Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 39 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente " Organizzazione della funzione regionale di Protezione civile".
Art. 11.
L art. 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 e cosi
sostituito:
<<
1. La Regione e componente del Servizio nazionale di protezione civile,
istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2.
La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi
delle Province, dei Comuni e delle Comunita Montane, nel rispetto delle
competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina
modi e forme di partecipazione.
3.
La Regione, nell ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente
normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attivita di
protezione civile, al fine di tutelare l integrita della vita, i beni, gli
insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamita naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
4. A
tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e
partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali,
nonche con altri Enti, organismi e associazioni operanti nell ambito regionale
in materia di protezione civile>>.
Art. 21.
Il comma 1 dell art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, e così
modificato:
a)
al primo alinea va anteposto il seguente alinea:
<<-
predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma 1 dell art. 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
>>;
b)
al primo alinea, dopo le parole << piani di protezione civile >>;
vanno inserite le parole << di concorso in emergenza
>>;
c)
al secondo alinea, dopo le parole << territorio regionale >>, vanno
inserite le parole << attraverso l impiego del Sistema informativo
regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore,
>>;
d)
dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:
<<-
promozione dell organizzazione di strutture comunali di protezione
civile;
-promozione
e realizzazione di iniziative volte all informazione dei cittadini e degli
operatori di protezione civile;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3
e 4 del dpr 21 settembre 1994, n. 613 >>.
Art. 31.
Dopo l art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, sono inseriti i
seguenti articoli:
<<
Art. 2 bis.
1.
E istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo
permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative
regionali con quelle di competenza degli Enti locali, nonche di altri enti,
amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione
civile.
2.
Il Comitato e cosi composto:
a)
Presidente della Giunta regionale o Consigliere regionale delegato, che lo
presiede;
b)
Commissario di Governo o suo delegato;
c)
Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
d)
Comandante della Regione Militare meridionale o suo
delegato;
e)
Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro
delegati;
f)
Presidente regionali dell ANCI, o suo delegato, e cinque Sindaci in
rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati dalla stessa
ANCI;
g)
Presidente regionale dell UNCEM;
h)
Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco;
i)
responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato;
l)
Presidente del Comitato regionale della Croce rossa
italiana;
m)
rappresentante del Club alpino italiano (CAI) regionale;
n)
tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nell elenco
regionale, designati dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei
soci;
o)
dirigente del Settore regionale di Protezione civile;
p)
Presidente dell Osservatorio di Geofisica e Fisica cosmica dell Universita
degli Studi di Bari o suo delegato;
q)
responsabile del Servizio geologico regionale. Sino alla costituzione del
suddetto Servizio e in attesa della nomina del responsabile, viene chiamato a
svolgere le funzioni di membro del Comitato il Presidente dell Ordine regionale
dei Geologi o suo delegato.
3.
Il Comitato e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in
carica cinque anni.
Art. 2 ter.
1.
La Regione riconosce le funzioni del volontariato di protezione civile quale
libera espressione di partecipazione, di solidarieta e di pluralismo sociale in
conformita con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11
agosto 1991, n. 266 e della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
2.
E previsto l impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
nei seguenti campi di attivita di interesse regionale:
-
attivita conoscitive volte allo studio del territorio e dell ambiente,
finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro
cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul
territorio regionale;
-
attivita previsionali e preventive volte alla predisposisione di misure atte a
ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del
territorio e la elaborazione di specifici piani di
interventi;
-
attivita formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino
anche attraverso l organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione
civile.
3.
L impiego nelle attivita di cui al precedente comma 2 da parte della Regione
Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al
registro generale regionale e regolato dal convenzioni stipulate nei termini di
cui all art. 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11
>>.
Art. 41.
Il comma 1 dell art. 3 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, e
sostituito dal seguente:
<<
1. L onere derivante dalla presente legge e gia stanziato sul cap. 0531040
denominato Funzionamento dell attivita di Protezione Civile del bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-
1997 >>.
Art. 5(Volontariato) 1.
E istituito l << Elenco regionale delle associazioni di volontariato per
la protezione civile >>.
2.
Possono essere iscritte nell Elenco di cui al precedente comma 1 le
Associazioni di volontariato formalmente costituite:
-
gia facenti parte del Registro istituito ai sensi della legge regionale 16
marzo 1994 n. 11;
-
che prevedono esplicitamente nello Statuto le finalita riconducibili a quelle
disciplinate dalla legge 24 febbraio 92, n. 225 << Istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile >>.
3.
Possono chiedere l iscrizione nell Elenco regionale di protezione civile
quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno
corredate dalla seguente denominazione:
-
copia autenticata dello Statuto sociale;
-
copia autenticata dell elenco dei soci;
-
certificazione delle Autorita competenti a dimostrazione degli interventi di
protezione civile effettivamente svolti;
-
informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in
uso.
4.
L elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile e
aggiornato annualmente.
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