Anno 1995
Numero 11
Data 03/04/1995
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 11

Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13.



Art. 1


1. All art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 << Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici >> e aggiunto il seguente comma:
<< 3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o  nellesercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all ente locale perche provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario ad acta >>.



Art. 2


1. L art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 << Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali >> e cosi sostituito:
<< 1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonche ogni altra norma in contrasto con la presente legge >>.



Art. 3


1. Il comma 4 dell art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993. n. 13 e sostituito dal seguente:
<< L inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 >>.