Legge Regionale 24 agosto 1995, n. 34 Prima variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995.
Art. 1(Finalita) 1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale
27 febbraio 1995, n. 7, cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale
19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui all allegato
<< A >> della presente legge.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente
art.1, l ammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di
previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1995 risulta modificato in
lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in
termini di cassa per l entrata e in lire 35.318.351.734.184 in termini di
competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l
uscita.
Art. 3(Documento
contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come
rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale
27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale
19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all
allegato << B >> della presente legge.
Art. 4(Fondo di
riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con
proprie deliberazioni le procedure di cui al terzo comma dell art. 41 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 5(Art. 19
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla
legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modificata) 1. Il secondo comma dell art. 19 della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 e abrogato.
Art. 6(Art. 15
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla
legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche) 1. Lo stanziamento del
capitolo 1110095 di cui all art.5 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7,
così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20,
e ridotto a lire 7.500.000.000 in termini di competenza e
cassa.
2. Il corrispondente
capitolo del bilancio 1996 si fara carico della quota differenziale pari a lire
30.000.000.000.
ALLEGATI
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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