Anno 1995
Numero 30
Data 02/05/1995
Abrogato No
Materia Commercio;
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Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 30

Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112).



Art. 1

(Finalita)


1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina l esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, in conformita di quanto disposto dall art. 118, ultimo comma, della Costituzione.


Art. 2

(Funzioni della Regione)


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:
a) fissare i criteri programmatori, anche numerici, previsti dall art. 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991, previo ricevimento delle indicazioni dei Comuni di cui all art. 3, comma 5, della legge medesima;
b) emanare gli indirizzi regionali previsti dall art. 3, comma 12, sentita la commissione di cui all art. 4, comma 3, della legge n. 112 del 1991.



Art. 3

(Commissioni)


1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni a livello provinciale e la Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell art. 4, commi 2 e 3, della n. 112 del 1991, entro i termini e con le modalita stabilite dal dm 248/ 1993.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono nominate ugualmente qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l integrazione con le successive designazioni.
3. La Commissione regionale e sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, nel rispetto dei criteri programmatori, anche numerici, e degli indirizzi fissati dalla Regione.
4. Ai componenti della Commissione regionale competono il gettone di presenza, le indennita di missione e il rimborso spese di viaggio previsti dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
5. L Assessore al ramo designa il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede la Commissione regionale.



Art. 4

(Funzioni delegate ai Comuni)


1. I Comuni sono designati a esercitare le funzioni concernenti:
a) la conversione delle autorizzazioni gia concesse ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 in una delle tipologie previste dalla legge n. 112 del 1991;
b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 112 del 1991;
c) l estensione, la riduzione o la sostituzione delle tabelle merceologiche;
d) l autorizzazione al trasferimento in gestione o in proprieta dell azienda;
e) la revoca dell autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della stessa concessione.



Art. 5

(Conversione dell autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398)


1. La conversione della autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398 e effettuata:
a) dal Comune ove viene esercitata l attivita per le autorizzazioni di competenza comunale di cui all art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 1991;
b) dal Comune di residenza dell operatore per le autorizzazioni di competenza regionale di cui all art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991;
c) dal Comune, a scelta dell operatore, qualora l autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con validita anche nella Regione Puglia;
d) dal Comune scelto dall operatore, nella quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l autorizzazione sia stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con validita anche nella Regione Puglia.
2. L operatore deve fornire al Comune di cui al precedente comma 1, entro i termini e con le modalita previsti dall art. 19 del dm 248/ 1993 e successive modificazioni:
a) copia autentica del titolo autorizzativo da convertire;
b) copia del titolo concessionario del posteggio o una dichiarazione rilasciata dal Comune sede di posteggio ovvero dichiarazione sostitutiva di notorieta prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino i posteggi di cui e concessionario con la chiara indicazione della ubicazione del mercato, della localizzazione e delle dimensioni dei posteggi occupati e della giornata di svolgimento del mercato.
3. I sindaci, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dei titoli citati al precedente comma 2, rilasciano la nuova autorizzazione riportante l annotazione di tutti i posteggi di cui ciascun operatore e concessionario o l autorizzazione di cui  allart. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 112 del 1991, inviandone copia alla Regione.



Art. 6

(Applicazione dell art. 1, comma 2, della legge n. 112 del 1991)


1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Regione la superficie disponibile delle aree di cui all art. 1, comma 2, lett b), della legge n. 112 del 1991, l ubicazione del mercato, la localizzazione e la dimensione dei posteggi con la indicazione delle aree riservate agli agricoltori.
2. La Giunta regionale, su proposta dell Assessore al ramo, almeno con cadenza annuale, approva apposito bando riportante le superfici disponibili di cui al precedente comma 1, distinte per Comuni, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda di autorizzazione per la occupazione del posteggio di cui all art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 112 del 1991, completa di dati e notizie previsti dagli articoli 2 e 3, comma 5, del dm 248/ 1993 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui ciascun operatore sia eventualmente gia concessionario, deve essere presentata al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando regionale.
4. Il Comune esamina le domande di cui al precedente comma 3 secondo l ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.
Nel caso di piu domande aventi la stessa data ha titolo di priorita il richiedente con maggiore anzianita di iscrizione al Registro esercenti commercio (REC) e, nel caso di parita, il piu anziano di eta, fatto salvo quanto previsto dall art. 24, comma 9 lettera b), del regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, emanato con dm 248 1993. Ciascun operatore puo essere concessionario di non oltre sei posteggi settimanali, comprendenti sia i mercati settimanali sia i mercati quindicinnali e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria deve escludere gli operatori titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita comunicazione all interessato.
5. Il Comune appronta la graduatoria o comunica l assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla copertura di quelli disponibili previsti dal bando regionale. Gli assegnatari del posteggio, entro venti giorni dalla data di ricezione dell avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, al Comune medesimo, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto. Il Comune concedente il posteggio deve darne notizia al Comune di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) e puo rilasciare nuova autorizzazione con l annotazione del posteggio concesso qualora l operatore interessato ne faccia esplicita richiesta.
6. Qualora si tratti di nuovo operatore viene rilasciata contestualmente, dal Comune indicato dal precedente art. 5, comma 1, lettera b), l autorizzazione per l esercizio dell attivita di cui all art. 1, comma 2, lett b), della legge n. 112 del 1991, in uno con l annotazione del posteggio.
7. Copia della graduatoria e delle autorizzazioni rilasciate con l indicazione dei posteggi assegnati sono trasmesse dai Comuni interessati alla Regione al fine dell aggiornamento dei posteggi disponibili.
8. Si intendono respinte le domande intese a ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione dei posteggi inviate ai Comuni della Regione o alla Regione stessa qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state gia accolte.



Art. 7

(Rilascio dell autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 1, comma 2, lettera c), in forma itinerante)


1. La domande di autorizzazione per esercitare l attivita di cui all art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, completa di dati e notizie di cui all art. 2 del dm 248/ 1993, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente. Coloro che risiedono in altre Regioni possono presentare la domanda medesima a un Comune della Puglia a scelta  dellinteressato.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, espleta l istruttoria e richiede al Settore commercio dell Assessorato regionale all industria, commercio e artigianato apposito parere, che deve essere espresso dalla Commissione regionale, ai sensi dell art.3, comma 3, della presente legge entro i successivi sessanta giorni.
3. Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma 2, l Assessorato al ramo lo trasmette ai Comuni interessati che, previo accertamento dei requisiti soggettivi rilasciano agli enti previsti dal successivo art. 10.
4. Le domande di cui al precedente comma 1 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del dm 248/ 1993 sono esaminate dalla Regione tenendo conto della data originaria della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione al protocollo del Comune o della Regione, fatto salvo quanto previsto dall art. 24, comma 5, del dm 248/ 1993.



Art. 8

(Estensione, riduzione e sostituzione delle tabelle merceologiche)


1. Alle domande intese a ottenere l estensione, la riduzione e la sostituzione delle tabelle merceologiche provvede il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 112 del 1991 e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Per le domande di cui al precedente comma 1 riguardanti l esercizio del commercio in forma itinerante, vanno rispettate le indicazioni e le procedure di cui all art. 7 della presente legge.



Art. 9

(Revoca dell autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche

e decadenza della concessione del posteggio)


1. Il Comune che ha rilasciato l autorizzazione prevede:
a) alla revoca dell autorizzazione stessa nei casi previsti dall art. 5 della legge n. 112 del 1991;
b) alla sospensione e alla revoca conseguenti alle violazioni previste dall art. 6 della legge n. 112 del 1991.
2. L avvenuta decadenza dalla concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l autorizzazione.
3. La decadenza della concessione del posteggio in un determinato mercato non comporta automaticamente la revoca  dellautorizzazione per l esercizio dell attivita negli altri mercati in cui l operatore e titolare di altri posteggi.



Art. 10

(Comunicazione alla Regione e agli enti interessati)


1. I Comuni danno notizia alla Regione, alle Camere di commercio competenti per territorio e ai Comuni interessati, entro trenta giorni, dall adozione dei seguenti provvedimenti:
a) conversione del titolo autorizzativo;
b) rilascio dell autorizzazione di cui all art. 2, comma 3 e 4, della legge n. 112 del 1991, nonche della estensione, riduzione, sostituzione di tabelle merceologiche,
c) concessione del posteggio;
d) revoca dell autorizzazione;
e) decadenza della concessione del posteggio di cui allart. 3, comma 9, della legge n. 112 del 1991;
f) cessazione dell autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legge n. 112 del 1991.
2. La medesima comunicazione deve essere fatta al Questore territorialmente competente, secondo modalita e termini previsti dall art. 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.



Art. 11

(Vigilanza e potere sostitutivo)


1. La funzione di vigilanza spetta al Settore commercio dell Assessorato regionale all industria, commercio e artigianato, il quale effettua, tra l altro, particolari controlli sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli stessi.
2. Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo per cio che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative delegate, la Giunta regionale nomina un Commissario per l adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.



Art. 12

(Norme transitorie)


1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, n. 112 del 1991, non avessero ancora provveduto alla emissione degli atti di concessione dei posteggi di mercati esistenti, possono procedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allattribuzione definitiva del posteggio a favore dell operatore che lo occupava alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 (23 aprile 1991), a condizione che la frequenza del mercato sia attestata da regolare pagamento dell occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione rilasciata dal Comune.
2. Per l anno 1995 possono essere rilasciate non piu di cinquecento autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112 del 1991, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia. Durante lo stesso anno sono, altresì, rilasciate le autorizzazioni gia programmate per il 1994 e per le quali non si e reso possibile, alla data del 31 dicembre 1994, l effettivo rilascio, non essendosi completata entro la data medesima la procedura istruttoria.
3. Il numero delle autorizzazioni in forma itinerante da rilasciare per gli anni successivi al 1995 sara determinato con i criteri programmatori, anche numerici, di cui all art. 2 della presente legge.
4. Le domande di autorizzazione in forma itinerante presentate alla Regione dopo il 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno trasmesse ai Comuni della Regione, i quali provvederanno a esaminarle e istruirle secondo la procedura di cui al precedente art. 7.



Art. 13

(Tasse di concessione e copertura finanziaria)


1. Le tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono stabilite dalle leggi statali in vigore in materia.
2. Alla copertura finanziaria delle spese sostenute per l esercizio delle funzioni delegate i Comuni provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive autorizzazioni.
3. La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione. Il rinnovo annuale e dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative autorizzazioni.
4. Deve essere versata alla Regione la maggiorazione del cento per cento sulle tasse previste dal precedente comma 1, come prescritto dalla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1.