Anno 1995
Numero 7
Data 27/02/1995
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 7

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, e approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell esercizio finanziario 1995.



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, e approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dell art. 16 della legge regionale 1994, n. 21, e iscritto per la quota differenziale in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1995.
3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario 1995, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E autorizzato l impegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.



Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1995, allegato alla presente legge.


Art. 5

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco n. 1 allegato alla presente legge.


Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire 2.900.000.000, e iscritto al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.



Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire 868.686.622, e iscritto al cap. 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.



Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, e iscritto al cap.1110020 ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.


Art. 9

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell anno 1995, dei quali l allegato n. 2 indica l oggetto e l importo dello stanziamento a carico del fondo medesimo, e iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.



Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1995 in lire 45.750.000.000, e iscritto al cap. 1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.



Art. 11

(Spese per attivita od interventi di carattere continuativo o ricorrente)


1. Per l esercizio 1995 le autorizzazioni di spesa per attivita o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell allegato stato di previsione.



Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l esercizio finanziario 1995.
2. La Giunta regionale e, altresi, autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguito della relativa decisione approvata da parte della Commissione comunitaria.



Art. 13

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dell art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, e approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1995- 1997 nel testo allegato alla presente legge.


TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA





Art. 14

(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)


1. Per far fronte al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all art. 2, comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 1993, e autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale delle somme mutuate:
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dell ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull acquisizione della somma mutuata per il 1995.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del
fondo comune di cui all art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.



Art. 15

(Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria)


1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termine degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 1991, di cui all art. 18 della legge regionale n. 21 del 1994, sono riaccertate in lire 78.112.676.347, nella articolazione di cui all allegato n. 3 della presente legge.
2. Al finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1995- 1997. A tal fine e iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995 al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 e iscritto lo stanziamento di lire 39.500.000.000.
3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al precedente comma 2, nonche dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio finanziario dellanno in cui viene definito il relativo accertamento. Allassegnazione si provvede con legge di variazione del bilancio.



Art. 16

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:
- Cap. 0001315 << Finanziamento oneri per ritardi pagamenti - quota interessi >>, dotato dello stanziamento di lire 4.000.000.000;
- Cap. 0001316 << Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni >>, dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;
- Cap. 0001317 << Finanziamenti oneri per ritardati pagamenti - spese procedimentali e legali >>, dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.
2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 e quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.



Art. 17

(Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali)


1. A termini dell art. 3 del decreto 28 ottobre 1994, n. 601 << Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative >>, le disponibilita di competenza della Regione Puglia di cui all art. 4/bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all art. 10 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.
2. Alla parte delle spese in annualita rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilita di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.
3. La specificazione delle spese e definita nel bilancio per l esercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dell art. 31 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non piu operanti.



Art. 18


RINVIATO DAL GOVERNO


TITOLO 3

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISARCIMENTO FINANZIARIO 





CAPO 1

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1990, N. 5 - FIERE





Art. 19

(Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 Ente Fiera di Foggia - Ente Fiera Francavilla Fontana)


1. Per gli interventi in favore dell Ente Fiera di Foggia, a termini della legge regionale n. 5 del 1990, e stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per l esercizio finanziario 1996 di lire 4.300.000.000.
2. Per gli interventi in favore dell Ente Fiera di Francavilla Fontana e stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio 1995 la somma di lire 500.000.000.
3. La legge regionale n. 5 del 1990 e abrogata.



CAPO 2

SANITA - SERVIZI SOCIALI





Art. 20

(Disavanzo Unita Sanitarie Locali per le annualita 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione)


1. Al fine di attivare le procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualita 1990 e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell art. 29 della legge regionale n. 21 del 1994 e differito al 28 febbraio 1995.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle USL, la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della legge regionale n. 17 del 1977, dei proventi conseguenti alla alienazione del patrimonio regionale disponibile, nonche attraverso la contrazione di mutui.
3. All art. 7, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole <<... nel termine improrogabile di un anno >> sono sostituite con le seguenti: <<... nel termine improrogabile di ventiquattro mesi >>.



Art. 21


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Art. 22


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Art. 23

(Fondo globale per i servizi socio - assistenziali)


1. Il fondo globale per i servizi socio - assistenziali previsto al cap. 0084010 e ripartito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31 marzo.



Art. 24

(Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi)


1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dell art. 3 della legge regionale n. 4 del 1994, diffida i Comuni inadempienti all attivazione delle procedure di devoluzione. Nell ipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla diffida.



Art. 25


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Art. 26

(Emigrazione)


1. Per l anno 1995 sono sospesi gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di lire 4.000.000.000

previsto al capitolo 0941010 e destinato alla corresponsione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 65 del 1979 relativi a richieste pervenute al 31- 12- 1994.




Art. 27

(Integrazione scolastica portatori di handicap)


1. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dellart. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in atto.



Art. 28

(Servizi sociali)


1. Fermo restando quanto previsto dall art. 7 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5, i Comuni utilizzeranno le assegnazioni rivenienti dalle disponibilita del cap. 0784010 tenendo conto del seguente vincolo di destinazione:
almeno il 30% dell assegnazione verra utilizzato per l assistenza alle persone anziane, per realizzare progetti socio - sanitari integrati e interventi di assistenza a domicilio in concorso con le aziende USL; tali progetti verranno definiti mediante accordi di
programma e si avvarranno, oltre che delle strutture pubbliche, anche dell apporto del privato sociale, del volontariato e delle cooperative sociali.



Art. 29


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CAPO 3

URBANISTICA





Art. 30

(Art. 11 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32.

Interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3)


1. Per gli interventi di cui all art. 11 della legge regionale n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria non ancora attivate alla data del 10 settembre 1994, il contributo regionale di cui all art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 e assegnato in conto capitale nella misura corrispondente agli importi gia concessi in conto interessi.
2. I contributi assegnati in conto interessi ai sensi dell art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 per opere non ancora attivate la cui tipizzazione non rientra in quella di cui al precedente comma 1° sono revocati.
3. Alla copertura degli oneri relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata gia avviata la realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del bilancio di previsione per l esercizio 1995 e successivi.



CAPO 4

PERSONALE DISCIOLTA AZIENDA REGIONALE EQUILIBRIO FAUNISTICO





Art. 31

(Disciplina personale)


1. Il personale in servizio della disciolta AREF e collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n, 537, art. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti.



CAPO 5

GESTIONE RIFORMA FONDIARIA





Art. 32


 

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Art. 33

(Nomina e poteri del Commissario)


1. Al Commissario e preposto un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta della
Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta professionalita in materia di amministrazione. Al Commissario compete un compenso pari al 60% dell indennita dei Consiglieri regionali.
2. I beni di cui al comma 2 del precedente articolo 32 sono ripartiti sulla base delle normativa statale e regionale vigente in:
a) beni utilizzati per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai sensi dell art. 10 della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili gia riconosciuti alienabili o comunque alienabili ai sensi dell art. 11 della legge n. 386 del 1976 e della normativa regionale vigente:
d) beni destinati ad uso di pubblico generale interesse da cedere ai sensi dell art. 11, ultimo comma della legge n. 386 del 1976.
3. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento in un tempo non superiore a cinque anni dalla data di nomina del commissario. Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Regione una relazione sull attivita svolta, contenete l elenco particolareggiato delle operazioni svolte.        
4. Il Commissario, per l espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3, puo compiere tutti gli atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria dei beni relativi.
5. La vigilanza sulla gestione e svolta dalla Giunta regionale.
Il controllo di legittimita delle deliberazioni del Commissario e esercitato dal Commissario regionale di controllo ai sensi della
legge regionale 22 giugno 1994, n. 22.
6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, assegna al commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria i beni mobili ed immobili rivenienti dal soppresso Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) necessari allespletamento dei compiti di riforma.
7. Al finanziamento del Commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria provvede la Regione, sulla base dei bilanci preventivi predisposti annualmente dal Commissario. Gli oneri relativi sono iscritti in un apposito capitolo di bilancio regionale, avente il titolo << Gestione speciale ad esaurimento per la riforma fondiaria >>. Alla fine di ogni esercizio finanziario,
il Commissario presenta alla Regione il bilancio della gestione.
Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3, il Commissario presenta il bilancio finale.
8. Il Commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria attiva un conto, intestato alla Regione Puglia, in cui fa confluire tutte le entrate e i proventi che non competono allo Stato.



Art. 34

(Consegna dei beni della riforma fondiaria)


1. Il Commissario per la gestione speciale ad esaurimento della riforma fondiaria prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi del comma 1 dell art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993, nonche i libri e gli altri documenti e riceve dal Commissario liquidatore dell ERSAP il conto della gestione successivo all ultimo bilancio approvato.
2. Le iscrizioni catastali nei registri immobiliari di cui al comma 2 dell art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993 sono differite alla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 33.



Art. 35

(Revisori dei conti)


1. Presso il Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria, e istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legislazione vigente, scelti tra gli iscritti al Registro generale dei revisori dei conti. Il Collegio nominera all interno il proprio Presidente ed operera ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 144.



Art. 36


 

RINVIATO DAL GOVERNO




Art. 37


 

RINVIATO DAL GOVERNO




CAPO 6

MODIFICHE A NORME SETTORIALI





Art. 38

(Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994)


1. L autorizzazione disciplinata dalla normativa di cui all art.8 della legge regionale n. 32 del 1994 si applica in favore degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.