Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 36
Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18.
Art. 11. Il termine per la
liquidazione dell ERSAP di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 e
prorogato al 30 settembre 1996, salvo che anteriormente, in sostituzione del
Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l Ufficio stralcio
previsto dalla normativa regionale.
2. Fino alla data del precedente
comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lett d), dell art 3 della
legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di
liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potra altresì
esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei
beni.