Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14 Modalita' di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».
Art. 1(Servizio di taxi e di noleggio
con conducente) 1. La presente legge riguarda i
servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e
precisamente:
a) servizio taxi autovettura,
motocarrozzetta, natante a veicolo a trazione animale;
b) servizio di noleggio con
conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione
animale.
2. E escluso dalla presente
normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale
continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella
deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle
disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448,
per l accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada.
Art. 2(Commissione consultiva
regionale) 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e costituita, presso l assessorato
regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell art. 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all
esercizio del servizio e all applicazione dei regolamenti e composta
da:
- Assessore regionale ai
trasporti, con funzione di Presidente;
- n. 1 dirigente dell
Assessorato regionale ai trasporto;
- n. 1 funzionario dell ufficio
provinciale MCTC di Bari;
- n. 1 rappresentante della
sezione regionale dell UPI;
- n. 1 rappresentante dell
Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;
- n. 1 rappresentante delle
Associazioni degli utenti o, in mancanza, da n. 1 rappresentante designato
congiuntamente dalle OOSS piu rappresentative a livello nazionale, presenti nel
CNEL;
- n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se
presenti sul territorio regionale;
- n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzatori di categoria del settore noleggio con
conducente ed autovetture, se presenti sul territorio
regionale.
Svolge le funzioni di segretario
un funzionario dell Assessorato regionale ai trasporti.
2. La Commissione, nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque
fino alla nomina della nuova Commissione.
Art. 3(Competenze
comunali) 1. Sono delegate ai Comuni le
seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di
linea:
a) approvazione dei regolamenti
comunali per l esercizio;
b) determinazione del numero e
del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo
servizio;
c) approvazione delle tariffe
per il servizio di taxi;
d) rilascio delle licenze per l
esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l esercizio del
servizio di noleggio con conducente;
e) vigilanza sulla regolarita
dell esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal
regolamento.
2. I Comuni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo
regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con
conducente, in conformita alle norme della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della
presente legge.
3. I comuni sono tenuti a
trasmettere annualmente all Assessorato regionale ai trasporti una relazione
sulle modifiche verificatesi nell anno nella consistenza e nella tipologia dei
veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con
conducente.
Art. 4(Commissione
comunale) 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e costituita presso il Comune, ai sensi
del comma 4 dellart. 4 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo pareri sui
provvedimenti connessi all espletamento delle funzioni amministrative delegate
ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15
gennaio 1992, n. 21.
2. Alla composizione della
Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalita di
funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta
comunale.
In ogni caso la Commissione
dovra prevedere la presenza di almeno n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel
settore noleggi con conducente e autovetture e di almeno n. 1 rappresentante
designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul
territorio comunale e/o regionale.
3. la Commissione dura in carica
5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
Art. 5(Criteri per la redazione del
regolamento comunale) 1. Il regolamento comunale deve
essere redatto in conformita dei criteri di cui al successivo comma 2, nel
rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n.
21.
2. Il regolamento comunale deve
stabilire:
- le figure giuridiche che
possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l esercizio
del servizio di noleggio e, in particolare, l obbligo dell iscrizione nel
ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso del certificato
di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilita di una rimessa della
proprieta o disponibilita di leasing del veicolo;
- le modalita di rilascio da
parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l esercizio
del servizio di noleggio e in particolare l obbligo del bando pubblico, il
divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo a un medesimo soggetto,
i titoli preferenziali;
- le condizioni per la
trasferibilita delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l esercizio
del servizio di noleggio;
- le modalita di svolgimento
del servizio e in particolare il divieto o la facolta di sosta su area pubblica
delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei servizi di
noleggio, l uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per la
sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio
di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;
- le condizioni specifiche per
garantire ai soggetti portatori di handicaps l accessibilita ai servizi di
taxi e di noleggio;
- le caratteristiche delle
autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle
disposizioni del Ministero dei trasporti;
- le tariffe da
applicare;
- le attribuzioni della
Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art.
4;
- le sanzioni per inadempienze
e/o irregolarita nell esercizio dei servizi di taxi e di noleggio e in
particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze
di taxi e delle autorizzazioni per l esercizio del servizio di
noleggio.
Art. 6(Ruolo dei conducenti di veicoli
e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea) 1. E istituito, ai sensi dell
art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di
veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea.
2. Sono iscritti di diritto nel
ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di pubblicazione
della presente legge, risultino titolari di licenza per l esercizio del
servizio taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
3. Nel predetto ruolo sono
iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dal comma 8 dell art. 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l esame da
parte dell apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7,
nonche, in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano
esercitato l attivita sulla base di regolare licenza o autorizzazione per
almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7(Commissione provinciale per l
accertamento dei requisiti di idoneita all esercizio del
servizio) 1. Presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia e costituita,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale
per laccertamento dei requisiti di
idoneita al servizio di taxi e di noleggio con
conducente.
2. La Commissione di cui al
precedente comma e così composta:
- Presidente della Camera di
commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
- n. 1 funzionario
regionale;
- n. 1 funzionario dell Ufficio
provinciale MCTC;
- n. 1 funzionario della Camera
di commercio;
- n. 1 rappresentante designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel
settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio
provinciale e/ o regionale.
Svolge le funzioni di segretario
della Commissione un funzionario della Camera di
commercio.
3. La Commissione e nominata
dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della
nuova Commissione.
Art. 8(Esame di idoneita all
esercizio del servizio di taxi e di noleggio con
conducente) 1. I cittadini in possesso della
licenza della scuola dell obbligo e del certificato di abilitazione
professionale previsto dal comma 8 dell art. 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l
esame di idoneita all esercizio del servizio taxi e di noleggio con
conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al
precedente art. 7.
2. La domanda, redatta in carta
legale con firma autenticata in calce, deve indicare:
- generalita del
candidato;
- luogo e data di
nascita;
- codice
fiscale;
-
cittadinanza;
- titoli di studio
posseduti;
- residenza nonche domicilio
presso il quale deve essere indirizzata ogni
comunicazione;
- patente di guida e certificato
di abilitazione professionale.
3. Alla domanda, a pena di
esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del
certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorieta
attestante:
- l assenza di carichi
pendenti;
- l assenza di condanne che
comportino l interdizione dai pubblici uffici;
- l assenza di procedimenti
fallimentari;
- l assenza di provvedimenti di
revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
- la non appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Le sedute di esame si
svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un
anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera
raccomandata A/R, la data e il luogo della seduta.
5. Il Presidente della
Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell esame di
idoneita al servizio.
Art. 9(Materie per l esame di
idoneita al servizio) 1. L esame per l accertamento
dei requisiti di idoneita all esercizio del servizio concernera la conoscenza
delle seguenti materie:
- elementi di diritto civile,
commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e
limiti della responsabilita del trasportatore, societa commerciali,
regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime
fiscale;
- gestione commerciale e
finanziaria dell azienda; in particolare: contabilita commerciale, tecniche di
gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture,
agenzie di viaggio;
- geografia fisica e stradale,
nonche toponomastica della regione Puglia;
- regolamentazione dei servizi
stradali per viaggiatori;
- collaudo ed immatricolazione,
norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell ambiente in relazione alla
utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- sicurezza stradale; in
particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli
incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;
- norme comportamentali nei
confronti dell utenza portatrice di handicaps
Art. 10(Norma
transitoria) 1. I vigenti regolamenti
comunali per l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi
fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in
conformita alla presente legge.
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