Anno 1995
Numero 18
Data 12/04/1995
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 18

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all' art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.



Art. 1


1. Il termine per la liquidazione dell ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 1 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l Ufficio stralcio previsto da normativa regionale.
2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potra altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.



Art. 2


1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale in servizio nel disciolto ERSAP durante il periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del bilancio regionale.
2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l Assessorato al bilancio erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale per il 1995.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.