Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 18
Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all' art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.
Art. 11.
Il termine per la liquidazione dell ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39,
40 1 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e prorogato a tutto il 30
settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario
liquidatore, entri in funzione e sia operativo l Ufficio stralcio previsto da
normativa regionale.
2.
Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera d), dell art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,
rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal
Commissario liquidatore, che potra altresì esercitare i poteri di gestione
ordinaria e straordinaria dei beni.