Legge Regionale 28 aprile 1995, n. 28
Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.
Art. 11. La Regione, nell ambito dei
programmi operativi relativi al periodo 1990/ 93, approvati con decisioni
Comunitarie n. << C (91) 1504/ 3 >> del 25 luglio 1991 per l
obiettivo 1 e n. << C (91) 599 >> del 26 marzo 1991 per gli
obiettivi 3/ 4, riconosce le attivita formative realizzate dalle aziende, con
finanziamenti comunitari e nazionali, nell anno 1993 ed eventualmente
completate dalle stesse nell anno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai
sensi dell art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n.
54.
2. Le spese relative al
precedente comma 1 sono riconosciute nell ambito dei rendiconti presentati
dalle aziende.
3. I pagamenti relativi vanno
effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi
comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978,
n. 845).
4. Le liquidazioni di quanto
spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate
con atto della Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione
dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti
uffici dell Assessorato alla formazione professionale.