Anno 1995
Numero 34
Data 24/08/1995
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 24 agosto 1995, n. 34

Prima variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995.



Art. 1

(Finalita)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui all allegato << A >> della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art.1, l ammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1995 risulta modificato in lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l entrata e in lire 35.318.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l uscita.


Art. 3

(Documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all allegato << B >> della presente legge.


Art. 4

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al terzo comma dell art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 5

(Art. 19 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modificata)


1. Il secondo comma dell art. 19 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e abrogato.




Art. 6

(Art. 15 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche)


1. Lo stanziamento del capitolo 1110095 di cui all art.5 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, e ridotto a lire 7.500.000.000 in termini di competenza e cassa.
2. Il corrispondente capitolo del bilancio 1996 si fara carico della quota differenziale pari a lire 30.000.000.000.

ALLEGATI OMISSIS



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.