Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 32 Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione.
Art. 1(Contenuto) 1. La presente legge
stabilisce le indicazioni programmatiche alle quali la Regione deve uniformarsi
per il rilascio del nullaosta per le grandi strutture commerciali di vendita al
dettaglio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, << Disciplina del
commercio >>, agli articoli 26 e 27. Esse hanno validita di quattro
anni.
Art. 2(Oggetto) 1. Il << nulla osta
>> regionale e richiesto nei seguenti casi:
a) per l apertura di esercizi
di vendita e di centri commerciali al dettaglio, quando la superficie di
vendita, esclusi magazzini e depositi, e superiore a mq
1.500.
Per i centri commerciali al
dettaglio, ai sensi del comma 6 dell art. 47 del dm 4 agosto 1988, n. 375, gli
esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a otto e devono
essere inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio comuni
gestiti unitariamente; la superficie di vendita da prendere in considerazione ai
fini del rilascio del << nulla osta >> e rappresentata dalla somma
delle superfici di vendita dei singoli esercizi ubicati nel centro
commerciale;
b) per l apertura di esercizi
al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita
superiore a mq 400, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,
secondo le risultanze anagrafiche;
c) per il trasferimento di sede
di un esercizio o centro commerciale sottoposto a nullaosta regionale al di
fuori del territorio comunale;
d) per l ampliamento della
superficie di vendita gia concessa con nulla - osta, quando si superano i
limiti dimensionali previsti per ciascuna tipologia indicata al successivo art.
6;
e) per la variazione
merceologica dell esercizio o del centro commerciale, quando la variazione
interessa i generi di largo e generale consumo.
2. Le tabelle di largo e
generale consumo di cui al presente articolo sono quelle di cui all allegato 5
del dm 375/ 1988 e precisamente: Tab I - IA - II - VI - VIII -
IX.
Art. 3(Procedura per la richiesta del
nullaosta) 1. la procedura per la richiesta
del nullaosta e la seguente:
a) per singoli
esercizi:
La richiesta di nulla - osta
previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli
interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e va
trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali
domande;
b) per centri
commerciali:
Colui che intenda creare un
centro commerciale al dettaglio mediante l apertura di piu esercizi puo
presentare al Sindaco un unica domanda, che sara esaminata secondo un criterio
unitario, in conformita alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e
delle presenti indicazioni regionali.
Ai soli fini della presentazione
della domanda puo non essere iscritto al Registro esercenti commercio
(REC).
Coloro che intendono creare un
centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni,
mediante lapertura di esercizi di cui
vogliono conservare la distinta titolarita, possono chiedere al Sindaco che l
esame delle domande dia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in
conformita alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle
presenti indicazioni regionali.
2. La domanda di nullaosta deve
essere corredata della seguente documentazione:
a) descrizione delle
caratteristiche dell iniziativa indicante:
1) nel caso di un singolo
esercizio: superficie di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel
REC;
2) nel caso di centro
commerciale: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva,
superficie di vendita per ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche,
nonche numero e superfici di eventuali attivita paracommerciali ed
extracommerciali;
b) cartografia progettuale da
cui risulti la corografia della zona relativa all area interessata, la
collocazione della iniziativa rispetto alla viabilita, la documentazione
relativa alla destinazione urbanistica dell area
medesima;
c) dimensione dell area
interessata alla iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile,
della superficie coperta e di quella afferente il parcheggio di
pertinenza;
d) relazione tecnico - economica
sull iniziativa proposta, indicante:
1) stima dei residenti nell
area di attuazione prevista e delle eventuali presenze
turistiche;
2) elenco delle strutture (o
centri commerciali) della stessa tipologia esistenti nell area di presunta
attrazione;
3) ogni altro elemento utile di
giudizio.
Art. 41. la procedura per la richiesta
del nullaosta e la seguente:
a) per singoli
esercizi:
La richiesta di nulla - osta
previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli
interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e va
trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali
domande;
b) per centri
commerciali:
Colui che intenda creare un
centro commerciale al dettaglio mediante l apertura di piu esercizi puo
presentare al Sindaco un unica domanda, che sara esaminata secondo un criterio
unitario, in conformita alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e
delle presenti indicazioni regionali.
Ai soli fini della presentazione
della domanda puo non essere iscritto al Registro esercenti commercio
(REC).
Coloro che intendono creare un
centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni,
mediante lapertura di esercizi di cui
vogliono conservare la distinta titolarita, possono chiedere al Sindaco che l
esame delle domande dia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in
conformita alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle
presenti indicazioni regionali.
2. La domanda di nullaosta deve
essere corredata della seguente documentazione:
a) descrizione delle
caratteristiche dell iniziativa indicante:
1) nel caso di un singolo
esercizio: superficie di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel
REC;
2) nel caso di centro
commerciale: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva,
superficie di vendita per ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche,
nonche numero e superfici di eventuali attivita paracommerciali ed
extracommerciali;
b) cartografia progettuale da
cui risulti la corografia della zona relativa all area interessata, la
collocazione della iniziativa rispetto alla viabilita, la documentazione
relativa alla destinazione urbanistica dell area
medesima;
c) dimensione dell area
interessata alla iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile,
della superficie coperta e di quella afferente il parcheggio di
pertinenza;
d) relazione tecnico - economica
sull iniziativa proposta, indicante:
1) stima dei residenti nell
area di attuazione prevista e delle eventuali presenze
turistiche;
2) elenco delle strutture (o
centri commerciali) della stessa tipologia esistenti nell area di presunta
attrazione;
3) ogni altro elemento utile di
giudizio.
Art. 5(Iter procedurale per il
rilascio del nullaosta) 1) La decisione sul nullaosta
deve essere adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta da parte del Comune.
2. La decisione sul nullaosta
deve essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale, entro sette giorni
dalla data della sua adozione, al Sindaco e, per conoscenza, al
richiedente.
3. Entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco
adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell art.24 della legge n.
426 del 1971, nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico -
sanitari e delle norme relative alla destinazione
urbanistica.
4. Trascorsi sei mesi dalla data
di presentazione al Sindaco delle domande su apertura senza che la Giunta
regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego, senza che il Sindaco
abbia adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dellart. 24 della legge n. 426 del 1971, la
domanda si intende respinta e, ai sensi dellart. 28, l ultimo comma, della
legge n. 426 del 1971, e ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta
giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego o dalla scadenza dei
sei mesi di cui al presente comma.
5. I Sindaci devono trasmettere
alla Giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione all apertura
delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta regionale entro trenta giorni
dalla data di emissione, nonche, entro gli stessi termini, trasmettere
eventuali cessazioni di strutture di vendita munite di nullaosta e ogni
variazione di superficie di vendita e di superficie di servizi eventualmente
intervenute in data successiva al rilascio del nullaosta.
Art. 6(Tipologia) 1. Le attivita di vendita al
dettaglio sottoposte al nullaosta regionale sono classificate nelle seguenti
tipologie:
a) primo livello: comprendono
esercizi despecializzati aventi superficie di vendita superiore a mq
7.000;
b) secondo livello: comprendono
esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa
tra 4.000 e 7.000 mq:
c) terzo livello: comprendono
esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita inferiore
a mq 4.000.
2. Le tipologie di primo livello
relative alla tabella VIII devono essere autorizzate solo in << Centri
commerciali >> cosi come definiti dal comma 6 dell art. 47 del dm 375/
1988.
Art. 7(Modifiche
merceologiche) 1. Il nullaosta regionale viene
concesso per le tabelle merceologiche indicate nella
domanda.
2. La modifica della
composizione merceologica dellesercizio o del centro commerciale, qualora
comporti il superamento delle superfici di vendita concesse, deve essere
autorizzata dal Comune se riguarda tabelle merceologiche non contingentate. Il
Sindaco, nei termini previsti per l apertura di nuovi esercizi, comunica l
accettazione al richiedente, nel rispetto dei regolamenti locali igienico -
sanitari e di destinazione urbanistica, comunicando alla Giunta regionale le
modifiche assentite.
3. Per modifiche riguardanti l
inclusione nell esercizio commerciale o nel centro commerciale di prodotti di
largo e generale consumo e necessario il preventivo nullaosta regionale,
seguendo l iter di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Art. 8(Ampliamento delle strutture di
vendita sottoposte a nullaosta) 1. L ampliamento della
superficie di vendita di una struttura sottoposta a nullaosta gia in attivita
e subordinato a nullaosta regionale nei limiti, per le tabelle contingentate
delle quote assegnate a ciascuna area in cui il Comune e
compreso.
Art. 9(Concentrazione di esercizi
commerciali preesistenti) 1. Piu esercizi in attivita
nella stessa area, anche se ubicati in Comuni diversi, possono trasferirsi in un
unico punto di vendita, con superficie complessiva massima inferiore alla somma
del doppio di quella posseduta da ciascun esercizio, purche gli esercizi siano
in attivita da almeno tre anni nell area.
2. La superficie e concessa in
deroga a quella stabilita nelle presenti norme. Al momento dell inizio dell
attivita del nuovo esercizio gli esercenti devono cessare l attivita nei
punti di vendita da cui e stato richiesto il
trasferimento.
3. In caso di concentrazione in
centro commerciale, a ciascun esercente sara rilasciata una nuova
autorizzazione dal Comune nel cui territorio e ubicato il centro commerciale.
4. Se la concentrazione avviene
in un esercizio singolo, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite da un
unica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui e ubicato il nuovo
esercizio.
Art. 10(Quote di superficie ammissibile
a nullaosta regionale) 1. Nel periodo di validita
delle presenti indicazioni programmatiche, per ciascuna area in cui e stato
suddiviso il territorio regionale, distintamente per livello di attrazione
commerciale, sono concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di
prodotti di largo e generale consumo sino al raggiungimento delle superfici -
obiettivo, al lordo dell esistente, indicate nelle tavole allegate alla
presente legge.
2. In caso di richieste
riguardanti tabelle merceologiche alimentari diverse dalla tabella VIII, le
quote di superficie - obiettivo sono quelle indicate nella colonna <<
alimentare >> delle tavole allegate alla presente
legge.
3. Per << esistente
>> si intende l effettiva estensione delle grandi strutture commerciali
operanti, oggetto della competenza regionale riguardo al rilascio del nullaosta.
A tal fine, la Regione, in relazione alle richieste di nullaosta, trasmette ai
Comuni interessati le notizie in suo possesso circa l effettivita dell
estensione delle strutture di cui al precedente comma 1, invitando a fornire
eventuali integrazioni entro trenta giorni, trascorsi i quali, in mancanza di
risposta da parte dei Comuni, si intendera confermato il dato in possesso della
Regione.
4. Per esercizi da autorizzare
con tabelle merceologiche non definite di largo e generale consumo non viene
stabilita alcuna quota.
5. Ai fini del rilascio del
nullaosta per esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale
consumo nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti all interno
dell area di Capitanata vengono individuate le seguenti sub -
aree:
- SUB - AREA PUNTA DEL
GARGANO
Comuni
Abitanti
Cagnano Varano 9.075
Carpino
4.784
Ischitella
4.126
Peschici
4.319
Rodi Garganico
3.890
Sannicandro G.
19.677
Vico del Gargano 8.381
Vieste
12.991
- SUB - AREA MONTI DELLA
DAUNIA
Comuni
Abitanti
Alberona
1.269
Carlantino
1.449
Casalnuovo M.
2.374
Casalvecchio di P. 2.420
Celenza V.
2.299
San Marco la Catola 1.794
Volturara Appula 744
- SUB - AREA
CERVARO
Comuni
Abitanti
Bovino
4.456
Candela
2.809
Celle di San Vito 297
Deliceto
4.304
Orsara di Puglia
3.530
Accadia
3.101
Anzano di Puglia 2.365
Chieuti
1.803
Faeto
1.009
Monteleone di Puglia 1.461
Panni
1.082
Rocchetta S. Antonio 2.292
Roseto Valfortore 1.513
Sant Agata di P. 3.050
Castelluccio Valmaggiore 1.547
6. Il nullaosta regionale e
concedibile per le seguenti quote di superficie di
vendita:
- Sub - area Punta del
Gargano:
Tabelle I - I/ A - II - VI -
VIII: mq 1500 complessivamente
Tabella IX: mq
810
- Sub - area Monti della
Daunia:
Tabelle I - I/ A - II - VI -
VIII: mq 810 complessivamente
Tabella IX: mq
410
- Sub - area
Cervaro:
Tabelle I - I/ A - II - VI -
VIII: mq 1300 complessivamente
Tabella IX: mq
810
7. Il nullaosta e concedibile,
sino alla concorrenza delle quote sopra indicate, in tutti i Comuni compresi
nelle sub - aree, purche con popolazione inferiore a 10.000
abitanti.
Art. 11(Centri
storici) 1. Qualora gli interventi siano
proposti in << centri storici >> così come delimitati negli
strumenti urbanistici comunali, il nullaosta e rilasciato in deroga alle quote
stabilite nel precedente art. 10 alle seguenti condizioni:
a) che almeno il 50% della
superficie di vendita sia rappresentato da esercizi gia operanti nel
Comune;
b) che il numero degli operatori
commerciali al dettaglio non sia inferiore a otto e siano integrati da esercizi
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
c) che siano inseriti in una
struttura a destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti
unitariamente; l intervento puo essere realizzato anche in locali distinti
ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico, purche con
caratteristiche omogenee e con gestione unitaria degli spazi
comuni;
d) che l area in cui ubicate
gli esercizi sia oggetto di interventi in materia di arredo urbano che
configurino l insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano a
esso una specifica individualita.
2. In deroga a quanto stabilito
dal successivo art. 14, le aree private destinate a parcheggio sono cosi
stabilite:
mq 1,5 per 1 mq di superficie di
vendita complessiva e possono essere disponibili in un raggio di mt 300 dal
perimetro dell area dell intervento.
Art. 12(Quote
residue) 1. Nel caso di quote residue
che, per effetto di assorbimento parziale di quelle previste, risultino
insufficienti all attivazione di un esercizio del livello corrispondente, e
possibile destinare le superfici residue al livello inferiore adottando la
seguente relazione: S x 1,2 ove << S >> rappresenta la superficie
residua.
2. La nuova quota di superficie
si aggiunge a quella eventualmente disponibile con il livello inferiore ed e
concedibile in uno dei Comuni in cui e prevista la superficie del livello
corrispondente.
Art. 13(Esame
richieste) 1. Le richieste di nullaosta
saranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione alla Giunta
regionale.
2. In caso di domande
concorrenti nello stesso Comune, l esame sara effettuato in conformita di
quanto stabilito dall art. 30 della legge n. 426 del 1971. Le priorita
sono:
a) trasferimento nella stessa
area;
b)
ampiamenti;
c) accorpamento di esercizi
preesistenti;
d) nuove iniziative comprendenti
una quota di esercizi da trasferire;
e) nuova
iniziativa.
Art. 14(Aspetti
urbanistici) 1. L esame della domanda di
nullaosta in sede regionale avviene solo se l ubicazione della struttura
commerciale e prevista in area o immobili compatibili per insediamenti
commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende
respinta.
2. La dotazione di aree private
a parcheggio e prevista nelle seguenti misure minime:
a) centri commerciali mq 2 per
1/ mq di superficie di tab VIII + mq 1,5 per 1/ mq di superficie di vendita e di
somministrazione degli altri esercizi e dei servizi, oltre quelli di legge
statale;
b) esercizi singoli: mq 1,5 per
1/ mq di superficie di vendita per esercizi di tipologia di secondo e terzo
livello, oltre quelli di legge statale.
3. Il possesso delle aree
destinate a parcheggio, nelle misure indicate, e requisito essenziale, venuto
meno il quale il nullaosta deve essere revocato.
4. I requisiti relativi al
parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di
vendita, di somministrazione o di servizi commerciali e paracommerciali a
qualunque titolo intervenute.
Art. 15(Validita del
nullaosta) 1. Il nullaosta regionale ha
validita di anni due dalla data della comunicazione all interessato da parte
del Sindaco.
2. In caso di comprovata
necessita, la Giunta regionale concede una proroga per un periodo massimo di
due anni, decorsi i quali il nullaosta si intende
decaduto.
3. Il titolare del nullaosta
decaduto potra presentare nuova domanda, seguendo l iter previsto nelle
presenti norme.
Art. 16(Norme
finali) 1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, prima della scadenza del quadriennio di validita, potra
apportare modifiche alle presenti norme con le stesse procedure previste per l
approvazione.
2. Per quanto non espressamente
previsto nella presente legge, si rinvia alla legge n. 426 del 1971, al dm 375/
1988 e ad altre disposizioni applicabili in materia.
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