Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 30 Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112).
Art. 1(Finalita) 1. La Regione Puglia con
la presente legge disciplina l esercizio delle funzioni amministrative
attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, in
conformita di quanto disposto dall art. 118, ultimo comma, della
Costituzione.
Art. 2(Funzioni della
Regione) 1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a:
a) fissare i criteri
programmatori, anche numerici, previsti dall art. 2, comma 3, della legge n.
112 del 1991, previo ricevimento delle indicazioni dei Comuni di cui all art.
3, comma 5, della legge medesima;
b) emanare gli indirizzi
regionali previsti dall art. 3, comma 12, sentita la commissione di cui all
art. 4, comma 3, della legge n. 112 del 1991.
Art. 3(Commissioni) 1. Il Presidente della Giunta
regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni a livello provinciale e la
Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli
effetti dell art. 4, commi 2 e 3, della n. 112 del 1991, entro i termini e con
le modalita stabilite dal dm 248/ 1993.
2. Le Commissioni di cui al
precedente comma 1 sono nominate ugualmente qualora siano pervenute le
designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l integrazione con le
successive designazioni.
3. La Commissione regionale e
sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 1, comma 2,
lettera c), della legge n. 112 del 1991, nel rispetto dei criteri programmatori,
anche numerici, e degli indirizzi fissati dalla Regione.
4. Ai componenti della
Commissione regionale competono il gettone di presenza, le indennita di
missione e il rimborso spese di viaggio previsti dalla legge regionale 12 agosto
1981, n. 45 ed eventuali successive modifiche e
integrazioni.
5. L Assessore al ramo designa
il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede la
Commissione regionale.
Art. 4(Funzioni delegate ai
Comuni) 1. I Comuni sono designati a
esercitare le funzioni concernenti:
a) la conversione delle
autorizzazioni gia concesse ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 in una
delle tipologie previste dalla legge n. 112 del 1991;
b) il rilascio delle
autorizzazioni, anche stagionali, per l esercizio del commercio su aree
pubbliche di cui all art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 112 del
1991;
c) l estensione, la riduzione o
la sostituzione delle tabelle merceologiche;
d) l autorizzazione al
trasferimento in gestione o in proprieta dell azienda;
e) la revoca dell
autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza
della concessione del posteggio e la revoca della stessa
concessione.
Art. 5(Conversione dell
autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398) 1. La conversione della
autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398 e
effettuata:
a) dal Comune ove viene
esercitata l attivita per le autorizzazioni di competenza comunale di cui all
art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 1991;
b) dal Comune di residenza dell
operatore per le autorizzazioni di competenza regionale di cui all art. 2,
commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991;
c) dal Comune, a scelta dell
operatore, qualora l autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia
stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con validita anche
nella Regione Puglia;
d) dal Comune scelto dall
operatore, nella quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l
autorizzazione sia stata rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni con
validita anche nella Regione Puglia.
2. L operatore deve fornire al
Comune di cui al precedente comma 1, entro i termini e con le modalita previsti
dall art. 19 del dm 248/ 1993 e successive modificazioni:
a) copia autentica del titolo
autorizzativo da convertire;
b) copia del titolo
concessionario del posteggio o una dichiarazione rilasciata dal Comune sede di
posteggio ovvero dichiarazione sostitutiva di notorieta prevista dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino i posteggi di cui e concessionario
con la chiara indicazione della ubicazione del mercato, della localizzazione e
delle dimensioni dei posteggi occupati e della giornata di svolgimento del
mercato.
3. I sindaci, entro centottanta
giorni dalla data di ricezione dei titoli citati al precedente comma 2,
rilasciano la nuova autorizzazione riportante l annotazione di tutti i posteggi
di cui ciascun operatore e concessionario o l autorizzazione di cui allart. 1, comma 2, lett. c), della legge n.
112 del 1991, inviandone copia alla Regione.
Art. 6(Applicazione dell art. 1,
comma 2, della legge n. 112 del 1991) 1. I Comuni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
almeno entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Regione la superficie
disponibile delle aree di cui all art. 1, comma 2, lett b), della legge n. 112
del 1991, l ubicazione del mercato, la localizzazione e la dimensione dei
posteggi con la indicazione delle aree riservate agli
agricoltori.
2. La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore al ramo, almeno con cadenza annuale, approva apposito
bando riportante le superfici disponibili di cui al precedente comma 1, distinte
per Comuni, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. La domanda di autorizzazione
per la occupazione del posteggio di cui all art. 1, comma 2, lettera b), della
legge n. 112 del 1991, completa di dati e notizie previsti dagli articoli 2 e 3,
comma 5, del dm 248/ 1993 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui
ciascun operatore sia eventualmente gia concessionario, deve essere presentata
al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando
regionale.
4. Il Comune esamina le domande
di cui al precedente comma 3 secondo l ordine cronologico di presentazione
risultante dalla data di spedizione della raccomandata.
Nel caso di piu domande aventi
la stessa data ha titolo di priorita il richiedente con maggiore anzianita di
iscrizione al Registro esercenti commercio (REC) e, nel caso di parita, il piu
anziano di eta, fatto salvo quanto previsto dall art. 24, comma 9 lettera b),
del regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, emanato con dm 248
1993. Ciascun operatore puo essere concessionario di non oltre sei posteggi
settimanali, comprendenti sia i mercati settimanali sia i mercati quindicinnali
e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria deve
escludere gli operatori titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita
comunicazione all interessato.
5. Il Comune appronta la
graduatoria o comunica l assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla
copertura di quelli disponibili previsti dal bando regionale. Gli assegnatari
del posteggio, entro venti giorni dalla data di ricezione dell avviso, devono
far pervenire, a mezzo raccomandata, al Comune medesimo, la dichiarazione di
accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto. Il Comune concedente
il posteggio deve darne notizia al Comune di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera b) e puo rilasciare nuova autorizzazione con l annotazione del
posteggio concesso qualora l operatore interessato ne faccia esplicita
richiesta.
6. Qualora si tratti di nuovo
operatore viene rilasciata contestualmente, dal Comune indicato dal precedente
art. 5, comma 1, lettera b), l autorizzazione per l esercizio dell attivita
di cui all art. 1, comma 2, lett b), della legge n. 112 del 1991, in uno con l
annotazione del posteggio.
7. Copia della graduatoria e
delle autorizzazioni rilasciate con l indicazione dei posteggi assegnati sono
trasmesse dai Comuni interessati alla Regione al fine dell aggiornamento dei
posteggi disponibili.
8. Si intendono respinte le
domande intese a ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione
dei posteggi inviate ai Comuni della Regione o alla Regione stessa qualora alla
data di entrata in vigore della presente legge non siano state gia
accolte.
Art. 7(Rilascio dell autorizzazione
per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 1, comma 2,
lettera c), in forma itinerante) 1. La domande di autorizzazione
per esercitare l attivita di cui all art. 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 112 del 1991, completa di dati e notizie di cui all art. 2 del dm 248/ 1993,
deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente. Coloro che
risiedono in altre Regioni possono presentare la domanda medesima a un Comune
della Puglia a scelta
dellinteressato.
2. Il Comune, entro trenta
giorni dalla data di ricezione della domanda, espleta l istruttoria e richiede
al Settore commercio dell Assessorato regionale all industria, commercio e
artigianato apposito parere, che deve essere espresso dalla Commissione
regionale, ai sensi dell art.3, comma 3, della presente legge entro i
successivi sessanta giorni.
3. Acquisito il parere
favorevole di cui al precedente comma 2, l Assessorato al ramo lo trasmette ai
Comuni interessati che, previo accertamento dei requisiti soggettivi rilasciano
agli enti previsti dal successivo art. 10.
4. Le domande di cui al
precedente comma 1 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del
dm 248/ 1993 sono esaminate dalla Regione tenendo conto della data originaria
della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione
al protocollo del Comune o della Regione, fatto salvo quanto previsto dall art.
24, comma 5, del dm 248/ 1993.
Art. 8(Estensione, riduzione e
sostituzione delle tabelle merceologiche) 1. Alle domande intese a
ottenere l estensione, la riduzione e la sostituzione delle tabelle
merceologiche provvede il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo, nel
rispetto delle disposizioni della legge n. 112 del 1991 e del relativo
regolamento di esecuzione.
2. Per le domande di cui al
precedente comma 1 riguardanti l esercizio del commercio in forma itinerante,
vanno rispettate le indicazioni e le procedure di cui all art. 7 della presente
legge.
Art. 9(Revoca dell autorizzazione
all esercizio del commercio su aree pubbliche
e decadenza della concessione
del posteggio) 1. Il Comune che ha rilasciato
l autorizzazione prevede:
a) alla revoca dell
autorizzazione stessa nei casi previsti dall art. 5 della legge n. 112 del
1991;
b) alla sospensione e alla
revoca conseguenti alle violazioni previste dall art. 6 della legge n. 112 del
1991.
2. L avvenuta decadenza dalla
concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l
autorizzazione.
3. La decadenza della
concessione del posteggio in un determinato mercato non comporta automaticamente
la revoca dellautorizzazione per l
esercizio dell attivita negli altri mercati in cui l operatore e titolare di
altri posteggi.
Art. 10(Comunicazione alla Regione e
agli enti interessati) 1. I Comuni danno notizia alla
Regione, alle Camere di commercio competenti per territorio e ai Comuni
interessati, entro trenta giorni, dall adozione dei seguenti
provvedimenti:
a) conversione del titolo
autorizzativo;
b) rilascio dell autorizzazione
di cui all art. 2, comma 3 e 4, della legge n. 112 del 1991, nonche della
estensione, riduzione, sostituzione di tabelle
merceologiche,
c) concessione del
posteggio;
d) revoca dell
autorizzazione;
e) decadenza della concessione
del posteggio di cui allart. 3, comma 9, della legge n. 112 del
1991;
f) cessazione dell
autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla
legge n. 112 del 1991.
2. La medesima comunicazione
deve essere fatta al Questore territorialmente competente, secondo modalita e
termini previsti dall art. 8 della legge 12 agosto 1993, n.
310.
Art. 11(Vigilanza e potere
sostitutivo) 1. La funzione di vigilanza
spetta al Settore commercio dell Assessorato regionale all industria,
commercio e artigianato, il quale effettua, tra l altro, particolari controlli
sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli
stessi.
2. Nei casi di accertata inerzia
o ingiustificato ritardo per cio che attiene agli atti obbligatori relativi
alle funzioni amministrative delegate, la Giunta regionale nomina un Commissario
per l adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei
Comuni delegati.
Art. 12(Norme
transitorie) 1. I Comuni che, alla data di
entrata in vigore della legge, n. 112 del 1991, non avessero ancora provveduto
alla emissione degli atti di concessione dei posteggi di mercati esistenti,
possono procedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, allattribuzione definitiva del posteggio a favore dell
operatore che lo occupava alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del
1991 (23 aprile 1991), a condizione che la frequenza del mercato sia attestata
da regolare pagamento dell occupazione del suolo pubblico o da altra
documentazione rilasciata dal Comune.
2. Per l anno 1995 possono
essere rilasciate non piu di cinquecento autorizzazioni per l esercizio del
commercio su aree pubbliche di cui all art. 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 112 del 1991, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna
provincia. Durante lo stesso anno sono, altresì, rilasciate le autorizzazioni
gia programmate per il 1994 e per le quali non si e reso possibile, alla data
del 31 dicembre 1994, l effettivo rilascio, non essendosi completata entro la
data medesima la procedura istruttoria.
3. Il numero delle
autorizzazioni in forma itinerante da rilasciare per gli anni successivi al 1995
sara determinato con i criteri programmatori, anche numerici, di cui all art.
2 della presente legge.
4. Le domande di autorizzazione
in forma itinerante presentate alla Regione dopo il 1 gennaio 1994 e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, saranno trasmesse ai Comuni
della Regione, i quali provvederanno a esaminarle e istruirle secondo la
procedura di cui al precedente art. 7.
Art. 13(Tasse di concessione e
copertura finanziaria) 1. Le tasse di concessione per
il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge
sono stabilite dalle leggi statali in vigore in materia.
2. Alla copertura finanziaria
delle spese sostenute per l esercizio delle funzioni delegate i Comuni
provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive
autorizzazioni.
3. La tassa annuale deve essere
versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione. Il rinnovo
annuale e dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative
autorizzazioni.
4. Deve essere versata alla
Regione la maggiorazione del cento per cento sulle tasse previste dal precedente
comma 1, come prescritto dalla legge regionale 11 gennaio 1994, n.
1.
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