Anno 1995
Numero 36
Data 31/10/1995
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 36

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18.



Art. 1


1. Il termine per la liquidazione dell ERSAP di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 e prorogato al 30 settembre 1996, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l Ufficio stralcio previsto dalla normativa regionale.
2. Fino alla data del precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lett d), dell art 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potra altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.



Art. 2


1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere  al personale appartenente al disciolto ERSAP, durante il periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa previsti dal bilancio regionale per il personale della Regione.
2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l Assessore al bilancio eroghera le somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale 1995.
3. Gli oneri per l esercizio finanziario 1996 trovano copertura nella previsione di cui all obiettivo D, sub obiettivo 1 << Enti strumentali >> del Bilancio pluriennale 1995/ 1997 - allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, ammontante per l anno 1996 a complessive lire 24.910.000.000.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.