Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 24
Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24.
Art. 11. Dopo l articolo 3 della
legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 e aggiunto il seguente
articolo:
<< Art. 3
bis
1. E facolta della Giunta
Regionale, in alternativa all applicazione del precedente art. 2, determinare
preventivamente il finanziamento annuo
dell attivita aerea programmata ai sensi del precedente art. 1 e liquidarlo
proporzionalmente allattivita aerea
effettivamente svolta nell anno con le modalita in vigore. Il predetto
finanziamento preventivo e calcolato a corpo sulla base dei disavanzi di
gestione accertati per i pregressi esercizi aerei ammessi a carico del bilancio
regionale, debitamente attualizzati >>.