Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 9 Costituzione della Societa' Regionale trasporti - SRT SpA.
Art. 1(Regime
giuridico) 1. La Regione Puglia promuove la
costituzione di una societa per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e
seguenti del Codice civile, denominata Societa regionale trasporti - SRT
SpA.
2. La SRT opera nel settore dei
trasporti delle persone e delle merci nell ambito delle direttive del Piano
regionale trasporti e per le finalita di cui al successivo art.
2.
3. Soci della SRT possono essere
enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e
artigianato, imprenditori singoli e associati.
4. Lo statuto della SRT e
approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta
regionale.
Art. 2(Finalita) 1. La SRT partecipa al capitale
sociale delle:
a) societa per azioni
costituite agli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle
immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art.
3;
b) societa per azioni
costituite per la realizzazione e l esercizio degli
interporti;
c) societa per azioni
costituite per la realizzazione e l esercizio delle ferrovie di interesse
locale, tranvie, filovie e metropolitane;
d) societa per azioni
costituite per la realizzazione e l esercizio degli impianti portuali e
aeroportuali;
e) societa per azioni
costituite per la realizzazione e l esercizio di impianti e di tecnologie di
controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto
pubblico.
2. La SRT assume le quote di
partecipazione associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti
(ERPT) nei consorzi di trasporto pubblico.
3. La partecipazione della SRT
nelle societa di cui al precedente comma 1 e minoritaria fino a quando la
Regione ne detiene la maggioranza del capitale.
4. La SRT, nell ambito degli
obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta
regionale:
a) svolge, promuove e coordina
l elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilita e l
accessibilita al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto
integrato;
b) adotta iniziative per
conseguire il miglioramento dei servizi per lo svolgimento dell
intermodalita;
c) costituisce un centro di
documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca
dati;
d) collabora con organismi ed
enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca
scientifica applicata ai trasporti.
Art. 3(Capitale
sociale) 1. Il capitale sociale
della SRT e fissato, in sede di costituzione, nell importo corrispondente alla
sommatoria del valore reale delle partecipazione azionarie del disciolto ERPT e
del valore capitale delle immobilizzazioni di proprieta del medesimo ERPT, al
netto degli ammortamenti alla data dell atto costitutivo e con esclusione degli
immobili ed e interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento
delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.
Art. 4(Aumento capitale
sociale) 1. La SRT, appena costituita,
procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale
conferito all atto della costituzione.
2. La Regione si astiene dalla
partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza
minoritaria.
Art. 5(Organi
sociali) 1. La composizione degli organi
sociali e determinata dallo Statuto dalla SRT. La rappresentanza della Regione
e designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per
ciascun Consigliere.
2. La rappresentanza della
Regione negli organi statutari della SRT relaziona annualmente alla stessa
Regione sulle realizzazioni e sui programmi della societa, nonche sull
andamento di gestione economico - finanziaria.
3. La Regione e rappresentata
nell assemblea della SRT da Presidente della Giunta regionale o da un Assessore
regionale suo delegato, che partecipa all Assemblea dopo aver acquisito gli
orientamenti della Giunta stessa.
Art. 6(Norme
transitorie) 1. Alla sistemazione delle
pendenze residuate dopo la cessazione dell incarico del Commissario liquidatore
del disciolto ERPT di cui all art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e
successive modificazioni, nonche all amministrazione del patrimonio di detto
Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi
quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare,
con atto della Giunta regionale, alla responsabilita di un dirigente o
funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell Assessorato ai
Trasporti, il quale operera nell ambito di direttive stabilite dalla stessa
Giunta e sara delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all
applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Al responsabile della
gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unita di personale che
collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure
e alle condizioni di cui al comma 2 dell art. 6 della legge regionale 26 giugno
1981, n. 35.
Art. 7(Norma
finanziaria) 1. Per il finanziamento
della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti
iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995 >>.
|