Legge Regionale 12 maggio 1995, n. 19
Modifica all' art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.
Art. 11.
Il comma 5 dell art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e così
sostituito:
<<
5. Ai sensi del comma 1 dell art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il
fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in
liquidazione confluiscono dal 1 gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la
cui responsabilita e affidata al Direttore generale, in qualita di
Commissario liquidatore, della USL di nuova costituzione nel cui ambito
territoriale e confluita la maggioranza degli assistiti della USL posta in
liquidazione.
In
nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle USL poste in
liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione
>>.