Anno 1995
Numero 19
Data 12/05/1995
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 maggio 1995, n. 19

Modifica all' art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.



Art. 1


1. Il comma 5 dell art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e così sostituito:
<< 5. Ai sensi del comma 1 dell art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in liquidazione confluiscono dal 1 gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilita e affidata al Direttore generale, in qualita di Commissario liquidatore, della USL di nuova costituzione nel cui ambito territoriale e confluita la maggioranza degli assistiti della USL posta in liquidazione.
In nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle USL poste in liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione >>.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.