Anno 1995
Numero 9
Data 03/04/1995
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
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Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 9

Costituzione della Societa' Regionale trasporti - SRT SpA.



Art. 1

(Regime giuridico)


1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una societa per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Societa regionale trasporti - SRT SpA.
2. La SRT opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell ambito delle direttive del Piano regionale trasporti e per le finalita di cui al successivo art. 2.
3. Soci della SRT possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.
4. Lo statuto della SRT e approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale.



Art. 2

(Finalita)


1. La SRT partecipa al capitale sociale delle:
a) societa per azioni costituite agli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;
b) societa per azioni costituite per la realizzazione e l esercizio degli interporti;
c) societa per azioni costituite per la realizzazione e l esercizio delle ferrovie di interesse locale, tranvie, filovie e metropolitane;
d) societa per azioni costituite per la realizzazione e l esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;
e) societa per azioni costituite per la realizzazione e l esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.
2. La SRT assume le quote di partecipazione associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) nei consorzi di trasporto pubblico.
3. La partecipazione della SRT nelle societa di cui al precedente comma 1 e minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.
4. La SRT, nell ambito degli obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta regionale:
a) svolge, promuove e coordina l elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilita e l accessibilita al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;
b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo svolgimento dell intermodalita;
c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;
d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica applicata ai trasporti.



Art. 3

(Capitale sociale)


1. Il capitale sociale della SRT e fissato, in sede di costituzione, nell importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazione azionarie del disciolto ERPT e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprieta del medesimo ERPT, al netto degli ammortamenti alla data dell atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed e interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.



Art. 4

(Aumento capitale sociale)


1. La SRT, appena costituita, procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all atto della costituzione.
2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.



Art. 5

(Organi sociali)


1. La composizione degli organi sociali e determinata dallo Statuto dalla SRT. La rappresentanza della Regione e designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per ciascun Consigliere.
2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della SRT relaziona annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della societa, nonche sull andamento di gestione economico - finanziaria.
3. La Regione e rappresentata nell assemblea della SRT da Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.



Art. 6

(Norme transitorie)


1. Alla sistemazione delle pendenze residuate dopo la cessazione dell incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonche all amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilita di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell Assessorato ai Trasporti, il quale operera nell ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sara delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unita di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure e alle condizioni di cui al comma 2 dell art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.



Art. 7

(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995 >>.