di cui all art. 10 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate
alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in
base a leggi regionali di incentivazione edilizia
abitativa.
2. Alla parte delle spese in
annualita rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non
coperta con le disponibilita di cui al comma 1 del presente articolo la Regione
provvede con risorse proprie.
3. La specificazione delle spese
e definita nel bilancio per l esercizio finanziario 1995 e nel bilancio
pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dell art. 31 della legge regionale
n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per le assegnazioni statali
in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove
iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non piu
operanti.
Art. 18RINVIATO DAL
GOVERNO
TITOLO 3NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISARCIMENTO FINANZIARIO
CAPO 1LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1990, N. 5 - FIERE
Art. 19(Legge regionale 31 gennaio
1990, n. 5 Ente Fiera di Foggia - Ente Fiera Francavilla
Fontana) 1. Per gli interventi in favore
dell Ente Fiera di Foggia, a termini della legge regionale n. 5 del 1990, e
stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario
1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per l esercizio finanziario 1996 di lire
4.300.000.000.
2. Per gli interventi in favore
dell Ente Fiera di Francavilla Fontana e stanziata nello stato di previsione
della spesa per l esercizio 1995 la somma di lire
500.000.000.
3. La legge regionale n. 5 del
1990 e abrogata.
CAPO 2SANITA - SERVIZI SOCIALI
Art. 20(Disavanzo Unita Sanitarie
Locali per le annualita 1990 e 1991 - Quote a carico della
Regione) 1. Al fine di attivare le
procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualita 1990
e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell art.
29 della legge regionale n. 21 del 1994 e differito al 28 febbraio
1995.
2. Agli oneri di cui al
precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da
parte delle USL, la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la
utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo
1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della legge regionale n. 17 del 1977, dei
proventi conseguenti alla alienazione del patrimonio regionale disponibile,
nonche attraverso la contrazione di mutui.
3. All art. 7, comma 1, della
legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole <<... nel termine
improrogabile di un anno >> sono sostituite con le seguenti: <<...
nel termine improrogabile di ventiquattro mesi >>.
Art. 21RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 22RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 23(Fondo globale per i servizi
socio - assistenziali) 1. Il fondo globale per i
servizi socio - assistenziali previsto al cap. 0084010 e ripartito dalla Giunta
regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31
marzo.
Art. 24(Legge regionale 4 febbraio
1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi) 1. La Regione, decorso il
termine di cui al comma 1 dell art. 3 della legge regionale n. 4 del 1994,
diffida i Comuni inadempienti all attivazione delle procedure di devoluzione.
Nell ipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri
sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla
diffida.
Art. 25RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 26(Emigrazione) 1. Per l anno 1995 sono sospesi
gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di
lire 4.000.000.000
previsto al capitolo 0941010 e
destinato alla corresponsione degli interventi previsti dalla legge regionale n.
65 del 1979 relativi a richieste pervenute al 31- 12- 1994.
Art. 27(Integrazione scolastica
portatori di handicap) 1. In attesa degli accordi
di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano le convenzioni di
cui al comma 4 dellart. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno
confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la
proroga delle convenzioni gia in atto.
Art. 28(Servizi
sociali) 1. Fermo restando quanto
previsto dall art. 7 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5, i Comuni
utilizzeranno le assegnazioni rivenienti dalle disponibilita del cap. 0784010
tenendo conto del seguente vincolo di destinazione:
almeno il 30% dell assegnazione
verra utilizzato per l assistenza alle persone anziane, per realizzare
progetti socio - sanitari integrati e interventi di assistenza a domicilio in
concorso con le aziende USL; tali progetti verranno definiti mediante accordi di
programma e si avvarranno, oltre
che delle strutture pubbliche, anche dell apporto del privato sociale, del
volontariato e delle cooperative sociali.
Art. 29RINVIATO DAL
GOVERNO
CAPO 3URBANISTICA
Art. 30(Art. 11 della legge regionale 5
settembre 1994, n. 32.
Interventi di cui alla legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 3) 1. Per gli interventi di cui
all art. 11 della legge regionale n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di
urbanizzazione primaria non ancora attivate alla data del 10 settembre 1994, il
contributo regionale di cui all art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 e
assegnato in conto capitale nella misura corrispondente agli importi gia
concessi in conto interessi.
2. I contributi assegnati in
conto interessi ai sensi dell art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 per
opere non ancora attivate la cui tipizzazione non rientra in quella di cui al
precedente comma 1° sono revocati.
3. Alla copertura degli oneri
relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai
sensi della legge regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata gia avviata
la realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del
bilancio di previsione per l esercizio 1995 e successivi.
CAPO 4PERSONALE DISCIOLTA AZIENDA REGIONALE EQUILIBRIO FAUNISTICO
Art. 31(Disciplina
personale) 1. Il personale in
servizio della disciolta AREF e collocato - in sede di prima applicazione della
presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n, 537, art. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento
giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i
diritti acquisiti.
CAPO 5GESTIONE RIFORMA FONDIARIA
Art. 32
RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 33(Nomina e poteri del
Commissario) 1. Al Commissario e preposto un
Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su
proposta della
Giunta regionale, scelto tra
esperti di riconosciuta professionalita in materia di amministrazione. Al
Commissario compete un compenso pari al 60% dell indennita dei Consiglieri
regionali.
2. I beni di cui al comma 2 del
precedente articolo 32 sono ripartiti sulla base delle normativa statale e
regionale vigente in:
a) beni utilizzati per lo
svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma
fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai
sensi dell art. 10 della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili
gia riconosciuti alienabili o comunque alienabili ai sensi dell art. 11 della
legge n. 386 del 1976 e della normativa regionale vigente:
d) beni destinati ad uso di
pubblico generale interesse da cedere ai sensi dell art. 11, ultimo comma della
legge n. 386 del 1976.
3. Le cessioni, le alienazioni e
i trasferimenti dovranno essere portati a compimento in un tempo non superiore a
cinque anni dalla data di nomina del commissario. Durante tale periodo il
Commissario trasmette semestralmente alla Regione una relazione sull attivita
svolta, contenete l elenco particolareggiato delle operazioni svolte.
4. Il Commissario, per l
espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3, puo compiere tutti gli
atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria dei
beni relativi.
5. La vigilanza sulla gestione
e svolta dalla Giunta regionale.
Il controllo di legittimita
delle deliberazioni del Commissario e esercitato dal Commissario regionale di
controllo ai sensi della
legge regionale 22 giugno 1994,
n. 22.
6. La Giunta regionale, con
apposita deliberazione, assegna al commissario regionale per la gestione della
riforma fondiaria i beni mobili ed immobili rivenienti dal soppresso Ente
regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) necessari
allespletamento dei compiti di riforma.
7. Al finanziamento del
Commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria provvede la
Regione, sulla base dei bilanci preventivi predisposti annualmente dal
Commissario. Gli oneri relativi sono iscritti in un apposito capitolo di
bilancio regionale, avente il titolo << Gestione speciale ad esaurimento
per la riforma fondiaria >>. Alla fine di ogni esercizio
finanziario,
il Commissario presenta alla
Regione il bilancio della gestione.
Alla scadenza del termine di cui
al precedente comma 3, il Commissario presenta il bilancio
finale.
8. Il Commissario regionale per
la gestione della riforma fondiaria attiva un conto, intestato alla Regione
Puglia, in cui fa confluire tutte le entrate e i proventi che non competono allo
Stato.
Art. 34(Consegna dei beni della riforma
fondiaria) 1. Il Commissario per la
gestione speciale ad esaurimento della riforma fondiaria prende in consegna i
beni descritti in inventario ai sensi del comma 1 dell art. 39 della legge
regionale n. 9 del 1993, nonche i libri e gli altri documenti e riceve dal
Commissario liquidatore dell ERSAP il conto della gestione successivo all
ultimo bilancio approvato.
2. Le iscrizioni catastali nei
registri immobiliari di cui al comma 2 dell art. 39 della legge regionale n. 9
del 1993 sono differite alla scadenza del termine di cui al comma 3 del
precedente articolo 33.
Art. 35(Revisori dei
conti) 1. Presso il Commissariato
regionale per la gestione della riforma fondiaria, e istituito un Collegio dei
revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale ai
sensi della legislazione vigente, scelti tra gli iscritti al Registro generale
dei revisori dei conti. Il Collegio nominera all interno il proprio Presidente
ed operera ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 144.
Art. 36
RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 37
RINVIATO DAL
GOVERNO
CAPO 6MODIFICHE A NORME SETTORIALI
Art. 38(Art. 8 legge regionale n. 32
del 1994) 1. L autorizzazione
disciplinata dalla normativa di cui all art.8 della legge regionale n. 32 del
1994 si applica in favore degli uffici periferici del Corpo forestale dello
Stato.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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