Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 37 Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 1(Interventi
finanziari regionali) 1.
La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi
di cui al comma 2 dell art. 1 del decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, calcolate in
proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e
certificati con i criteri di cui al comma 5 dell art. 1 del citato decreto -
legge.
2.
Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle
aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993,
contrarranno mutui decennali ai sensi dell art 2 del decreto - legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n.
403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel
corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento
delle annualita di ammortamento e comunque, nel limite di spesa complessiva non
superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova
istituzione n. 0592023 << Contributi regionali agli enti locali negli
ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di
esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto >> del bilancio di
previsione 1995.
3.
Per le finalita di cui al comma 1 dell art. 1 del citato decreto - legge 1
aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale e autorizzata ad assumere, ai sensi
dell articolo 2 bis del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con
modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive integrazioni,
mutuo decennale di importo massimo di lire 300 miliardi da destinare ad
interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di
servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I
predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni
pecuniarie comminate, sono commisurati:
a)
per le aziende affidatarie, all ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al
1993 risultanti dai conti consuntivi rideterminati e certificati con le
modalita di cui al comma 5 dell art. 1 del citato decreto - legge 1 aprile
1995, n. 98 e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli
autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L erogazione e sospesa per gli
importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti
ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;
b)
per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto
pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al
1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale, a mezzo raccomandata,
al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei
disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali
risultanze attive riscontrate in uno o piu esercizi e nel limite della
disponibilita residuata dopo l intervento sub a).
I
disavanzi, rideterminati e certificati con le modalita di cui al comma 5 dell
art. 1 del citato decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98, sono ammessi all
intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della
differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l ammontare
complessivo dei ricavi effettuati, degli eventuali contributi regionali di
esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti
locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare
copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l attribuzione agli stessi
delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai
rispettivi interventi finanziari.
4.
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita per la determinazione degli
interventi contributivi regionali, subordinatamente la liquidazione all
adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l attivita del
trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell esercizio ai sensi della
legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, di un piano di risanamento per conseguire
l equilibrio di bilancio nonche alla cessione delle quote annuali del
contributo statale da parte di tutte le aziende
destinatarie.
Nei
casi di assenza o di revoca del diritto all erogazione del contributo statale
gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte
coperta con risorse regionali.
5.
Nelle more dell assunzione del mutuo di cui comma 3 del presente articolo, la
Giunta regionale e autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari
del medesimo comma 3 sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili
utilizzando:
a)
la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013
alla chiusura dell esercizio 1994;
b)
la somma stanziata sul cap. 0552025 del bilancio di previsione 1995, disponibile
per effetto delle variazioni introdotte con la presente
legge.
6.
Il contributo statale di cui al comma 7 dell articolo 1 del richiamato decreto
- legge 1 aprile 1995, n. 98 e erogato, con i medesimi criteri di cui al comma
precedente, a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi
finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.
Art. 2(Recuperi) 1.
In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del
precedente art. 1 la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente
comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui
al comma 2 dell art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che
sara stabilito della stessa Giunta.
Nei
confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell art. 2 della legge
6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto - legge 9 dicembre 1986, n.
833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive
erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la
parte non ancora recuperata.
Art. 3(Gestioni
in affidamento) 1.
Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine
massimo del 30 giugno 1996, decorso il quale cessera ogni intervento
finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle
stesse.
Qualora
le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo
1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l esercizio dei
servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle
province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi.
Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento
precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle
pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita
debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio
sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive
impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da
funzionari dellAssessorato regionale ai
trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dell art. 6 della
legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse
gestioni. Agli oneri connessi alla gestione stralcio le commissioni provvedono
con i rimborsi che saranno liquidati dall INPS per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 261/ 1991 e ai sensi dell art. 1, comma 3, del decreto
- legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 20
maggio 1993, n. 151.
2.
Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dell art. 1 della
presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dell articolo 1 e
dell articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione
assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della
legge regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse
proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.
Art. 4(Modifiche,
integrazioni e abrogazioni) 1.
Il comma 12 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e così
modificato:
<<
12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:
-
dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle
attrezzature fisse o mobili;
-
dopo 50 anni dalla data di denuncia al castasto per i beni immobili
>>.
2.
Il comma 13 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, e così
modificato:
<<
13. Entro i predetti termini di validita dei vincoli, i beni acquistati con il
contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all
autorizzazione della Giunta regionale, che puo essere accordata a condizione
che l ente o l azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte
del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa
ritenuta ammissibile all atto dell acquisto o, in alternativa, acquisti in
sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il
contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia gravanti sul bene
da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale
di possesso di beni acquistati con il contributo regionale
>>.
3. A
modifica delle disposizioni dell art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n.
13, l erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilita
posticipate, entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si
verifichino ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze
delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, puo
corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un contributo integrativo
nel limite dell ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere
dal medesimo termine.
4.
Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e
gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n.
13.
5.
Il comma 1 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e così
modificato:
<<
1. Il piano dei trasporti di bacino e adottato previa convocazione, da parte
dell ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con
loro rappresentanze le province limitrofe, i Comuni e le Comunita montane
presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile
trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la
Direzione trasporto locale della societa Ferrovie dello Stato, le Aziende di
promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto
>>.
6.
Il comma 4 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, e così
modificato:
<<
4. Il piano dei trasporti di bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o
metropolitano competente e ha validita triennale. Ciascun piano di bacino
rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo
>>.
All
art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, dopo il comma 6 e aggiunto
il seguente comma 6 bis:
<<
6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di
esercizio delle singole autolinee gia comprese nel piano quando queste derivino
da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di
apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell art. 12 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza
annua approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all approvazione
della Giunta regionale ai fini
dellattribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio
>>.
Art. 5(Norma
finanziaria) 1.
Agli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge nell anno
1995 si provvede:
a)
quanto ai trasferimenti e ai contributi agli enti locali per effetto dei commi 1
e 2 dell art. 1 della presente legge, rispettivamente con gli stanziamenti
iscritti nel capitolo 055022 e nel capitolo di nuova istituzione
0592033;
b)
quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo
0552030;
c)
quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 5 dell art. 1, con lo
stanziamento iscritto al capitolo 0552025;
d)
quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al comma 3
dell art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo
0592040.
2.
Agli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge negli anni
successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio
pluriennale 1995/1997 ai capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del
mutuo da assumere in base al comma 3 dell art. 1 e 0552022 per i trasferimenti
agli enti locali in base ai commi 1 e 6 dell art. 1.
3.
Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti
variazioni:
PARTE
I - ENTRATA
Variazione
in diminuzione:
cap.
5125100 Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore dei
trasporti pubblici locali etc
COMPETENZA
100.000.000.000 - CASSA 100.000.000.000
PARTE
II - SPESA
Variazioni
in diminuzione:
cap.
0552022 Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso negli oneri
per il ripiano di disavanzi pregressi di esercizio dei servizi urbani di
pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende municipalizzate (l. n.
32/1993 e d.l. n. 563/1994
COMPETENZA
2.070.000.000 - CASSA 2.070.000.000
cap.
0552030 Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti
pubblici locali (l. n. 403/1990, l. n. 32/1993, d.l. n.
563/1994)
COMPETENZA
100.000.000.000 - CASSA 100.000.000.000
cap.
0592040 Annualità di ammortamento mutuo ripiani disavanzi pregressi di
esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 403/1990, l. n.
32/1993, d.l. n. 563/1994)
COMPETENZA
44.000.000.000 - CASSA 44.000.000.000
VARIAZIONI
IN AUMENTO
cap.
05552025 Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei
trasporti pubblici locali (l. n. 204/1995)
COMPETENZA
31.070.000.000 - CASSA 31.070.000.000
cap.
0592023 (c.n.i.) Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei
mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle
aziende municipalizzate di trasporto
COMPETENZA
15.000.000.000 - CASSA 15.000.000.000
4.
In corrispondenza del capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione
dellesercizio finanziario 1995 è iscritto il residui passivo di stanziamento di
L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dellesercizio
1994.
5.
In corrispondenza delliscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del
capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dellimporto di lire
43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa -
capitolo 1110020.
Disposizioni finali La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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