Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 23
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani».
Art. 11. Alla individuazione dei siti
degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani che alla data di pubblicazione
della presente legge non risultino ancora localizzati con atto amministrativo
esecutivo, ai sensi dell art. 9, comma 3, ovvero dell art. 16 della legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17, provvede l Amministrazione provinciale entro
la data del 31 luglio 1995.
2. Restano confermate e valide
tutte le altre norme della legge regionale 13 agosto 1993, n.
17.