Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 18
Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all' art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.
Art. 1
1.
Il termine per la liquidazione dell ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39,
40 1 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e prorogato a tutto il 30
settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario
liquidatore, entri in funzione e sia operativo l Ufficio stralcio previsto da
normativa regionale.
2.
Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera d), dell art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,
rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal
Commissario liquidatore, che potra altresì esercitare i poteri di gestione
ordinaria e straordinaria dei beni.