Anno 1995
Numero 37
Data 31/10/1995
Abrogato No
Materia Trasporti;
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Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 37

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.



Art. 1

(Interventi finanziari regionali)


1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dell art. 1 del decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma 5 dell art. 1 del citato decreto - legge.
2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dell art 2 del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento delle annualita di ammortamento e comunque, nel limite di spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 0592023 << Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto >> del bilancio di previsione 1995.
3. Per le finalita di cui al comma 1 dell art. 1 del citato decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale e autorizzata ad assumere, ai sensi dell articolo 2 bis del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:
a) per le aziende affidatarie, all ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi rideterminati e certificati con le modalita di cui al comma 5 dell art. 1 del citato decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L erogazione e sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;
b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o piu esercizi e nel limite della disponibilita residuata dopo l intervento sub a).
I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalita di cui al comma 5 dell art. 1 del citato decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98, sono ammessi all intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l ammontare complessivo dei ricavi effettuati, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l attribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinatamente la liquidazione all adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l attivita del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell esercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, di un piano di risanamento per conseguire l equilibrio di bilancio nonche alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie.
Nei casi di assenza o di revoca del diritto all erogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.
5. Nelle more dell assunzione del mutuo di cui comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale e autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:
a) la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell esercizio 1994;
b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.
6. Il contributo statale di cui al comma 7 dell articolo 1 del richiamato decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98 e erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.



Art. 2

(Recuperi)


1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sara stabilito della stessa Giunta.
Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell art. 2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto - legge 9 dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.



Art. 3

(Gestioni in affidamento)


1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1996, decorso il quale cessera ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse.
Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari  dellAssessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dell art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alla gestione stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/ 1991 e ai sensi dell art. 1, comma 3, del decreto - legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151.
2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dell art. 1 della presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dell articolo 1 e dell articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.



Art. 4

(Modifiche, integrazioni e abrogazioni)


1. Il comma 12 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e così modificato:
<< 12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:
- dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse o mobili;
- dopo 50 anni dalla data di denuncia al castasto per i beni immobili >>.
2. Il comma 13 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, e così modificato:
<< 13. Entro i predetti termini di validita dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all autorizzazione della Giunta regionale, che puo essere accordata a condizione che l ente o l azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all atto dell acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale >>.
3. A modifica delle disposizioni dell art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, l erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilita posticipate, entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verifichino ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, puo corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un contributo integrativo nel limite dell ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.
4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.
5. Il comma 1 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e così modificato:
<< 1. Il piano dei trasporti di bacino e adottato previa convocazione, da parte dell ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le province limitrofe, i Comuni e le Comunita montane presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della societa Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto >>.
6. Il comma 4 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, e così modificato:
<< 4. Il piano dei trasporti di bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha validita triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo >>.
All art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, dopo il comma 6 e aggiunto il seguente comma 6 bis:
<< 6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee gia comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza annua approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all approvazione della Giunta regionale ai fini  dellattribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio >>.



Art. 5

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge nell anno 1995 si provvede:
a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dell art. 1 della presente legge, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 055022 e nel capitolo di nuova istituzione 0592033;
b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552030;
c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 5 dell art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;
d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dell art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0592040.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3 dell art. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai commi 1 e 6 dell art. 1.
3. Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE I - ENTRATA
Variazione in diminuzione:
cap. 5125100 Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore dei trasporti pubblici locali etc
COMPETENZA 100.000.000.000 - CASSA 100.000.000.000
PARTE II - SPESA
Variazioni in diminuzione:
cap. 0552022 Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso negli oneri per il ripiano di disavanzi pregressi di esercizio dei servizi urbani di pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende municipalizzate (l. n. 32/1993 e d.l. n. 563/1994
COMPETENZA 2.070.000.000 - CASSA 2.070.000.000
cap. 0552030 Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 403/1990, l. n. 32/1993, d.l. n. 563/1994)
COMPETENZA 100.000.000.000 - CASSA 100.000.000.000
cap. 0592040 Annualità di ammortamento mutuo ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 403/1990, l. n. 32/1993, d.l. n. 563/1994)
COMPETENZA 44.000.000.000 - CASSA 44.000.000.000
VARIAZIONI IN AUMENTO
cap. 05552025 Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 204/1995)
COMPETENZA 31.070.000.000 - CASSA 31.070.000.000
cap. 0592023 (c.n.i.) Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto
COMPETENZA 15.000.000.000 - CASSA 15.000.000.000
4. In corrispondenza del capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1995 è iscritto il residui passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dellesercizio 1994.
5. In corrispondenza delliscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dellimporto di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.